GARANZIA GIOVANI

Ci sono stati richiesti chiarimenti sul funzionamento del programma “Garanzia Giovani”.

Ecco allora un vademecum redatto prendendo a riferimento la circolare INPS 40/2017, da consultare nel caso in cui i contenuti del sito www.garanziagiovani.gov.it non siano chiari.

Cos’è il Programma Garanzia Giovani?

E’ il piano europeo con cui Stato e Regioni s’impegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (i così detti Neet) un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa che prevede l’erogazione di un incentivo ai datori di lavoro.

Quali sono i datori di lavoro che possono accedere all’incentivo

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Vale il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere.

A quali lavoratori spetta l’incentivo ?

Ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (cosiddetti Neet) che hanno lo stato di disoccupati (quindi che sono privi di impiego e che hanno inviato la dichiarazione telematica di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa).

Qual è l’ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e a quanto ammonta l’importo complessivamente stanziato ?

Ambito territoriale: tutte le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la provincia autonoma di Bolzano.

Ammontare: l’incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro nei limiti delle risorse stanziate che sono pari ad € 200.000.000,00

Quali sono i rapporti di lavoro incentivati ?

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate, anche a part – time, tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017:

  1. a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a sei mesi;
  2. a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  3. con contratto  di apprendistato professionalizzante;
  4. rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

– contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

– contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

– contratto di lavoro domestico;

– contratto di lavoro intermittente.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Qual è la misura dell’incentivo ?

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

– il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua, € 335,83 mensili,  per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);

– la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua, € 671,66 mensili, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Quali sono le condizioni di spettanza dell’incentivo ?

L’incentivo spetta ai datori di lavoro:

– in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (che siano in possesso del DURC);

– che rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro (rispetto del Dlgs 81/2008);

– che applichino i contratti collettivi.

Attenzione:

GLI INCENTIVI NON SPETTANO se l’azienda:

  1. assume un ex-lavoratore per il quale esiste un diritto di precedenza e che ha manifestato per iscritto  entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali)  la propria volontà ad essere riassunto.
  2. ha un obbligo di riassunzione dell’ex lavoratore ma non lo rispetta.
  3. ha in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione aziendale (sta usufruendo della cassa integrazione).
  4. assume un lavoratore licenziato nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento risulta essere in rapporto di collegamento o controllo con assetti proprietari coincidenti
  5. invia in ritardo le comunicazioni telematiche sull’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro, ma solo per il periodo compreso tra l’inizio del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione

L’incentivo è compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato ?

L’incentivo è compatibile con la normativa in materia di aiuti di stato

a) sempre se rientra nel limite del regime “de minimis”: regola per cui un’impresa non può ricevere dallo Stato aiuti superiori nell’arco di tre anni ad € 200.000,00, ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro;

b) nel caso invece in cui l’incentivo comporti il superamento del regime “de minimis”, l’assunzione è incentivata se:

  • riguarda un giovane di età compresa tra i 16 ed i 24 anni e comporta un incremento occupazionale netto;
  • riguarda un giovane di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, comporta un incremento occupazionale netto e vi è in alternativa una delle condizioni indicate:
  • il giovane non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • il giovane non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane viene occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato,

L’incentivo è compatibile con altri incentivi ?

No, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

Il “bonus” massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Qual è il procedimento di ammissione all’incentivo? Quali sono gli adempimenti dei datori di lavoro ?

I datori di lavoro devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al rapporto di lavoro, verifica la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e comunica l’effettuazione della prenotazione delle risorse in favore del datore di lavoro.

Dalla ricezione di questa comunicazione dell’INPS, il datore di lavoro ha sette giorni per effettuare l’assunzione e dieci giorni per comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, a pena di decadenza.

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.