Gentili clienti,
in riferimento al periodo d’imposta 2020, entro il 16 marzo 2021 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.
La Certificazione Unica deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di reddito di lavoro autonomo, ecc) entro il 16 marzo. La consegna può avvenire anche in formato elettronico nei confronti di soggetti dotati di strumenti necessari per ricevere e stampare il documento. Tale possibilità è invece esclusa nel caso di dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
In riferimento alla possibilità di suddividere il flusso telematico, inviando all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Vi invitiamo a restituire, entro il più breve termine possibile, il modello qui allegato, firmato in calce barrando con una crocetta l’incarico che scegliete di affidare allo studio:
1. ( ) TRASMISSIONE CU 2021 PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE.
2. ( ) TRASMISSIONE INTEGRALE CU 2021 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).
Qualora abbiate barrato l’opzione 2 di Trasmissione integrale CU 2021 Vi chiediamo cortesemente di inviare a stretto giro la documentazione necessaria a predisporle, di seguito elencata.
DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLO STUDIO IN CASO DI INCARICO ALLA TRASMISSIONE INTEGRALE DELLA CU 2021 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).
In riferimento alla Certificazione Unica relative a soggetti a cui sono stati corrisposti nell’anno 2020 le seguenti tipologie di reddito:
- redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (derivanti dall’esercizio di arti e professioni),
- redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR (es.: plusvalenze),
- provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari nonché provvigioni di vendita a domicilio,
- ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;
- indennità corrisposte per la cessazione dei contratti di agenzia
- redditi relativi a contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.
La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi di cui sopra corrisposti nel 2020 alle persone fisiche che applicano i regimi agevolato/forfettario o ai contribuenti minimi, che quindi non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.
In relazione ai pagamenti delle ritenute d’acconto, Vi chiediamo di farci sapere se avete usufruito delle sospensioni dei versamenti ai sensi dei decreti emanati nel 2020 per la pandemia Covid-2019. Vi chiediamo di farci avere entro e non oltre la data del 16 febbraio 2021 il riepilogo delle ritenute d’acconto ed eventuali contributi INPS suddiviso per percipiente (si tratta delle “Schede compensi a terzi” da chiedere al Vs. commercialista).