E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016 il Decreto con cui il Ministero del Lavoro ha individuato i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria: qui il Decreto Min Lav – criteri concessione CIGO
Invitiamo quindi tutte le aziende che intendono fare ricorso alla CIG a leggere attentamente la presente circolare, soprattutto nella parte in cui illustra gli elementi e i documenti che la relazione tecnica deve contenere.
Dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa in caso di :
a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
b) situazioni temporanee di mercato
Le domande di concessione della CIGO debbono essere corredate da una relazione tecnica nella quale vanno indicate le ragioni che hanno determinato la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e occorre dimostrare, in base ad elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare nel mercato. Cosa si intende per “elementi oggettivi”? Il Ministero richiede che l’azienda dimostri che vi è solidità sotto il profilo finanziario; che la richiesta di CIGO è stata causata da una situazione temporanea di crisi del settore in cui essa opera; che l’azienda sta partecipando a gare d’appalto oppure che ha acquisito nuovi ordini; che le crisi sono cicliche e infine che dia atto della CIGO già concessa.
Se la richiesta è stata formulata per eventi meteo, la relazione tecnica dovrà documentare l’evento meteorologico, allegando i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (per il Veneto l’ARPAV: consigliamo di stampare il bollettino meteo della giornata in cui si chiede la CIGO); illustrare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonchè le conseguenze che l’evento ha comportato.
Rimandando alla lettura integrale del Decreto Ministeriale per l’approfondimento delle singole causali, ci limitiamo qui ad indicare i criteri che debbono essere rispettati qualora la domanda di CIGO venga presentata per le causali di cui agli art. 3 e 4 del DM:
1) Art. 3 Mancanza di lavoro o di commesse o di crisi di mercato
Integra la fattispecie della mancanza di lavoro o di commesse la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
Nella relazione tecnica debbono essere documentati l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato.
Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa. In questo caso nella relazione vanno indicati, oltre gli elementi di cui sopra, anche il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessita’ di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera.