MODIFICHE AL BONUS NATALE

L’art. 2 del DL 167/2024 ha esteso ha previsto che il bonus Natale non è più ancorato alla presenza del coniuge a carico o all’appartenenza ad un nucleo familiare monogenitoriale, risultando quindi sufficiente che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. quindi per la nuova norma il bonus Natale spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

L’art. 2 del Dl 167/2024 ha introdotto anche un regime di incompatibilità, in base al quale il lavoratore, pur in presenza dei requisiti, perde il diritto al bonus se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia beneficiario della stessa indennità. 
In sostanza, per due lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma,
il Bonus spetta a uno solo di essi, nel caso in cui siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
  • conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e 37 della L. 76/2016.

L’indennità spetta invece a entrambi i genitori (lavoratori dipendenti, con un figlio
fiscalmente a carico) se essi non sono né coniugati né conviventi, neanche con altri
soggetti.

Ieri 19 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti nuove precisazioni:

Il Bonus verrà erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano
congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio,
    riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR;
  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49
    del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a
    quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha indicato gli adempimenti per richiedere il bonus Natale. Il lavoratore
deve: le:

  • attestare per iscritto di avere diritto al Bonus, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente;
  • dei figli fiscalmente a carico.

Inoltre, il lavoratore dipendente deve comunicare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità di 100 euro. In merito, l’Agenzia precisa che, per effetto del nuovo comma 2-bis, il lavoratore dipendente dovrà dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
Sul punto, l’Agenzia sottolinea che non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta per i lavoratori dipendenti che avessero già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’erogazione dell’indennità.