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LEGGE DI BILANCIO : GLI INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Pubblichiamo una sintesi degli interventi in materia di lavoro, finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e previsti dalla Legge di Bilancio 2021, tratta dal sito del Ministero del Lavoro. In rosso abbiamo sottolineato le disposizioni che riguardano i lavoratori dipendenti :

  • Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

  • Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

  • Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26)

Incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

  • Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)

Sono estesi gli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

  • Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36)

Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

  • Fondo a sostegno dell’impresa femminile (commi 97-117)

È istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria. Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.
Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

  • Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115)

È prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

  • Credito d’imposta per i cuochi professionisti (comma 117)

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

  • Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

  • Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comma 128)

Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

  • Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160)

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

  • Ampliamento della misura c.d. “Resto al Sud” (comma 170)

Viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per l’accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  • Proroga dei crediti di imposta per le imprese ubicate nel Mezzogiorno d’Italia (commi 171-172)

Prorogato al 31 dicembre 2022 i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Proroga anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.

  • Credito d’imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 185-187)

Proroga con maggiorazione, fino al 31 dicembre 2022, per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni. Il credito d’imposta viene maggiorato e spetta in misura pari al: 25 per cento per le imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 50 milioni, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

  • Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

  • Proroga sostegno al reddito per le imprese del territorio del Comune di Genova (comma 278)

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito per le imprese ubicate nel territorio del Comune di Genova.

  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

  • Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 280)

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

  • Misure a favore dei lavoratori della pesca (comma 282)

Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290)

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;

  • Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291)

È ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

  • Misure in materia di lavoratori socialmente utili (comma 292-295)

È prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016.

  • Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306)

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

  • Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)

Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

  • Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)

È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

  • Fondo per i caregiver familiari (comma 334)

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

  • Nona salvaguardia dei lavoratori esodati (comma 346)

Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.

  • Contratto di espansione interprofessionale (comma 349)

Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

  • Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto (commi 356-358)

Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

  • Proroga APe Sociale (commi 360-361)

È estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

  • Congedo obbligatorio di paternità (comma 363)

Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

  • Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401)

È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.

  • Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)

Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,  in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

  • Misure a sostegno del settore aeroportuale (commi 714-721)

È prevista l’erogazione di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

  • Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (comma 797)

Sono stanziati 180 milioni di euro per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

  • Anticipo utilizzo credito d’imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100)

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

  • Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

DECRETO AGOSTO

Gentili Clienti lo scorso 15 agosto 2020 è entrato in vigore il DL 104/2020 che ha riconosciuto alle aziende italiane altre 18 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid – 19.

Vediamo allora in sintesi quali sono le novità che il Decreto Agosto prevede per il mondo del lavoro, con la necessaria precisazione che il Decreto potrà subire modifiche in sede di conversione in legge e che, fino a quando INPS e Ministero del Lavoro non emaneranno le loro circolare interpretative, la lettura che noi daremo delle disposizioni sarà inevitabilmente soggetta a correzioni.

CASSA INTEGRAZIONE: il governo ha previsto altre 18 settimane di “cassa integrazione” (chiamiamo così, per comodità, tutti gli interventi di integrazione salariale, FIS, FSBA, Cig in deroga, Fondo Solimare ecc, previsti dal nostro ordinamento). Questo nuovo periodo viene riconosciuto a partire dal 13 luglio 2020, con la conseguenza che si azzera il conteggio delle settimane godute e autorizzate sino al 12 luglio e, al contempo, non è più possibile utilizzare le settimane di cassa integrazione residue e ancora non fruite. In sostanza si possono chiedere le nuove 18 settimane a partire dal 13 luglio 2020, con buona pace dei datori di lavoro che non avevano ancora utilizzato tutte le 18 settimane di cassa integrazione previste dalla precedente normativa. Il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna condizione, mentre per le altre 9 settimane (dalla 10° alla 18°) è prevista la corresponsione di un contributo da parte di quelle aziende che hanno avuto, nel primo semestre 2020, una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del primo semestre del 2019. Nello specifico chi ha avuto una riduzione inferiore al 20% verserà un contributo pari al 9% sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato; il contributo sarà invece del 18% per chi non ha avuto alcuna riduzione del fatturato. Consigliamo quindi ai datori di lavoro che temono di dover ricorrere a tutte le 18 settimane di cassa integrazione di iniziare già a verificare se, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato.

ESONERO CONTRIBUTIVO : Viene previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, per una durata massima di 4 mesi e comunque utilizzabile fino al 31 dicembre 2020, a favore di quei datori di lavoro che abbiano fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020 e che decidano di non fare più ricorso alla cassa integrazione. L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti del doppio delle ore di cassa integrazione usufruita a maggio e giugno (se la cassa integrazione usufruita a maggio e giugno è stata di 100 ore, l’esonero sarà pari a 200 ore). La misura si pone quindi in via alternativa con la cassa integrazione e verrà scelta solo da quei datori di lavoro che avranno la certezza che la loro attività riprenderà senza subire nuovi arresti o importanti riduzioni. Questa misura deve comunque ottenere l’autorizzazione della Commissione Europea.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO : viene ribadito il divieto di licenziamento, ma questa volta senza un termine fisso valido per tutti (il precedente termine era quello del 17 agosto 2020). Il nuovo decreto ha infatti previsto che non sia possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo fino a quando non siano state richieste tutte le 18 settimane di cassa integrazione previste dal Decreto Agosto (per chi usufruirà le 18 settimane senza soluzione di continuità, a partire dal 13 luglio, il termine del divieto dei licenziamenti scadrà all’incirca a metà novembre). Anche i datori di lavoro che non usufruiranno della cassa integrazione, ma chiederanno l’esonero contributivo, non potranno licenziare fino al 31.12.2020. Il blocco dei licenziamenti non vale invece per quei datori che cessano definitivamente la propria attività, per i fallimenti, e in caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO : fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’ art. 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2015. Questo significa che è possibile stipulare un nuovo contratto a termine oppure prorogare un contratto a termine per un periodo massimo di 12 mesi, senza dover indicare alcuna motivazione, ma senza sforare il limite dei 24 mesi complessivi. La norma pone però alcuni problemi interpretativi – es. è possibile superare il numero massimo delle 4 proroghe? – e richiede urgenti chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del Lavoro.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: i datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2020, assumano a tempo indeterminato lavoratori, che nei sei mesi precedenti non abbiano lavorato nella stessa impresa con contratto a tempo indeterminato, hanno diritto ad avere un esonero contributivo della durata di 6 mesi. Tale esonero è riconosciuto anche a quei datori di lavoro che, dopo il 15 agosto 2020, trasformino a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo determinato.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO: l’esonero contributivo, questa volta della durata massima di 3 mesi, si applica anche ai datori di lavoro del settore turistico che assumono con contratti a termine o stagionali. Questa misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

Abrogazione Bonus Renzi e debutto del Bonus 100 euro (ex artt. 1 e 2, DL n. 3/2020)

Gentili Clienti,

dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) è stata abrogata.

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020).

1) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: per redditi non superiori a 28.000 euro

Consiste in un credito di imposta che spetta alle seguenti condizioni:

– il reddito da lavoro dipendente e/o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente deve essere di importo annuo complessivo non superiore a euro 28.000;

– l’IRPEF lorda dovuta dev’essere superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il trattamento integrativo ammonta a 100 euro mensili (600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020; 1.200 euro annui a decorrere dal 2021) rapportati al numero di giorni di lavoro e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2) Ulteriore detrazione fiscale: per redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000

Consiste in una detrazione d’imposta lorda (riduzione dell’imposta dovuta), ulteriore rispetto alle detrazioni già stabilite dal TUIR. Spetta alle seguenti condizioni:

– il reddito da lavoro dipendente e/o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente deve essere di importo annuo complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro;

– l’IRPEF lorda dovuta dev’essere superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati

L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo (da circa 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi ad euro 28.000 a zero per redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000).

In entrambi i casi l’importo spettante viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, a dicembre, verrà verificata la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione e, qualora rilevi la non spettanza, si provvederà al recupero in busta paga dell’intero importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Compilando il modulo che trovate QUI, ogni dipendente potrà optare per

–  la non applicazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale, nei casi in cui ritenga, ad esempio, di avere un reddito complessivo superiore a 40.000 euro e preferisca ottenere l’eventuale imposto spettante in sede di dichiarazione dei redditi;

– l’applicazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale in sede di conguaglio a fine anno;

– comunicarci eventuali ulteriori redditi, derivanti ad esempio da ulteriori rapporti di lavoro – antecedenti o contemporanei -, che possano influire sulla spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale.

PUNTO DELLA SITUAZIONE E PAUSA ESTIVA DELLO STUDIO NEL MESE DI AGOSTO

Gentili Clienti

alla data odierna, 21 luglio 2020, per molte aziende sono ormai terminate le 18 settimane di “cassa integrazione” con causale Covid – 19 (cig , FIS, FSBA cigd, solimare, ecc.) e non sappiamo ancora se il Governo concederà a tutte le aziende altre settimane di “cassa integrazione” con causale Covid – 19, oppure se le concederà solo alle aziende che hanno avuto una certa diminuzione del fatturato oppure ancora alle sole aziende di uno specifico settore (ad esempio quello turistico). Ad oggi non sappiamo nemmeno se il blocco dei licenziamenti, fissato al 17 agosto 2020, verrà prorogato per tutti, oppure se verranno consentiti i licenziamenti solo in caso di cessazione di attività o in presenza di accordo sindacale.

Insomma una grande incertezza che non ci mette nelle condizioni di svolgere al meglio il nostro lavoro. La stampa parla di un decreto “lavoro” che dovrebbe essere approvato tra la fine di luglio e i primi di agosto, ma l’esperienza ci insegna che questi annunci restano spesso disattesi.

Nel frattempo i professionisti non sanno come consigliare i propri clienti e le aziende che non hanno ripreso l’attività e hanno invece terminato di fruire della “cassa integrazione” guardano con ansia i giorni che le separano dal 17 agosto 2020, data in cui, forse, potranno essere adottati i primi provvedimenti di riorganizzazione aziendale con gli inevitabili e dolorosi licenziamenti. Quelle, più fortunate, che possono presentare domanda per uno degli ammortizzatori sociali “à la carte” che il nostro ordinamento offre, si sono già attivate, ma quelle che invece rientrano nel campo di applicazione della cassa in deroga oppure quelle che, rientrando nel campo di applicazione del FIS, hanno meno di 15 dipendenti, non sanno al momento se i giorni – non lavorati – che le separano dal 17 agosto 2020 saranno coperti in qualche modo dal Governo o cadranno sulle loro spalle.

In questo contesto, si è levato il grido di accusa della categoria dei Consulenti del Lavoro alla Ministra del Lavoro. Vi invito a leggere la lettera di Marina Calderone alla Ministra Catalfo perché riassume bene la situazione di grande confusione e sconforto in cui il mondo delle imprese e dei professionisti opera.

Ci auguriamo di venire al più presto a conoscenza delle decisioni del Governo e soprattutto ci auguriamo una semplificazione che fino ad oggi non abbiamo ancora visto. E’ comunque notizia delle ultime ore che il Governo abbia ottenuto risultati positivi nelle trattative con l’Europa e quindi speriamo che adesso la situazione si sblocchi velocemente. Insomma attendiamo buone notizie!

Veniamo allora al nostro Studio. Dal mese di marzo, quando è iniziata l’epidemia Covid – 19, abbiamo lavorato senza sosta, ed è giunto il momento di “tirare il fiato” per ricaricare le pile.

ABBIAMO QUINDI DECISO DI CHIUDERE LO STUDIO, NEL MESE DI AGOSTO, PER UNA DECINA DI GIORNI DAL 14 AL 23 AGOSTO COMPRESO.

In ogni caso per assunzioni urgenti potete scaricare e compilare  il modello UNIURG_AGGIORNATO.v6  da inviare – il giorno antecedente l’assunzione – al numero di fax 848.800.131. Copia del modello, con i dati del lavoratore, dovrà anche essere inviata allo studio (claudia@studiotrincaassociato.com), che provvederà, a decorrere dal 24 agosto, ad effettuare gli adempimenti obbligatori.

SOLO PER INFORTUNI SUL LAVORO, è possibile inviare una mail all’indirizzo claudia@studiotrincaassociato.com

Aggiornamento area presenze Sarpnet 2.0

Gentili clienti,

vi informiamo che nell’Area Riservata del presente sito internet abbiamo modificato il link di accesso al portale Sarpnet 2.0 utilizzato per inserire le presenze, che da oggi sarà il seguente: https://sarpnet.dataservices.it/01078381

Nel caso in cui abbiate salvato la pagina web tra i vostri Preferiti, vi invitiamo a rifarlo nuovamente con il nuovo indirizzo.

Le credenziali in Vostro possesso rimangono invariate, ma è necessario anteporre all’Username in vostro possesso il prefisso 010 senza spazi.

La modalità di inserimento delle presenze e la grafica rimangono invariate.

Il cambiamento è dovuto alla migrazione del portale in un nuovo portale cloud che dovrebbe essere più fluido, più veloce e dovrebbe garantire una migliore funzionalità.

Rimaniamo a disposizione per ogni necessità e chiediamo di segnalare eventuali criticità all’indirizzo claudia@studiotrincaassociato.com

Cordiali saluti

VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020

L’8 aprile è stato pubblicato il nuovo Decreto Legge n 23, cosiddetto “Decreto Liquidità” che abbiamo potuto esaminare questa mattina.

Anche questo provvedimento non è purtroppo chiaro e complica molto le cose per le aziende e tutti gli operatori.

Non entriamo qui nel merito delle disposizioni relative al prestito alle imprese, ma prendiamo in considerazione le sole norme che dettano le regole sui versamenti in scadenza al 16 aprile 2020.

Le nuove disposizioni prevedono una sospensione dei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente e dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020, a condizione che le imprese dimostrino una riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nello specifico, se il contribuente ha conseguito (nel periodo di imposta precedente) ricavi per importi fino a 50 milioni di euro, la riduzione delle entrate dovrà essere almeno del 33%. Se, invece, la soglia è stata superata, la sospensione troverà applicazione solo a condizione che la riduzione delle entrate sia almeno pari al 50%.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle relative ai rapporti di lavoro autonomo.

Per questa ragione VI INVITIAMO A CONTATTARE I VOSTRI COMMERCIALISTI PER VALUTARE CON IL LORO AIUTO SE RIENTRATE TRA LE IMPRESE CHE POSSONO SOSPENDERE I VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020.

Qui di seguito trovate un riepilogo delle normative sulle sospensioni dei versamenti, ma, a meno che non rientrate tra le imprese per cui la sospensione è certa (es aziende turistico ricettive), raccomandiamo sempre la consultazione con il commercialista di fiducia.

Versamenti
in scadenza
marzo 2020
Imprese che
hanno
un fatturato
> 2 ML euro
Imprese che
hanno
un fatturato
< 2 ML eur
o
Dovevano versare
entro il 20 marzo.
In base al decreto
liquidità possono
versare
entro il 16 aprile
senza sanzioni
I versamenti sono sospesi e
dovranno essere effettuati
entro il 31 maggio 2020
in un’unica soluzione
o in 5 rate
Versamenti in scadenza
marzo e

aprile 2020
Imprese che hanno ricavi
< 50 ML euro
Imprese che hanno ricavi > 50 ML euro
Possono posticipare
i versamenti
al 30.6.2020 se,
nei mesi di marzo
e aprile 2020,
hanno avuto una
diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai
corrispondenti mesi
del 2019
Possono posticipare
i versamenti
al 30.6.2020 se,
nei mesi di marzo
e aprile 2020,
hanno avuto una
diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai
corrispondenti mesi
del 2019

Per le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate restano ferme le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia (18/2020), per la quali i versamenti sono posticipati al 31 maggio 2020.

Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono versare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e i contributi previdenziali a maggio 2020:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; (questi soggetti possono versare però entro il 30.6.2020)
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’ articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11

RICHIESTA IBAN DEI LAVORATORI

 Alle Aziende che hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali con pagamento diretto

Buongiorno alleghiamo il modello SR41 dell’INPS che, secondo le Linee Guida della regione Veneto per la cassa in deroga, dovrà essere consegnato all’Istituto per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.

E’ opportuno però che questo modello venga completato anche dai dipendenti delle aziende che hanno chiesto la CIGO o il FIS.

Le parti del modello che vi chiediamo di far compilare ai dipendenti sono le seguenti:

sezione A (dati anagrafici);

sezione F (modalità di pagamento – Iban);

sezioni G (firma del lavoratore).

I moduli andranno poi restituiti allo studio spedendoli al seguente indirizzo mail: claudia@studiotrincaassociato.com