Gentili Clienti,
dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) è stata abrogata.
Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020).
1) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: per redditi non superiori a 28.000 euro
Consiste in un credito di imposta che spetta alle seguenti condizioni:
– il reddito da lavoro dipendente e/o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente deve essere di importo annuo complessivo non superiore a euro 28.000;
– l’IRPEF lorda dovuta dev’essere superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati
Il trattamento integrativo ammonta a 100 euro mensili (600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020; 1.200 euro annui a decorrere dal 2021) rapportati al numero di giorni di lavoro e non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2) Ulteriore detrazione fiscale: per redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000
Consiste in una detrazione d’imposta lorda (riduzione dell’imposta dovuta), ulteriore rispetto alle detrazioni già stabilite dal TUIR. Spetta alle seguenti condizioni:
– il reddito da lavoro dipendente e/o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente deve essere di importo annuo complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro;
– l’IRPEF lorda dovuta dev’essere superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati
L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo (da circa 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi ad euro 28.000 a zero per redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000).
In entrambi i casi l’importo spettante viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, a dicembre, verrà verificata la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione e, qualora rilevi la non spettanza, si provvederà al recupero in busta paga dell’intero importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Compilando il modulo che trovate QUI, ogni dipendente potrà optare per
– la non applicazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale, nei casi in cui ritenga, ad esempio, di avere un reddito complessivo superiore a 40.000 euro e preferisca ottenere l’eventuale imposto spettante in sede di dichiarazione dei redditi;
– l’applicazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale in sede di conguaglio a fine anno;
– comunicarci eventuali ulteriori redditi, derivanti ad esempio da ulteriori rapporti di lavoro – antecedenti o contemporanei -, che possano influire sulla spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale.