NUOVO SGRAVIO TRIENNALE

Come noto la legge di stabilità 2015 ha previsto una nuova agevolazione per le assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che vengano effettuate nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2015.

L’agevolazione consiste nell’esonero dei contributi previdenziali, nel limite massimo di € 8.060,00 annui, per 36 mesi (l’esonero non riguarda i premi dovuti all’INAIL).

L’esonero non spetta se:

1) il lavoratore nei sei mesi precenti è risultato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi altro datore di lavoro (suggeriamo di chiedere al lavoratore, che si intende assumere, di dimostrare con certificato rilasciato dal Centro per l’Impiego che nei 6 mesi precedenti non era assunto a tempo indeterminato);

2) il lavoratore aveva già lavorato per la Vostra azienda (o per società alla stessa collegate o controllate) a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2015).

In questi giorni ci è stato chiesto da molti se il datore di lavoro abbia diritto allo sgravio anche nel caso in cui assuma a tempo indeterminato un lavoratore che aveva già lavorato a termine per l’azienda nel 2014: l’interpretazione letterale del comma 118 della legge di stabilità ci conduce a dare risposta affermativa.

Tuttavia, ad oggi, in assenza di chiarimenti ufficiali, occorre essere molto prudenti, posto che non è chiaro se l’esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015 sia sottoposto alle condizioni dettate dalla legge 92/2012 (cd legge Fornero). Infatti, se si applicasse la legge 92/2012, l’esonero contributivo non troverebbe applicazione :

a) se l’assunzione costituisse attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;

b)  se l’assunzione violasse il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c)  se il datore di lavoro  avesse in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione fosse finalizzata all’acquisizione di professionalita’ sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unita’ produttiva.

In sostanza, se trovasse applicazione la legge 92/2012, l’esonero contributivo non spetterebbe  nel caso di assunzione di lavoratore che, avendo già lavorato a termine per l’azienda, aveva il diritto di precedenza nelle nuove assunzioni. L’agevolazione non spetterebbe ugualmente se il datore di lavoro, invece di assumere il lavoratore a termine cessato con diritto di precedenza, assumesse un’altra persona.

E’ evidente che se tale orientamento trovasse accoglimento, la novità introdotta dalla legge di stabilità 2015 sarebbe completamente svuotata di significato, dal momento che solo in pochissimi casi i datori di lavoro potrebbero godere dell’esonero contributivo.

E’ auspicabile che il Ministero del Lavoro o l’INPS intervengano al più presto per chiarire la questione.

 

p.s. Vedi la circolare dell’INPS n. 17 del 29 gennaio 2015 in cui, fugando i dubbi sopra esposti,  si chiarisce che l’ESONERO CONTRIBUTIVO SPETTA ANCHE SE IL LAVORATORE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO AVEVA GIA’ LAVORATO A TERMINE PER L’AZIENDA PER PIU’ DI SEI MESI.