Cari Clienti sono giorni di preoccupazione e, per noi che vi assistiamo, di grande concitazione. Stiamo infatti cercando di assicurare alle vostre aziende i trattamenti di integrazione salariale predisposti dal Governo, ma credeteci, non è facile a causa di una normativa che ancora una volta si dimostra non all’altezza – molte norme molto confuse – e del timore che i fondi stanziati non servano a coprire tutte le richieste. In attesa che le idee sugli ammortizzatori sociali schiariscano vi diamo alcune informazioni sulla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, pubblicando una nostra brevissima sintesi .
NOSTRA RIDOTTISSIMA SINTESI SULLE NORME IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI I contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro possono pagare entro il 31 maggio 2020 con pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili . Le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate (vedi elenco di seguito allegato) indipendentemente dal volume degli affari possono pagare entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con pagamento in 5 rate mensili. I contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro hanno avuto la proroga solo fino al 20/03/2020 e domani, 20 marzo, devono pagare .
Per approfondimenti Vi invitiamo comunque a prendere contatti con il vostro commercialista
Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono pagare a maggio 2020:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11