PATENTE A PUNTI

Il DL 2 marzo 2024 n. 19 ha introdotto la PATENTE A PUNTI ma solo con il DM 132 del 18 settembre scorso e con la circolare dell’INL del 23 settembre sono state date la prime indicazioni su come ottenere la patente.

La Patente deve essere chiesta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili vale a dire in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89, comma 1, lett. a).

 L’obbligo della patente non riguarda solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio le aziende che si occupano dell’installazione impianti termoidraulici ed elettrici.

L’obbligo della patente a punti entra in vigore il prossimo martedì 1° ottobre 2024.

Sono esentate dalla patente a punti le imprese in possesso di attestazione SOA di terzo livello e i lavoratori autonomi che erogano prestazioni di natura intelletuale (es architetti, geometri, ecc).

La patente a punti riconosce alle imprese un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Quindi se un’impresa scende sotto il 15 crediti non può più operare in cantiere.

Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell’ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Oltre ai 30 crediti di base, ogni richiedente potrà ottenere ulteriori crediti fino a un massimo di 100  in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

Requisiti per il rilascio della patente a punti:

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (PER TUTTI);
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (PER TUTTI);
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (solo per quelle imprese che operano in appalti i e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera)
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono punite con sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

Modalità per il rilascio:

Fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile inviare una mail tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it utilizzando, allegando il documento di identità del legale rappresentante e il modello allegato alla circolare dell’INL:

Per informazioni sull’invio della PEC siamo a vostra disposizione.

La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC ha efficacia dal 23/09/2024 al 31/10/2024.

Entro il 31 ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi dovranno presentare la domanda per il rilascio della patente a punti mediante il portale dell’Ispettorato del Lavoro che dovrebbe essere operativo dal prossimo 1° ottobre.

Bisogna informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che è stata presentata la domanda per il rilascio della patente a punti entro cinque giorni dal deposito.

Contenuto della patente a punti:

La patente conterrà le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c) data di rilascio e numero della patente;

d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Perdita dei punti:

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano perdita di punti includono:

– decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

– decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

– decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti persi potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con:

-la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

– eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

Sospensione della patente:

La patente viene obbligatoriamente sospesa, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi, in caso di infortunio da cui derivi la morte del lavoratore.

In caso di inofrtunio da cui discenda l’inabilità permanente o un’irreversibile menomazione del lavoratore, la sospensione della patente è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata della sospensione comunque non superiore a 12 mesi.

Sanzioni:

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, salvo, come sopra detto, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Il comma 11 dell’art. 27 prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del DLgs. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, sia per chi opera privo di patente che in caso di patente con meno di 15 crediti.

Quindi non potranno lavorare anche le imprese e i lavoratori autonomi che non fanno istanza di rilascio della nuova patente a crediti e finiscono per operare nei cantieri sprovvisti di tale essenziale certificazione.

Anche il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.