Con il messaggio n. 2761 del 21 febbraio 2014 l’INPS precisa che i datori di lavoro, nel caso cui procedano all’assunzione di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato da uno studio professionale, non possono godere degli incentivi previsti per tale tipologia di assunzione.
Tale posizione è in contrasto con il diverso orientamento espresso dal Ministero del Lavoro che, con l’interpello n. 10 dell’8 marzo 2011, aveva affermato che i dipedenti licenziati da datori di lavoro rientarnti nella categoria degli studi professionali avevano diritto ad iscriversi nelle liste della mobilità non indennizzata. Ricordiamo che, prima del 31 dicembre 2012,l’iscrizione nelle liste della mobilità, anche se non costituiva necessariamente titolo per percepire la relativa indennità, consentiva ai datori di lavoro che assumevano un lavoratore iscritto di fruire di agevolazioni contributive, versando per un certo periodo la contribuzione in misura pari a quella prevista per gli apprendisti