Con la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015, l’INPS ha fornito le istruzioni per le assunzioni che godono dell’esonero contributivo introdotto dall’articolo unico, commi 118, della legge di stabilità 2015.
Questi i punti salienti e di maggior interesse.
L’ESONERO CONTRIBUTIVO:
1) NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO E NON RIENTRA QUINDI NEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMATIVA COMUNITARIA IN TEMA DI CONCORRENZA
2) NON E’ RICONOSCIUTO AI DATORI DI LAVORO CHE ASSUMONO DIPENDENTI CON CONTRATTO INTERMITTENTE A TEMPO INDETERMINATO
3) SI APPLICA ANCHE ALLE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI A TEMPO INDETERMINATO;
4) VIENE RICONOSCIUTO NEL CASO IN CUI IL DATORE DI LAVORO ASSUMA A TEMPO INDETERMINATO UN LAVORATORE CON IL QUALE, NEL CORSO DEI DODICI MESI PRECEDENTI, AVEVA AVUTO UNO O PIU’ RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE PER UN PERIODO SUPERIORE A SEI MESI. IN SOSTANZA SI HA DIRITTO ALL’ESONERO ANCHE SE SI ASSUME UN DIPENDENTE CHE AVEVA UN DIRITTO DI PRECEDENZA ALL’ASSUNZIONE.
5) SPETTA ANCHE NEL CASO IN CUI L’ASSUNZIONE DEFINITIVA AVVENGA A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO A TERMINE IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO;
6) SPETTA AI DATORI DI LAVORO CHE, NELLA LORO QUALITA’ DI ACQUIRENTI O AFFITTUARI DI AZIENDA O DI RAMO AZIENDALE, ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI TRASFERIMENTO AZIENDALE, ASSUMANO A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORI A TERMINE CHE NON SIANO PASSATI ALLE SUE DIPENDENZE;
7) SPETTA IN CASO DI ASSUNZIONI DI DISABILI
Ovviamente, per godere dell’esonero, occorrerà rispettare le seguenti condizioni:
a) essere in regola con gli obblighi contributivi (possesso del DURC);
b) non aver violato le norme fondamentali in materia di sicurezza del lavoro (Rispetto del TU 81/2008: quindi possesso del documento valutazione rischi, ecc)
c) rispetto dei contratti collettivi nazionali, regionali territoriali o aziendali, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.