L’art. 14 del Dlgs 81/2008, così come modificato dal DL 146/2021, ha previsto la sospensione dell’attività imprenditoriale per quei datori di lavoro che occupano almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro senza preventiva comunicazione obbligatoria (quindi lavoratori “in nero”) ovvero che abbiano commesso gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro ((Allegato I del D.Lgs. 81/2008).
Sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare: sono considerati lavoratori irregolari:
a) quelli occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
b) quelli inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. Ricordiamo che, dal 21 dicembre 2021, è obbligatorio inviare all’Ispettorato del Lavoro, tramite mail o sms, la comunicazione preventiva obbligatoria contenente
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- ammontare del compenso, qualora stabilito al momento dell’incarico.
Sospensione dell’attività imprenditoriale per violazione delle norme di sicurezza: Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che possono costituire presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione sono individuate nell’Allegato I al DLgs. 81/2008 così come di seguito indicate, con le relative sanzioni:
- Mancata elaborazione del DVR : sanzione € 2.500,00
- Mancata elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione : sanzione € 2.500,00
- Mancata formazione ed addestramento (es mancata esibizione della documentazione che attesta la partecipazione dei lavoratori ai corsi di formazione sulla sicurezza: Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento): € 300,00 a lavoratore
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile: € 3.000,00
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS): € 2.500,00
- Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: € 300,00 a lavoratore
- Mancanza di protezioni verso il vuoto: € 3.000,00
- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno: € 3.000,00
- Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00
- Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: € 3.000,00
- Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): € 3.000,00
- Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: € 3.000,00
- Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: € 3.000,00
Considerata la gravità della sanzione (sospensione dell’attività imprenditoriale) Vi invitiamo a contattare chi Vi segue sulla sicurezza sul lavoro per verificare di essere in regola con gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza e di non essere incorsi in alcuna delle violazioni previste dall’allegato I del Dlgs 81/2018.