Come noto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dall’art. 23 del Dlgs 151/2015, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo sindacale o autorizzazione della Direzione del Lavoro Competente.
Tuttavia l’accordo sindacale e l’autorizzazione della DTL non sono necessari per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e quando gli strumenti di controllo a distanza sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 2 del 7 novembre 2016 è intervenuto in materia di GPS stabilendo che:
- Gli impianti di localizzazione satellitare, GPS, possono essere installati solo se vi è l’accordo sindacale oppure l’autorizzazione della DTL, in quanto sono un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro. Il caso cui si riferisce la circolare è quello del GPS installato sul veicolo aziendale;
- Non sono necessari l’accordo sindacale e l’autorizzazione della DTL solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere resa senza l’uso del GPS e nei casi in cui vi è un obbligo di installazione del GPS previsto da una norma di legge o anche regolamentare (ad esempio il Regolamento della Città Metropolitana di Venezia prevede l’obbligo dell’installazione del GPS nelle imbarcazioni adibite al trasporto pubblico non di linea nella Laguna di Venezia);
Aggiungiamo che in ogni caso, sia nel caso in cui il GPS possa essere installato solo previo accordo sindacale o autorizzazione della DTL, sia nel caso in cui non vi sia la necessità dell’autorizzazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i propri dipendenti sulle modalità d’uso degli impianti di GPS e sull’effettuazione dei controlli.
L’informativa ai lavoratori consente inoltre al datore di lavoro di poter utilizzare i dati raccolti “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, comprese, quindi, anche quelli disciplinari.
Sanzioni: nel caso di installazione di strumenti di controllo senza preventiva autorizzazione della DTL o accordo sindacale è applicabile la sanzione penale prevista dall’art. 38 della legge 300/1970: ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
Per la configurazione del reato di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è sufficiente la sola installazione degli impianti di controllo anche se manca ancora l’attivazione.