BONUS DI 80 EURO: ISTRUZIONI PER L’USO

Istruzioni operative sul DL 66/2014 che ha introdotto un bonus fiscale per i lavoratori dipendenti con reddito compreso tra 8.000,00 e 26.000,00 euro.

SOGGETTI BENEFICIARI:

Il bonus fiscale spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente quali :

– compensi percepiti, entro il limite dei salari correnti maggiorati del 20%, dai soci delle cooperative di produzione lavoro e di servizi etc.;

– indennità e compensi percepiti, a carico di terzi, dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità;

– somme corrisposte a titolo di borsa di studio o comunque premio corrisposto per fini di studio o di addestramento professionale;

– compensi corrisposti ai consiglieri di amministrazione, ai collaboratori coordinati e continuativi;

– remunerazione dei sacerdoti;

– prestazioni pensionistiche complementari;

– compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Ulteriori precisazioni:

nessuna riduzione delle detrazioni va effettuata nel caso di part time (verticale o orizzontale);

gli importi percepiti dai lavoratori a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione danno diritto al bonus degli 80 euro, che sarà liquidato direttamente dall’ente erogatore in via automatica. Spetta al contribuente comunicare a quest’ultimo la non spettanza del credito;

– per gli eredi del lavoratore deceduto la parte di credito eventualmente maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi, non costituisce reddito per gli stessi;

Sono esclusi i redditi di pensione e gli assegni ad essi equiparati.

Presupposto per godere del bonus di 80 euro: l’imposta lorda non deve essere azzerata dalle detrazioni d’imposta per lavoro dipendente. Ciò significa che si avrà diritto al bonus solo se, dopo aver usufruito della detrazione per lavoro dipendente, vi è un importo residuo di imposta.

Conseguentemente il credito d’imposta non è applicabile ai c.d. incapienti, vale a dire a coloro che per effetto delle detrazioni per lavoro dipendente non risultano debitori d’imposta ovvero percepiscono redditi inferiori a 8.000 euro.

AMMONTARE DEL BONUS

Per il 2014 il credito d’imposta è determinato nel seguente valore:

– reddito complessivo superiore a 8.000 euro ma non superiore a 24.000 euro: credito pari a 640 euro;

– reddito complessivo superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro: credito decrescente con il crescere del reddito. Si applica la seguente formula: 640 x (26.000 – reddito complessivo) / 2.000. Es. Reddito complessivo 24.500. Credito= 650 x ( 26.000 – 24.500)/2.000 = 480 euro;

– l’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il reddito complessivo è al netto del reddito dell’unità immobiliare adibito ad abitazione principale.

Assunzioni, cessazioni o sospensioni del rapporto di lavoro in corso d’anno senza retribuzione : il credito va riconosciuto in trecento sessantacinquesimi (credito spettante /365 x numero dei giorni di durata del rapporto).

DIFFERENTI SOSTITUTI D’IMPOSTA IN CORSO D’ANNO

Vi sono due ipotesi:

I caso: Lavoratore neo assunto che aveva in precedenza altro rapporto di lavoro

a) se il neo assunto consegna il CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro (entro 12 gg dalla richiesta con indicazione nell’annotazione ZZ dell’importo riconosciuto a titolo di credito), il nuovo datore determinerà in fase di conguaglio il reale credito dovuto, sottraendo quanto già corrisposto dal rpecedente datore di lavoro;

b) se il neoassunto non consegna il CUD: il nuovo datore di lavoro calcolerà il credito secondo le informazioni in suo possesso e il dipendente dovrà presentare la dichiarazione de redditi.

In entrambi i casi, il lavoratore che sa di superare la soglia dei 26.000, euro deve comunicare al nuovo datore di lavoro che non gli spetta il bonus.

II caso: Dipendente che ha due rapporti di lavoro distinti

a) se l’importo complessivo tra i due rapporti di lavoro supera la soglia di diritto del credito; il sostituto deve comunicare ai sostituti d’imposta la non spettanza del credito;

b) se invece sussiste il diritto al credito, il lavoratore è obbligato a comunicare a uno dei due datore di lavoro il non diritto al credito, in modo da percepire il bonus solo da un datore di lavoro.

SOGGETTI TENUTI A RICONOSCERE IL BONUS

Il credito è riconosciuto al soggetto interessato direttamente e in via automatica dal sostituto d’imposta senza che il lavoratore debba presentare specifica richiesta.

LAVORATORI DOMESTICI

Il bonus spetta anche ai lavoratori domestici . In questo caso però il datore di lavoro non è sostituto d’imposta e potranno quindi accedere al credito solo in sede di dichiarazione dei redditi

REDDITI ASSOGGETTATI A CEDOLARE SECCA:

I redditi assoggettati a cedolare secca (i redditi incassati dal lavoratore in qualità di locatore per l’affitto percepito su una casa di proprietà) devono essere considerati nella determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della spettanza del credito.

SALARIO DI PRODUTTIVITA’ E DETASSAZIONE :

Il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva del 10% per gli incrementi di produttività non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro.

MODALITÀ DI RECUPERO DELLE SOMME EROGATE DAI SOSTITUTI:

Il recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24, utilizzando il codice tributo “1655″ denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66″.

 

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