TFR IN BUSTA PAGA
La legge di stabilità 2015 ha previsto in via sperimentale la possibilità per i lavoratori dipendenti di chiedere, a partire dal mese di marzo 2015, l’erogazione in busta paga delle quote di TFR maturande (c.d. Qu.I.R.), con la conseguenza che tali quote non verranno più accantonate in azienda o versate ai fondi di previdenza complementare.
Vediamo quali sono i punti salienti:
Sono interessati tutti i lavoratori che abbiano in corso un rapporto di lavoro da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro e che abbiano la disponibilità del TFR, vale a dire che non abbiano vincolato il TFR a garanzia di contratti di finanziamento. La circolare INPS 23 aprile 2015, n. 82 nulla dice circa i casi di pignoramento, ma si ritiene che anche in questo caso vis sia l’impossibilità per il lavoratore di richiedere la QUIR
Sono esclusi i lavoratori domestici, quelli del settore agricolo, i pubblici dipendenti e i lavoratori dipendenti da aziende sottoposte a procedure concorsuali o da aziende dichiarate in stato di crisi.
La richiesta, una volta presentata è irrevocabile, e riguarda il periodo compreso tra il 1° maggio 2015 e il 30 giugno 2018.
La Qu.I.R. deve essere erogata dal mese successivo a quello in cui il lavoratore ha formalizzato al proprio datore di lavoro l’istanza di liquidazione in busta paga.
La quota del TFR erogata in busta paga:
• è soggetta a tassazione ordinaria (e non separata), ma non a contribuzione previdenziale;
• non rileva ai fini della verifica dei limiti di reddito per la concessione del bonus degli 80 euro;
• concorre nella definizione reddituale utile per l’assegno nucleo familiare, per l’ISEE, nonchè per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.
Sono previste delle misure compensative a favore dei datori di lavoro che erogano mensilmente le quote di TFR maturande.
I datori di lavoro potranno, in alternativa, godere di due distinti tipi di agevolazioni.
Il primo gruppo di agevolazioni consiste nella possibilità di:
a) dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti) dell’ammontare del Tfr annualmente liquidato in busta paga;
b) ridurre il contributo dovuto al fondo di garanzia TFR in misura pari alla percentuale del TFR erogato in busta paga;
c) godere di un esonero contributivo sui contributi sociali (Anf, maternità e disoccupazione) in proporzione al Tfr liquidato in busta paga (la percentuale di esonero applicabile per l’anno 2015 è pari allo 0,28%).
Il secondo gruppo di agevolazioni consiste nella possibilità – ferma restando l’agevolazione di cui alla lettera b) che precede – di accedere al credito bancario agevolato.
L’accesso al credito agevolato è previsto solo per i datori di lavoro che occupano meno di 50 dipendenti.
L’accesso al finanziamento avviene tramite una procedura autorizzatoria che passa dall’INPS per arrivare all’Istituto di credito(c.d. intermediario)
Nell’accordo quadro stipulato tra ABI Ministero delle Finanze e Ministero del Lavoro, che allego in copia, è previsto che la disponibilità creditizia sia “di un importo coerente con l’esigenza” del datore di lavoro di liquidare mensilmente il valore delle Quir in busta paga. Ciò significa che l’importo erogato dalle banche a tasso agevolato non potrà superare quanto il datore di lavoro deve pagare mensilmente a titolo di TFR e che dev’essere certificato dall’INPS
Nella sezione modulistica trovate il fac simile della lettera che il lavoratore dipendente deve presentare al proprio datore di lavoro per richiedere l’erogazione in busta paga della quota di TFR maturanda