NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

Con la circolare del 22 marzo 2019, n. 45, l’Inps detta le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che l’assegno familiare è corrisposto, salvo successivo conguaglio da parte dell’Inps, dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

Nuove modalità di presentazione della domanda

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande devono essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica, al fine di garantire ai lavoratori il corretto calcolo dell’importo spettante e comunque per ragioni di privacy.

I lavoratori interessati, quindi, non devono più presentare le domande ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), ma devono presentare all’INPS la domanda di assegno per il nucleo familiare  tramite:

1) SITO INPS

  •          PIN
  •          Identità SPID – almeno livello 2
  •          CNS

2) Patronati e intermediari dell’istituto: in questo caso non è neccessario avere il PIN

L’INPS istruisce la domanda ed individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito percpeito negli anni precedenti.
Il lavoratore può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve, comunque, presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non è più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma si procede alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative. In caso di reiezione, invece, è inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.
Ai lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere ripresentate, ma saranno gestite dalle stesse aziende riceventi.