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Festività Natalizie

Gentili Clienti

Vi informiamo che il giorno 20 Dicembre 2024 lo Studio sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 12, e che resterà chiuso nel periodo dal 24 Dicembre 2024 al 1 Gennaio 2025.

Riepiloghiamo di seguito le istruzioni per i casi di emergenza.

ASSUNZIONI URGENTI:

Se nei giorni in cui lo studio è chiuso avete necessità di comunicare l’assunzione IMPREVISTA di un lavoratore, dovrete inviare il modello CO UNIURG.

Il modello Co UNIURG va inviato il giorno prima dell’assunzione e, alla riapertura dello studio, l’assunzione dovrà essere completata tramite l’invio della comunicazione obbligatoria ordinaria. Quindi è importante che ci informiate subito nel caso in cui abbiate inviato un modello UNIURG.

Nella stringa “Motivo dell’urgenza” scrivete : “Chiusura per ferie dello Studio di Consulenza del Lavoro”.

Per accedere all’applicativo :https://couniurg.lavoro.gov.it è necessario il possesso di SPID o CIE da parte del datore di lavoro.

INFORTUNI:
Nel malaugurato caso di infortunio di un dipendente o di un collaboratore, il datore di lavoro deve inviare la relativa denuncia all’INAIL competente ,entro DUE GIORNI da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione di almeno un giorno oltre a quello dell’evento.

Istruzioni per invio della denuncia di infortunio:
1. Compilare il modello 4bis INAIL cartaceo

2. Scansionare il modello
3. Inviarlo per PEC (posta elettronica certificata), insieme al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede Inail di competenza indicato a questo indirizzo: https://www.inail.it/portale/it/supporto/sedi.html

Ricordatevi di informarci !

Denuncia all’Ispettorato per lavoro intermittente (lavoro a chiamata)

Per effettuare la comunicazione delle chiamate: occorre compilare il modulo “UNI-intermittenti”, e inoltrare via mail all’indirizzo di posta elettronica : intermittenti@pec.lavoro.gov.it al fine di effettuare preventivamente la comunicazione obbligatoria di chiamata.

IN CASO DI COMUNICAZIONI EFFETTIVAMENTE URGENTI CHIAMARE IL 3498171375

Ci è gradita l’occasione per augurarVi Buon Natale e Buone Feste!

MODIFICHE AL BONUS NATALE

L’art. 2 del DL 167/2024 ha esteso ha previsto che il bonus Natale non è più ancorato alla presenza del coniuge a carico o all’appartenenza ad un nucleo familiare monogenitoriale, risultando quindi sufficiente che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. quindi per la nuova norma il bonus Natale spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

L’art. 2 del Dl 167/2024 ha introdotto anche un regime di incompatibilità, in base al quale il lavoratore, pur in presenza dei requisiti, perde il diritto al bonus se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia beneficiario della stessa indennità. 
In sostanza, per due lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma,
il Bonus spetta a uno solo di essi, nel caso in cui siano:

  • coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
  • conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e 37 della L. 76/2016.

L’indennità spetta invece a entrambi i genitori (lavoratori dipendenti, con un figlio
fiscalmente a carico) se essi non sono né coniugati né conviventi, neanche con altri
soggetti.

Ieri 19 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti nuove precisazioni:

Il Bonus verrà erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano
congiuntamente le seguenti condizioni:

  • abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio,
    riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR;
  • abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49
    del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a
    quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha indicato gli adempimenti per richiedere il bonus Natale. Il lavoratore
deve: le:

  • attestare per iscritto di avere diritto al Bonus, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente;
  • dei figli fiscalmente a carico.

Inoltre, il lavoratore dipendente deve comunicare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità di 100 euro. In merito, l’Agenzia precisa che, per effetto del nuovo comma 2-bis, il lavoratore dipendente dovrà dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus.
Sul punto, l’Agenzia sottolinea che non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta per i lavoratori dipendenti che avessero già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’erogazione dell’indennità.

Bonus Natale

Gentili Clienti

L’art. 2 bis del DL 113/2024 ha previsto un’indennità una tantum di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari che può essere fruita:
– in busta paga insieme alla tredicesima;
– in sede di dichiarazione dei redditi 2025 (anno di imposta 2024). IPOTESI CONSIGLIATA, tenuto conto delle insidie nascoste tra le pieghe della normativa che potrebbero ritorcersi a danno degli stessi lavoratori.

Hanno diritto all’erogazione dell’indennità i dipendenti che presentano i seguenti requisiti:

– un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel periodo d’imposta 2024;
– un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’ 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’ 13 comma 1 del TUIR;
– coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio entrambi fiscalmente a carico, oppure almeno un figlio fiscalmente a carico se in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale. Si precisa che un nucleo familiare monogenitoriale sussiste qualora: l’altro genitore sia deceduto; l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; il figlio sia stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).

Per l’erogazione in busta paga occorre la richiesta scritta del lavoratore, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’47 del DPR 445/2000, con la quale lo stesso dovrà:
– attestare di avervi diritto;
– indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

In allegato trovate il modello per la richiesta dell’indennità.


Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia ha precisato che se il lavoratore:
– ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro (quello che eroga l’indennità) sia la dichiarazione sostitutiva sia le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro;
– ha più contratti di lavoro dipendente in essere (ad esempio due part-time), l’indennità è erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore e quest’ultimo dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus.

PATENTE A PUNTI

Il DL 2 marzo 2024 n. 19 ha introdotto la PATENTE A PUNTI ma solo con il DM 132 del 18 settembre scorso e con la circolare dell’INL del 23 settembre sono state date la prime indicazioni su come ottenere la patente.

La Patente deve essere chiesta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili vale a dire in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89, comma 1, lett. a).

 L’obbligo della patente non riguarda solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio le aziende che si occupano dell’installazione impianti termoidraulici ed elettrici.

L’obbligo della patente a punti entra in vigore il prossimo martedì 1° ottobre 2024.

Sono esentate dalla patente a punti le imprese in possesso di attestazione SOA di terzo livello e i lavoratori autonomi che erogano prestazioni di natura intelletuale (es architetti, geometri, ecc).

La patente a punti riconosce alle imprese un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Quindi se un’impresa scende sotto il 15 crediti non può più operare in cantiere.

Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell’ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Oltre ai 30 crediti di base, ogni richiedente potrà ottenere ulteriori crediti fino a un massimo di 100  in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.

Requisiti per il rilascio della patente a punti:

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (PER TUTTI);
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (PER TUTTI);
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (solo per quelle imprese che operano in appalti i e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera)
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono punite con sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.

Modalità per il rilascio:

Fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile inviare una mail tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it utilizzando, allegando il documento di identità del legale rappresentante e il modello allegato alla circolare dell’INL:

Per informazioni sull’invio della PEC siamo a vostra disposizione.

La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC ha efficacia dal 23/09/2024 al 31/10/2024.

Entro il 31 ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi dovranno presentare la domanda per il rilascio della patente a punti mediante il portale dell’Ispettorato del Lavoro che dovrebbe essere operativo dal prossimo 1° ottobre.

Bisogna informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che è stata presentata la domanda per il rilascio della patente a punti entro cinque giorni dal deposito.

Contenuto della patente a punti:

La patente conterrà le seguenti informazioni:

a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;

c) data di rilascio e numero della patente;

d) punteggio attribuito al momento del rilascio;

e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;

f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;

g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.

Perdita dei punti:

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano perdita di punti includono:

– decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

– decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

– decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti persi potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con:

-la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

– eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.

Sospensione della patente:

La patente viene obbligatoriamente sospesa, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi, in caso di infortunio da cui derivi la morte del lavoratore.

In caso di inofrtunio da cui discenda l’inabilità permanente o un’irreversibile menomazione del lavoratore, la sospensione della patente è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata della sospensione comunque non superiore a 12 mesi.

Sanzioni:

La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, salvo, come sopra detto, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Il comma 11 dell’art. 27 prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del DLgs. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, sia per chi opera privo di patente che in caso di patente con meno di 15 crediti.

Quindi non potranno lavorare anche le imprese e i lavoratori autonomi che non fanno istanza di rilascio della nuova patente a crediti e finiscono per operare nei cantieri sprovvisti di tale essenziale certificazione.

Anche il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

CHIUSURA ESTIVA

Gentili Clienti

In vista delle prossime vacanze estive, vi informiamo che:

Lo Studio chiuderà dal 15 al 23 agosto.

Riaprirà lunedì 26 agosto 2024.

Tenuto conto del periodo di chiusura, Vi chiediamo di comunicarci entro e non oltre martedì 13 agosto eventuali assunzioni o variazioni ai rapporti di lavoro che debbano essere effettuate dal 15 al 23 agosto.

Per le aziende che ci hanno dato la delega per il pagamento del Modello F 24, effettueremo l’invio dei modelli, con valuta 20 agosto 2024, entro martedì 13 agosto e sulla base dei dati in nostro possesso (es crediti da compensare, Iban di addebito  ecc).

Di seguito le istruzioni da seguire in caso di emergenze:

ASSUNZIONI URGENTI:

Se nei giorni in cui lo studio è chiuso avete necessità di comunicare l’assunzione IMPREVISTA di un lavoratore, dovrete inviare il modello CO UNIURG.

Il modello Co UNIURG va inviato il giorno prima dell’assunzione e, alla riapertura dello studio, l’assunzione dovrà essere completata tramite l’invio della comunicazione obbligatoria ordinaria. Quindi è importante che ci informiate subito nel caso in cui abbiate inviato un modello UNIURG.

Nella stringa “Motivo dell’urgenza” scrivete : “Chiusura per ferie dello Studio di Consulenza del Lavoro”.

Per accedere all’applicativo :https://couniurg.lavoro.gov.it è necessario il possesso di SPID o CIE da parte del datore di lavoro.

INFORTUNI:
Nel malaugurato caso di infortunio di un dipendente o di un collaboratore, il datore di lavoro deve inviare la relativa denuncia all’INAIL competente ,entro DUE GIORNI da quello in cui ha ricevuto il primo certificato medico con prognosi che comporta astensione di almeno un giorno oltre a quello dell’evento.

Istruzioni per invio della denuncia di infortunio:
1. Compilare il modello 4bis INAIL cartaceo

2. Scansionare il modello
3. Inviarlo per PEC (posta elettronica certificata), insieme al certificato rilasciato dal pronto soccorso all’indirizzo della sede Inail di competenza indicato a questo indirizzo: https://www.inail.it/portale/it/supporto/sedi.html

Ricordatevi di informarci !

Denuncia all’Ispettorato per lavoro intermittente (lavoro a chiamata)

Per effettuare la comunicazione delle chiamate: occorre compilare il modulo “UNI-intermittenti”, e inoltrare via mail all’indirizzo di posta elettronica : intermittenti@pec.lavoro.gov.it al fine di effettuare preventivamente la comunicazione obbligatoria di chiamata.

IN CASO DI COMUNICAZIONI EFFETTIVAMENTE URGENTI CHIAMARE IL 3498171375

Tutte le altre mail verranno prese in carico a partire dal 26 agosto.

Buona estate a tutti

ESONERO LAVORATRICI CON FIGLI(c.d. BONUS MAMME) – Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182

La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182) ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli.

Tale esonero, pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS INPS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000,00 annui, spetta:

  1. in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni) o
  2. in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).

Per poter beneficiare dell’esonero le lavoratrici devono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersene, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali dei figli.

In allegato uniamo quindi il modello di dichiarazione, da farci pervenire compilato e sottoscritto da parte delle lavoratrici interessate per il riconoscimento dell’esonero.

RIDUZIONI DEL PREMIO PER PREVENZIONE (OT 23)

Gentili Clienti,

ricordiamo che entro la data del 29 febbraio 2024, le aziende che abbiano realizzato nel corso del 2023 degli interventi migliorativi in tema di sicurezza, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal Dlgs 81/2008, potranno inviare all’INAIL il modello OT23.

Per ottenere la riduzione occorre raggiungere 100 punti.

Gli interventi effettuati dovranno essere provati attraverso la trasmissione della documentazione probatoria indicata nel modello e nelle istruzioni per la sua compilazione in allegato; il modello dovrà essere comunque compilato con l’ausilio del soggetto che segue l’azienda in materia di sicurezza.

La richiesta di riduzione dei tassi può essere inviata in presenza dei seguenti presupposti:

1.Il primo requisito necessario per poter accedere alla riduzione dei tassi è costituito dalla regolarità contributiva.

2. Il secondo requisito di invio della domanda è quello dell’integrale osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.

3. Il terzo requisito è l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

ATTENZIONE: la facoltà di richiedere la riduzione riguarda solo le aziende che nel corso del 2023 abbiano posto in essere dei miglioramenti in materia di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli prescritti obbligatoriamente dal Dlgs 81/2008 TU in Materia di Sicurezza.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2024 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2023 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

NOVITA’ LEGGE BILANCIO 2024

Gentili Clienti, ecco, in sintesi, alcune novità introdotte dalla Legge di Bilancio . 213 del 30 dicembre 2023 in materia di lavoro e previdenza.

Legge Bilancio 213/2023OggettoSintesi
   
Art. 1, comma 15Esonero quota IVS a carico del lavoratoreAnche nel 2024 è prevista la riduzione del cuneo contributivo a carico dei lavoratori dipendenti. La riduzione è :  
– di 6 punti se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di 13°;
– di 7 punti se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di 13°.
Novità del 2024: la riduzione contributiva non si applica sul rateo tredicesima.
Art. 1, commi 21 -24Detassazione lavoro festivo e notturno per i lavoratori del settore turistico/alberghieroDal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nei giorni festivi.
Il trattamento integrativo può essere dato solo ai dipendenti titolari nel 2023  di reddito di lavoro dipendente non superiore a € 40.000,00.
Art. comma 16Estensione del limite fringe benefitViene alzato provvisoriamente il limite di esenzione dei fringe benefit fissato dall’art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR:
– per tutti i lavoratori dipendenti il limite di esenzione passa da € 258,23 a € 1.000;
 –per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico il limite passa a € 2.000.
Attenzione: se si superano i limiti di esenzione viene assoggettato ad imposizione fiscale e contributiva l’intero importo e non solo la differenza in eccedenza. Per questa ragione è opportuno che il datore di lavoro, prima di concedere il benefit, richieda ai lavoratori neo assunti nel 2024 o anche ai lavoratori part-time, una dichiarazione in cui siano indicati i valori dei fringe benefit eventualmente già fruiti nell’anno da altri datori di lavoro. Tra le più frequenti tipologie di fringe benefit assegnati ai lavoratori rientrano nel limite di esenzione, per esempio, gli importi già valorizzati in busta paga a titolo di fringe benefit continuativo, come la concessione in uso promiscuo al dipendente dell’auto aziendale.
La legge di bilancio amplia inoltre l’elenco dei beni ceduti e dei servizi prestati rientranti nel plafond di esenzione. Quest’anno oltre al pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale (concessione che nel 2023 era riservata solo ai lavoratori con figli a carico), sono previste le spese per l’affitto della prima casa; le spese per gli interessi del mutuo, sempre relativo alla prima casa. Ricordiamo che i fringe benefit di cui all’art. 51, c.3, terzo periodo, possono essere concessi anche ad personam.
Art 1 commi 60-62Misure di contrasto al lavoro domestico irregolarePer contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, Agenzia delle entrate e INPS scambieranno le proprie banche dati per effettuare un’analisi delle informazioni utili a fare emergere redditi non dichiarati.
Art 1 comma 191Sgravi per assunzione donne vittime di violenzaI datori di lavoro che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza (deve trattarsi di donne vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione certificati), è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile
Art. 1 comma 180Decontribuzione lavoratrici con figliLe lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (no rapporti di lavoro domestico) hanno diritto ad un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a loro carico.
La decontribuzione spetta nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile:
– per le madri di 2 figli, fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo (disposizione sperimentale valida solo per 2024);
– per le madri con 3 più figli, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
Art 1 comma 18Detassazione premi produttivitàViene confermata l’imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, entro il limite di € 3.000 annui.
Art. 1 comma 179Estensione congedo parentaleDal 2024 diventano due le mensilità di congedo parentale che, alternativamente tra i due genitori lavoratori dipendenti, saranno indennizzate in misura superiore all’ordinario 30% della retribuzione media giornaliera.
Le due mensilità, nel 2024, saranno indennizzate all’80%.
Nel 2025, invece, una mensilità sarà indennizzata all’80% e l’altra al 60%.