Nell’attesa che il Dl 34/2014 venga convertito in legge, come va interpretato il limite legale del 20% imposto ai contratti a tempo determinato?
I primi commentatori del Decreto Legge sono concordi nel ritenere che:
– sono fatti salvi i diversi limiti previsti dalla contrattazione collettiva;
– la base di computo dovrebbe essere costituita solo dai lavoratori assunti a tempo indeterminato, con esclusione degli apprendisti, i collaboratori a progetto, i lavoratori somministrati. I lavoratori part-time dovrebbero, invece, essere computati pro quota.
Vediamo allora quali sono i limiti alle assunzioni a tempo determinato stabilite dai CCNL più comuni:
CCNL AUSITRA: limite del 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all’unità superiore), con un minimo di 5 unità.
CCNL Terziario Confcommercio: limite del 20% dell’organico annuo a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Per le aziende che hanno più unità produttive: Ferme restando le misure precedenti, l’azienda potrà assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto in ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Le assunzioni di lavoratori a termine non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva.
Sono escluse dai limiti percentuali le assunzioni a termine effettuate per ragioni sostitutive, per l’avvio di nuove attività (art. 67), per sostegno all’occupazione (art. 69 bis: la norm a prevede il sottoinquadramento nel caso di assunzione di persone ”deboli” come i disoccupati o coloro che hanno concluso l’apprendistato senza che ci sia stata una stabilizzazione. Con queste persone può essere stipulato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con 6 mesi con un sottoinquadramento di due livelli e 6 mesi con un sottoinquadramento di un livello. Il sottoinquadramento di un livello è concesso per altri 24 mesi in caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato).
CCNL Turismo Confcommercio e Confesercenti: Percentuali variabili in relazione alle dimensioni aziendali. Limite del 20% solo per le aziende che occupano più di 50 dipendenti. Al di sotto dei 50 dipendenti valgono invece i seguenti limiti: da 0 a 4 lavoratori si possono assumere sino a 4 lavoratori con contratto a termine; da 5 a 9 se ne possono assumere 6; da 10 a 25 sino a 7; da 26 a 35 sino a 9; da 36 a 50 sino a 12.
CCNL Edili Industria e Artgiani: limite del 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa;
CCNL Comunicazione Piccola e Media Industria: limite del 17%, per ogni unità produttiva, dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. L’applicazione di tale percentuale non può comunque determinare un numero di lavoratori assumibili inferiore a 7 unità.
CCNL Autotrasporto Merci e Logistica: limite del 35% dei dipendenti assunti a tempo indeterminato
CCNL Cooperative Sociali: limite del 30% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato;
CCNL Aziende Metalmeccanici Artigianato: Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l’assunzione fino a 3 lavoratori con contratto a termine.
CCNL Metalmeccanici Industria: nessun limite. In questo caso varrà, quindi, il limite del 20% previsto dal DL 34/2014