Gentili Clienti lo scorso 15 agosto 2020 è entrato in vigore il DL 104/2020 che ha riconosciuto alle aziende italiane altre 18 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid – 19.
Vediamo allora in sintesi quali sono le novità che il Decreto Agosto prevede per il mondo del lavoro, con la necessaria precisazione che il Decreto potrà subire modifiche in sede di conversione in legge e che, fino a quando INPS e Ministero del Lavoro non emaneranno le loro circolare interpretative, la lettura che noi daremo delle disposizioni sarà inevitabilmente soggetta a correzioni.
CASSA INTEGRAZIONE: il governo ha previsto altre 18 settimane di “cassa integrazione” (chiamiamo così, per comodità, tutti gli interventi di integrazione salariale, FIS, FSBA, Cig in deroga, Fondo Solimare ecc, previsti dal nostro ordinamento). Questo nuovo periodo viene riconosciuto a partire dal 13 luglio 2020, con la conseguenza che si azzera il conteggio delle settimane godute e autorizzate sino al 12 luglio e, al contempo, non è più possibile utilizzare le settimane di cassa integrazione residue e ancora non fruite. In sostanza si possono chiedere le nuove 18 settimane a partire dal 13 luglio 2020, con buona pace dei datori di lavoro che non avevano ancora utilizzato tutte le 18 settimane di cassa integrazione previste dalla precedente normativa. Il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna condizione, mentre per le altre 9 settimane (dalla 10° alla 18°) è prevista la corresponsione di un contributo da parte di quelle aziende che hanno avuto, nel primo semestre 2020, una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del primo semestre del 2019. Nello specifico chi ha avuto una riduzione inferiore al 20% verserà un contributo pari al 9% sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato; il contributo sarà invece del 18% per chi non ha avuto alcuna riduzione del fatturato. Consigliamo quindi ai datori di lavoro che temono di dover ricorrere a tutte le 18 settimane di cassa integrazione di iniziare già a verificare se, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato.
ESONERO CONTRIBUTIVO : Viene previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, per una durata massima di 4 mesi e comunque utilizzabile fino al 31 dicembre 2020, a favore di quei datori di lavoro che abbiano fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020 e che decidano di non fare più ricorso alla cassa integrazione. L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti del doppio delle ore di cassa integrazione usufruita a maggio e giugno (se la cassa integrazione usufruita a maggio e giugno è stata di 100 ore, l’esonero sarà pari a 200 ore). La misura si pone quindi in via alternativa con la cassa integrazione e verrà scelta solo da quei datori di lavoro che avranno la certezza che la loro attività riprenderà senza subire nuovi arresti o importanti riduzioni. Questa misura deve comunque ottenere l’autorizzazione della Commissione Europea.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO : viene ribadito il divieto di licenziamento, ma questa volta senza un termine fisso valido per tutti (il precedente termine era quello del 17 agosto 2020). Il nuovo decreto ha infatti previsto che non sia possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo fino a quando non siano state richieste tutte le 18 settimane di cassa integrazione previste dal Decreto Agosto (per chi usufruirà le 18 settimane senza soluzione di continuità, a partire dal 13 luglio, il termine del divieto dei licenziamenti scadrà all’incirca a metà novembre). Anche i datori di lavoro che non usufruiranno della cassa integrazione, ma chiederanno l’esonero contributivo, non potranno licenziare fino al 31.12.2020. Il blocco dei licenziamenti non vale invece per quei datori che cessano definitivamente la propria attività, per i fallimenti, e in caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO : fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’ art. 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2015. Questo significa che è possibile stipulare un nuovo contratto a termine oppure prorogare un contratto a termine per un periodo massimo di 12 mesi, senza dover indicare alcuna motivazione, ma senza sforare il limite dei 24 mesi complessivi. La norma pone però alcuni problemi interpretativi – es. è possibile superare il numero massimo delle 4 proroghe? – e richiede urgenti chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del Lavoro.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: i datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2020, assumano a tempo indeterminato lavoratori, che nei sei mesi precedenti non abbiano lavorato nella stessa impresa con contratto a tempo indeterminato, hanno diritto ad avere un esonero contributivo della durata di 6 mesi. Tale esonero è riconosciuto anche a quei datori di lavoro che, dopo il 15 agosto 2020, trasformino a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo determinato.
ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO: l’esonero contributivo, questa volta della durata massima di 3 mesi, si applica anche ai datori di lavoro del settore turistico che assumono con contratti a termine o stagionali. Questa misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.