E’ notizia di questi giorni che la Corte Costituzionale, con la sentenza 153/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 , nel testo originariamente introdotto dal d.lgs. 19 luglio 2004, n. 213, contenenti sanzioni in materia di orario di lavoro.
Secondo la Corte Costituzionale le sanzioni introdotte nel 2004 non avrebbero rispettato i limiti posti dalla legge delega n. 39/2002, nella misura in cui è stato previsto un regime sanzionatorio sensibilmente più severo rispetto a quello previgente, nonostante il legislatore, nell’ambito della legge di delega, avesse richiesto “in ogni caso (…) sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti “.
La decisione della Corte Costituzionale, tuttavia, riguarda solo le sanzioni comminate nel periodo 1° settembre 2004 – 24 giugno 2008 e non interessano le modifiche legislative successive.
Ciò posto, crediamo far cosa utile ricordare quali sono attualmente le pesanti sanzioni previste per i datori di lavoro che violano le disposizioni in materia di orario :
REGIME SANZIONATORIO ORARIO DI LAVORO In vigore dal 22 febbraio 2014 | |
VIOLAZIONE |
SANZIONE |
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Durata massima dell’orario di lavoro
La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, che non possono superare le 250 ore annuali.
La durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi anche se i contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite fino a 6 mesi ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità produttive che occupano più di 10 dipendenti il datore di lavoro è tenuto a informare, entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (4, 6 o 12 mesi) la Direzione territoriale del lavoro – Settore ispezione del lavoro – competente per territorio; i contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di comunicazione. |
Da euro 200 a euro 1.500. Se la violazione si riferisce a piu` di cinque lavoratori ovvero si e` verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’art. 4, commi 3 (quattro mesi) o 4 (sei mesi), la sanzione amministrativa e` da € 800 a € 3.000.
Se la violazione si riferisce a piu` di dieci lavoratori ovvero si e` verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’art. 4, commi 3 (quattro mesi) o 4 (sei mesi), la sanzione amministrativa e` da € 2.000 a € 10.000 e non e` ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta |
Diritto al riposo giornaliero
il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore (che tendenzialmente coincide con la domenica). Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata o da regimi di reperibilità. |
Da euro 100 a euro 300. Se la violazione si riferisce a piu` di cinque lavoratori
ovvero si e` verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e` da € 600 a € 2.000.
Se la violazione si riferisce a piu` di dieci lavoratori ovvero si e` verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e` da € 1.800 a € 3.000 e non e` ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. |
Diritto al riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo settimanale:
– di almeno 24 ore consecutive;
– ogni 7 giorni;
di regola coincidente con la domenica. |
Da euro 200 a euro 1.500. Se la violazione si riferisce a piu` di cinque lavoratori ovvero si e` verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui all’art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e` da E 800 a E 3.000.
Se la violazione si riferisce a piu` di dieci lavoratori ovvero si e` verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all’art. 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e` da E 2.000 a E 10.000 e non e` ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. |