L’8 aprile è stato pubblicato il nuovo Decreto Legge n 23, cosiddetto “Decreto Liquidità” che abbiamo potuto esaminare questa mattina.
Anche questo provvedimento non è purtroppo chiaro e complica molto le cose per le aziende e tutti gli operatori.
Non entriamo qui nel merito delle disposizioni relative al prestito alle imprese, ma prendiamo in considerazione le sole norme che dettano le regole sui versamenti in scadenza al 16 aprile 2020.
Le nuove disposizioni prevedono una sospensione dei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente e dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020, a condizione che le imprese dimostrino una riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nello specifico, se il contribuente ha conseguito (nel periodo di imposta precedente) ricavi per importi fino a 50 milioni di euro, la riduzione delle entrate dovrà essere almeno del 33%. Se, invece, la soglia è stata superata, la sospensione troverà applicazione solo a condizione che la riduzione delle entrate sia almeno pari al 50%.
Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle relative ai rapporti di lavoro autonomo.
Per questa ragione VI INVITIAMO A CONTATTARE I VOSTRI COMMERCIALISTI PER VALUTARE CON IL LORO AIUTO SE RIENTRATE TRA LE IMPRESE CHE POSSONO SOSPENDERE I VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020.
Qui di seguito trovate un riepilogo delle normative sulle sospensioni dei versamenti, ma, a meno che non rientrate tra le imprese per cui la sospensione è certa (es aziende turistico ricettive), raccomandiamo sempre la consultazione con il commercialista di fiducia.
Versamenti in scadenza marzo 2020 | Imprese che hanno un fatturato > 2 ML euro | Imprese che hanno un fatturato < 2 ML euro |
Dovevano versare entro il 20 marzo. In base al decreto liquidità possono versare entro il 16 aprile senza sanzioni | I versamenti sono sospesi e dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o in 5 rate | |
Versamenti in scadenza marzo e aprile 2020 | Imprese che hanno ricavi < 50 ML euro | Imprese che hanno ricavi > 50 ML euro |
Possono posticipare i versamenti al 30.6.2020 se, nei mesi di marzo e aprile 2020, hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 | Possono posticipare i versamenti al 30.6.2020 se, nei mesi di marzo e aprile 2020, hanno avuto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi del 2019 |
Per le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate restano ferme le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia (18/2020), per la quali i versamenti sono posticipati al 31 maggio 2020.
Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono versare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e i contributi previdenziali a maggio 2020:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; (questi soggetti possono versare però entro il 30.6.2020)
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’ articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11