Gentili clienti ricordiamo che, in caso di prestazione di lavoro autonomo occasionale, il committente deve inviare preventivamente una comunicazione al Ministero del Lavoro fornendo le seguenti informazioni sulla prestazione:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 7 , 15 o 30 giorni). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non siano compiuti nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Dal 1° maggio questa comunicazione non può più essere inviata per email, ma deve essere trasmessa on line sul portale Cliclavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome) accedendo tramite SPID e CIE .
In ogni caso, lo studio, come intermediario, può provvedere ad inviare la comunicazione per Vostro conto.
Ricordiamo infine che in caso di omessa comunicazione, la prestazione verrà considerata irregolare e sarà applicata una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione