La fine delle Associazioni in Partecipazione e dei Contratti a Progetto, con sorpresa

Riassumiamo le novità introdotte dal Dlgs 81/2015 riguardo le Associazioni in Partecipazione e i Rapporti di Lavoro Parasubordinati (co.co.pro e co.co.co).

Associazione in Partecipazione:

L’art. 53 del Dlgs 81/2015 ha abrogato i contratti di Associazione in Partecipazione con apporto di solo lavoro.  Dal 25 giugno 2015, quindi, non è più possibile stipulare nuovi contratti di associazione in partecipazione nei quali l’apporto dell’associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.

Dopo tale data i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro verranno ricondotti ai rapporto di lavoro subordinato con tutte le conseguenze sul piano civilistico, previdenziale, fiscale e amministrativo.

Cosa accadrà ai contratti di Associazione in Partecipazione con apporto di solo lavoro stipulati prima dell’entrata in vigore del Dlgs 81/2015? L’art. 53 del decreto prevede che gli stessi, in via transitoria, resteranno in vigore sino alla loro cessazione.

 

Contratti a progetto e mini co.co.co.

  L’art. 52 del Dlgs 81/2015 ha abrogato gli artt. da 61 a 69 bis del Dlgs 276/2003 con la conseguenza che, dall’entrata in vigore del decreto sul riordino dei contratti, non si possono più stipulare contratti a progetto e  mini co.co.co (ricordiamo che quest’ultime erano rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali avendo una durata inferiore a 30  giorni nell’anno solare e un compenso inferiore a 5.000 euro, potevano essere instaurati senza l’individuazione di un  progetto.  Sotto tutti gli altri profili – ad esempio comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro al Coveneto, pagamento dei  contributi alla Gestione Separata sull’intera somma data al collaboratore – erano invece soggetti alla medesima  disciplina del contratto a progetto).

La sorpresa è che, per effetto dell’art. 52 del Dlgs 81/2015, si potranno ancora stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409 cpc.
In sostanza, si ritorna alla fase anteriore alla legge Biagi, epoca in cui vi era stato un aumento considerevole delle così dette co.co.co
L’art. 2 del Dlgs 81/2015 precisa tuttavia che :
    –    Si applicherà la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni “che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita’ di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.  
    –     Sarà, pertanto, possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che organizzino in modo autonomo la loro prestazione sia riguardo ai luoghi (non devono avere una postazione fissa nell’azienda) che ai tempi (l’orario di lavoro non dev’essere determinato dal committente).
    –    La prestazione, inoltre, dovrà essere prevalentemente, ma non esclusivamente personale. Il requisito verrà rispetatto se il collaboratore renderà la sua opera avvalendosi di una propria organizzazione (es personal computer, autovettura, telefono cellulare).
– La prestazione non dovrà inoltre essere continuativa. Tale indice di subordinazione confligge con la norma dell’art. 409 cpc che della continuazione fa un tratto caratteristico delle collaborazioni (da cui appunto l’acronimo co.co.co.). In attesa di chiarimenti, riteniamo prudente stipulare contratti in cui la durata della prestazione chiesta al collaboratore sia limitata nel tempo e non richieda un impegno costante.
 
Superfluo  precisare che il collaboratore non dovrà essere soggetto alle direttive e al potere disciplinare del committente.
In ogni caso, non si applicherà la normativa del lavoro subordinato:
          alle collaborazioni coordinate e continuative svolte da soggetti iscritti negli albi professionali;
          alle attività prestate dai componenti del consigli di amministrazione delle società;
          alle collaborazioni disciplinate da specifichi accordi collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente rappresentativi;
          alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali
 
Per evitare future contestazioni, il Dlgs 81/2015  prevede espressamente, o meglio invita caldamente,  le parti a certificare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Ricordiamo che la certificazione può essere richiesta alla Commissione di Certificazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro , oltre che ad esempio alla Commissione di Certificazione dell’Università di Ca’ Foscari o quella dei Consulenti del Lavoro.
Lo studio Trinca è a disposizione dei clienti per assisterli nelle procedure di certificazione dei contratti.
Infine, tra gli effetti dell’abrogazione degli articoli da 61 a 69 bis del Dlgs 276/2003, vi è anche:
a) il venir meno della presunzione di collaborazione coordinata e continuativa per i titolari di partita IVA i quali presentassero almeno due delle tre caratteristiche previste dall’art 69 bis (postazione fissa, durata della collaborazione con lo stesso committente  superiore a 8 mesi nell’anno solare, corrispettivo con lo stesso committente superiore all’80% dei compensi fatturati);
b) il venir meno dei diritti garantiti dal Dlgs 276/2003 (maternità, infortunio, malattia).