L’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957, nel testo sostituito dalla legge n. 53/1990, stabilisce che coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni e che i giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
I giorni festivi e quelli non lavorativi (ad esempio il sabato nella settimana corta) sono recuperati con una giornata di riposo compensativo o compensati con quote giornaliere di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
In base ai principi in tema di riposo settimanale il riposo compensativo deve essere goduto con immediatezza, cioè subito dopo la fine delle operazioni al seggio.
La retribuzione dovuta ai suddetti lavoratori deve essere calcolata con riferimento alla giornata intera e non alla frazione di giorno impiegata dal lavoratore presso il seggio.(Cassazione 19 settembre 2001 n. 11830)