Tutti gli articoli di admin

DICHIARAZIONE MOD. 770 SCADENZA 2.11.2021

Gentili clienti,

entro il prossimo 2 novembre deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, la dichiarazione in oggetto.

La redazione del 770/2021 verrà effettuata con le seguenti modalità:

A) TIPOLOGIA INVIO FLUSSI SEPARATI:

Per i clienti che hanno optato per l’invio separato delle CU di lavoro autonomo lo studio Trinca si occuperà della sola redazione dei quadri DIPENDENTI.
 
Si chiede di fornirci il codice fiscale dell’ALTRO PROFESSIONISTA INCARICATO che procederà all’invio dei seguenti quadri:
 
LAVORO AUTONOMO
REDDITI DI CAPITALI E UTILI
LOCAZIONI BREVI (per i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare)
 
e le tipologie reddituali che saranno trasmesse.
 
Il codice fiscale del nostro studio da comunicare all’altro professionista è il seguente: 04082170277

B) TIPOLOGIA INVIO in UNICO FLUSSO:

Per i clienti che hanno optato per l’invio in unico flusso delle CU Dipendenti e Autonomi lo studio Trinca si occuperà della redazione dei quadri relativi alla ritenute DIPENDENTI e AUTONOMI.
 
Inoltre, qualora siano stati corrisposti redditi di capitale/dividendi si chiede
di inviare:
 
Copia delle CUPE (Certificazioni Utili)
Copia delibere assembleari di distribuzione utili pagati nell’anno 2020
 
In relazione ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare si chiede di comunicare eventuali redditi derivanti dalle LOCAZIONI BREVI.

Ai soli clienti che non hanno delegato lo studio alla consultazione del cassetto fiscale devono inviarci le attestazioni dei versamenti eseguiti con mod. F24 con riferimento alle ritenute fiscali di competenza dell’anno 2020.

Chiediamo inoltre di comunicare le eventuali variazioni del soggetto dichiarante (legale rappresentante/liquidatore) della società.

Infine, per le società di capitali (spa/srl/srls) dotate di organo di controllo chiediamo di comunicare i nominativi dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (Revisori e/o componenti del Collegio Sindacale).

Invitiamo a fornire le informazioni richieste entro il prossimo 12 ottobre per consentire il corretto invio della dichiarazione.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti

                                                                                             Studio Trinca Associato

OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Lo scorso 16 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che impone, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di esibire, nei luoghi di lavoro, il “green pass” a chiunque svolga un’attività lavorativa.

L’obbligo di esibire il green pass è esteso anche anche a tutti i soggetti esterni che si recano in luoghi di lavoro privati (es fornitori, volontari, soggetti formatori, ecc).

Sono escluse dall’obbligo di presentazione del green pass le persone che sono esentate dal vaccino sulla base di idonea certificazione medica.

Sono i datori di lavoro che debbono verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori dipendenti . Per i lavoratori “esterni” il controllo viene effettuato sia dal proprio datore di lavoro sia da quello del luogo dove ci si reca.

Entro il 15 ottobre, pertanto, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche individuano i soggetti incaricati dell’accertamento.

I lavoratori che, al 15 ottobre, non saranno in possesso del green pass saranno sospesi dal lavoro senza retribuzione, ma non potranno essere licenziati oppure essere oggetto di sanzioni disciplinari. La sospensione dura sino a quando il lavoratore non presenta il green pass.

Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, il lavoratore senza green pass verrà sospeso solo dal 5° giorno e potrà essere sostituito temporaneamente. La norma, nella sua formulazione, non è affatto chiara e al momento non possono essere date indicazioni attendibili.

I datori di lavoro che non effettuano i controlli, oppure che non adottano le misure organizzative per effettuare le verifiche, sono passibili di sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.

Queste sono le prime indicazioni. Attendiamo però, per un esame più approfondito, la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le prime interpretazioni amministrative.

CHIUSURA STUDIO DAL 16 AL 20 AGOSTO

Gentili Clienti vi informiamo che quest’anno lo Studio resterà chiuso da lunedì 16 a venerdì 20 agosto compreso.

Solo per urgenze indifferibili (assunzioni e infortuni) è possibile inviare una mail all’indirizzo claudia@studiotrincaassociato.com.

Buone vacanze

Lo Studio tutto

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Dal 1° luglio prossimo i lavoratori dipendenti del settore privato potranno presentare la domanda per gli assegni nucleo familiare (Anf) relativi al periodo 1 luglio 2021-30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura prevista nel sito INPS. Gli importi saranno erogati tenendo conto delle maggiorazioni introdotte dal decreto legge 79/2021: maggiorazione di 37,5 euro mensili per ciascun figlio minorenne (fino a 2 figli) e di 55 euro per ciascuna famiglia con almeno 3 figli, da luglio a dicembre 2021

Il DL 79/2021 ha previsto poi alcune misure ponte in vista della partenza dell’assegno unico, che dovrebbe avvenire a gennaio 2022 e sostituirà l’attuale sistema di detrazioni, assegni e aiuti vari alle famiglie.

Cliccando sul Link qui sotto potete leggere la circolare della Fondazione dei Consulenti del Lavoro sull’Assegno Ponte, vale a dire sulle misure che precedono l’entrata in vigore della riforma vera e propria sull’Assegno familiare che entrerà in vigore a gennaio 2022:

FERIE 2019 DA USUFRUIRE ENTRO GIUGNO

Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2021, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2019.

ATTENZIONE PER I DATORI DI LAVORO, CHE HANNO USUFRUITO DI CIG (FIS, FSBA, SOLIMARE, ECC) NEL PERIODO GENNAIO 2020 / GIUGNO 2021 E CHE QUINDI NON HANNO POTUTO FAR GODERE LE FERIE AI LAVORATORI, LA DATA DI SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2021 VIENE POSTICIPATA DI UN PERIODO DI TEMPO UGUALE ALLA DURATA DELLA SOSPENSIONE PER CIG (FIS, FSBA , SOLIMARE). ES per chi ha usufruito di cassa integrazione per 6 mesi, la scadenza è il 31 dicembre 2021

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie, CON L’AVVERTENZA CHE IL TERMINE DEL GIUGNO 2021 VALE SOLO PER QUEI DATORI DI LAVORO CHE NON HANNO USUFRUITO DI CASSA INTEGRAZIONE NEL PERIODO 01/2020 – 06/2021.

Ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2021 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2019 andranno godute entro il 30 giugno 2021).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata: Sanzione amministrativa da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1800 euro.  Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2019 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2021 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2021 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2019.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2019, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

DECRETO SOSTEGNI: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Cassa Integrazione ordinaria (solo CIGO)

Viene riconosciuto ai datori di lavoro che devono sospendere o ridurre l’attività a causa del Covid- 19 un nuovo periodo di 13 settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

La cassa integrazione viene erogata ai lavoratori che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni

Non sono previsti contributi addizionali.

FIS, Cassa integrazione in deroga, Assegni ordinari erogati dai fondi di solidarietà (es FIS, FSBA, SOLIMARE)

Viene riconosciuto ai datori di lavoro che devono sospendere o ridurre l’attività a causa del Covid- 19 un nuovo periodo di 28 settimane di assegno ordinario o di cig in deroga dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

L’assegno ordinario e la cig in deroga sono erogati ai lavoratori che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni

Non sono previsti contributi addizionali.

Novità: la cig in deroga può essere anticipata dal datore di lavoro

Il Blocco dei licenziamenti (divieto di licenziamento per ragioni economiche)

Fino al 30 giugno 2021 c’è il blocco dei licenziamenti per tutti i datori di lavoro a prescindere dall’utilizzazione degli ammortizzatori sociali.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il blocco dei licenziamenti riguarda invece solo i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cig in deroga e dell’assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà ( es FIS, FSBA, SOLIMARE) .

Il divieto di licenziamento non si applica:

  1. In caso di cessazione definitiva dell’attività;
  2. In caso di cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  3. Nei casi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Contratti a tempo determinato

Fino al 31 dicembre 2021 c’è la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, anche senza individuare le causali, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.

Lavoratori fragili

I lavoratori fragili (cioè i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesta la condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.) debbono essere adibiti al lavoro agile (smart working). Laddove ciò non sia possibile, le loro assenze sono equiparate, fino al 30 giugno 2021, a periodi di ricovero ospedaliero e non sono computabili nel periodo di comporto.

NASPI

A decorrere dalla data del 23 marzo 2021, per accedere alla NASPI non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. Restano invece fermi i requisiti dello status di disoccupazione involontaria e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

Indennità previste a favore di determinate categorie

I lavoratori possono presentare le relative domande con il loro PIN INPS/ SPID oppure rivolgersi ai Patronati.

PROROGA TRASMISSIONE E CONSEGNA CERTIFICAZIONI UNICHE – CU

Pubblichiamo il comunicato apparso sul sito del MEF il 13 marzo 2021

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ufficio Stampa

Comunicato n. 49

In arrivo la proroga per la conservazione delle fatture elettroniche 2019 e per la trasmissione telematica e consegna della Certificazione Unica


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che nel decreto ‘Sostegni’ attualmente in corso di redazione verrà prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019 e di quelli per la trasmissione telematica e la consegna della ‘Certificazione Unica’.
In particolare, la prima misura consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019. La proroga in via di definizione tiene conto del fatto che l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta.
Vengono così accolte le richieste degli operatori del settore impegnati nella gestione dei numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate dal Governo per far fronte alla grave crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente
previste dal nostro sistema tributario.
In secondo luogo, verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della “Certificazione unica” all’Agenzia delle entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l’invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all’Amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata.

In virtù di questo slittamento, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021, anziché il 30 aprile.
Di seguito un prospetto riepilogativo, nel quale sono riportati i nuovi termini relativi alla ‘Certificazione Unica’ (con l’indicazione anche delle vecchie scadenze).

Prospetto riepilogativo

Adempimento
Scadenze 2021
(ante modifica)
Scadenze 2021
(post modifica)
Comunicazioni enti esterni (banche,
assicurazioni, enti previdenziali,
amministratori di condominio,
università, asili nido, ecc.)*
16 marzo31 marzo
Trasmissione telematica
Certificazione Unica all’Agenzi
16 marzo31 marzo
Consegna Certificazione Unica ai
percipienti
16 marzo31 marzo
Messa a disposizione della
dichiarazione precompilata
30 aprile10 maggio
*Resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera
Sanitaria (già scaduto l’8 febbraio 2021)

Roma, 13 marzo 2021

ATTENZIONE: NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AUTORIZZAZIONI CIG/FIS/CIGD ECC.

Gentili Clienti ci risulta che da qualche tempo l’INPS non comunichi più ai consulenti del lavoro le autorizzazioni relative alla cassa integrazione (FIS, CIG, CIGD ecc).

Ricordiamo che, dal momento in cui viene comunicata l’autorizzazione, decorrono i 30 giorni per poter inviare la rendicontazione delle ore di cassa integrazione fruite. Allo scadere dei 30 giorni senza invio di rendicontazione, l’azienda decade e deve farsi carico delle ore di cassa integrazione non più coperte dall’INPS.

Le autorizzazioni vengono ora inviate tramite pec solo alle aziende.

Vi invitiamo, quindi, a monitorare le vostre caselle di posta certificata e vi chiediamo di inoltrarci immediatamente eventuali comunicazioni in modo da poter tempestivamente inviare la rendicontazione.

CERTIFICAZIONE UNICA 2021 REDDITI 2020

Gentili clienti,

in riferimento al periodo d’imposta 2020, entro il 16 marzo 2021 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

La Certificazione Unica deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di reddito di lavoro autonomo, ecc) entro il 16 marzo. La consegna può avvenire anche in formato elettronico nei confronti di soggetti dotati di strumenti necessari per ricevere e stampare il documento. Tale possibilità è invece esclusa nel caso di dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In riferimento alla possibilità di suddividere il flusso telematico, inviando all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Vi invitiamo a restituire, entro il più breve termine possibile, il modello qui allegato, firmato in calce barrando con una crocetta l’incarico che scegliete di affidare allo studio:

1.       ( ) TRASMISSIONE CU 2021 PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE.

2.       ( ) TRASMISSIONE INTEGRALE CU 2021 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

Qualora abbiate barrato l’opzione 2 di Trasmissione integrale CU 2021 Vi chiediamo cortesemente di inviare a stretto giro la documentazione necessaria a predisporle, di seguito elencata.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLO STUDIO IN CASO DI INCARICO ALLA TRASMISSIONE INTEGRALE DELLA CU 2021 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

In riferimento alla Certificazione Unica relative a soggetti a cui sono stati corrisposti nell’anno 2020 le seguenti tipologie di reddito:

  1. redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (derivanti dall’esercizio di arti e professioni),
  2. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR (es.: plusvalenze),
  3. provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari nonché provvigioni di vendita a domicilio, 
  4. ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;
  5. indennità corrisposte per la cessazione dei contratti di agenzia
  6. redditi relativi a contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi di cui sopra corrisposti nel 2020 alle persone fisiche che applicano i regimi agevolato/forfettario o ai contribuenti minimi, che quindi non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

In relazione ai pagamenti delle ritenute d’acconto, Vi chiediamo di farci sapere se avete usufruito delle sospensioni dei versamenti ai sensi dei decreti emanati nel 2020 per la pandemia Covid-2019. Vi chiediamo di farci avere entro e non oltre la data del 16 febbraio 2021  il riepilogo delle ritenute d’acconto ed eventuali contributi INPS suddiviso per percipiente (si tratta delle “Schede compensi a terzi” da chiedere al Vs. commercialista).

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2021 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2020, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2020 alle organizzazioni sindacali. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere inviata, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a darne comunicazione allo Studio.

I dati obbligatoriamente richiesti e che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

La norma dell’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.