Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003, i datori di lavoro devono consentire ai propri dipendenti di godere entro il 30 giugno 2016 l’arretrato di ferie relative al periodo minimo legale, che è di quattro settimane, maturato nel 2014.
Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:
1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (così nel 2016 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno). Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente. Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro può essere sanzionato;
2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (queste due settimane maturate nel 2016 andranno godute entro il 30 giugno 2017). Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;
3) Un terzo periodo di ferie di misura variabile (l’entità di questo periodo varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi), va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato.
L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie è così sanzionata: Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2014 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2016 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di luglio 2016 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 20 agosto).
Lo studio è a disposizione per fornire una situazione aggiornata dei residui ferie dei Vostri dipendenti riferibili al 2014.
Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2014, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.