Dal 6 aprile 2014 entra in vigore l’obbligo del certificato penale per chi assume dipendenti a contatto con minori

Con il Decreto legislativo 39/2014 il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva europea n. 93/2011 contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Dal 7 aprile 2014, pertanto, il soggetto “che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” deve richiedere il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare al fine di verificare l’esistenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli 600 bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quater (pornografia virtuale), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione) e 609 undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, ovvero l’esistenza di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il Ministero della Giustizia ha emanato due note  sul Dlgs 39/2014 chiarendo che:

– l’obbligo di procurarsi il certificato penale prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro sorge solo per chi “si appresti alla stipula di un contratto di lavoro”, vale a dire ai datori di lavoro.

– nessun obbligo, quindi, per enti e associazioni di volontariato che si avvalgono di volontari o di collaboratori che non rendano la loro prestazione nell’ambito di un regolare rapporto di lavoro;

– nell’attesa del rilascio del certificato penale, il datore di lavoro può procedere all’assunzione “in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà avente lo stesso contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione

Attenzione alle sanzioni: il datore di lavoro   inottemperante è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

 

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