DETASSAZIONE PREMI RISULTATO PER IL 2014

Il Dpcm 19.2.2014, pubblicato il 29.4.2014 in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il 14.5.2014, prevede anche per il 2014 la detassazione, cioè l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, sulla retribuzione di produttività prevista da accordi collettivi di secondo livello (si tratta degli accordi aziendali o degli contratti territoriali siglati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale (CGIL CISL e UIL) o dalle rappresentanze sindacali presenti in azienda (RSA e RSU).

Non si ravvisano elementi di discontinuità rispetto a quanto previsto per l’anno passato (2013), ad eccezione dell’aumento della retribuzione lorda detassabile che passa da 2.500,00 a 3.000,00 euro (da intendersi al netto dei contributi INPS e al lordo dell’imposta sostitutiva del 10%).

Dunque per il 2014 il limite della retribuzione di produttività riconoscibile a ciascun lavoratore – che non abbia percepito nel 2013 redditi da lavoro dipendente superiori a € 40.000,00 lordi – è di € 3.000,00 lordi.

Continuano, quindi, ad essere detassabili solo le retribuzioni di produttività corrisposte in esecuzione di contratti collettivi di II livello (territoriali o aziendali) depositati presso la DTL.

SENZA ACCORDO SINDACALE NON E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELLA DETASSAZIONE

Caratteristiche dei Contratti di secondo livello:

– i contratti collettivi possono essere sottoscritti anche da una sola delle sigle sindacali comparativamente più rappresentative (es CISL);

– i contratti territoriali possono essere applicati anche da parte di aziende che, pur non essendo iscritte all’associazione datoriale che firma l’accordo, applichino comunque il CCNL di categoria (così il Ministero del Lavoro durante il forum del 2013. Precisazione resa in riferimento alle microimprese).

Applicabilità temporale della detassazione

L’agevolazione non può applicarsi per periodi anteriori alla data di sottoscrizione del contratto collettivo cui viene data esecuzione. Occorrerà, quindi, attendere la stipula dei nuovi contratti territoriali o aziendali per il 2014.

Tuttavia, secondo quanto affermato dal Ministero del Lavoro nell’interpello 21/2013, è possibile applicare l’agevolazione anche in esecuzione di contratti di secondo livello stipulati prima del 2014, ma ancora in vigore.

Definizione di retribuzione di produttività

Possono essere oggetto di detassazione due tipologie di somme:

1)      Prima tipologia: somme erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Si tratta, ad esempio, di somme collegate:

–         all’andamento del fatturato;

–          ai minori costi di produzione per effetto di innovazione tecnologica;

–         alla maggior soddisfazione dei clienti rilevabile dal numero dei clienti cui si da riscontro;

–         alla lavorazione dei periodi di riposi (ROL);

–         prestazioni di lavoro aggiuntive rispetto a quanto previsto nel CCNL (es straordinari effettuati per ottenere un incremento della produttività);

–         ai premi di rendimento o di produttività o maggiorazioni retributive corrisposte in funzione di particolari sistemi orari applicati dall’azienda: es banche ore, clausole flessibilità, indennità di turno o di presenza;

–         ristorni ai soci delle cooperative se collegati ad un miglioramento della produttività

2)      Seconda tipologia: somme corrisposte per incentivare una più efficiente modalità organizzativa del lavoro. In questo caso però l’azienda deve attivare una misura in ciascuna delle tre seguenti aree: I distribuzione delle ferie; II strumenti tecnologici organizzativi compatibili con le tutele dei sistemi di controllo a distanza; III fungibilità della mansioni e integrazione delle competenze.

 

 

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