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DICHIARAZIONE MOD. 770 SCADENZA 2.11.2021

Gentili clienti,

entro il prossimo 2 novembre deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in modalità telematica, la dichiarazione in oggetto.

La redazione del 770/2021 verrà effettuata con le seguenti modalità:

A) TIPOLOGIA INVIO FLUSSI SEPARATI:

Per i clienti che hanno optato per l’invio separato delle CU di lavoro autonomo lo studio Trinca si occuperà della sola redazione dei quadri DIPENDENTI.
 
Si chiede di fornirci il codice fiscale dell’ALTRO PROFESSIONISTA INCARICATO che procederà all’invio dei seguenti quadri:
 
LAVORO AUTONOMO
REDDITI DI CAPITALI E UTILI
LOCAZIONI BREVI (per i soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare)
 
e le tipologie reddituali che saranno trasmesse.
 
Il codice fiscale del nostro studio da comunicare all’altro professionista è il seguente: 04082170277

B) TIPOLOGIA INVIO in UNICO FLUSSO:

Per i clienti che hanno optato per l’invio in unico flusso delle CU Dipendenti e Autonomi lo studio Trinca si occuperà della redazione dei quadri relativi alla ritenute DIPENDENTI e AUTONOMI.
 
Inoltre, qualora siano stati corrisposti redditi di capitale/dividendi si chiede
di inviare:
 
Copia delle CUPE (Certificazioni Utili)
Copia delibere assembleari di distribuzione utili pagati nell’anno 2020
 
In relazione ai soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare si chiede di comunicare eventuali redditi derivanti dalle LOCAZIONI BREVI.

Ai soli clienti che non hanno delegato lo studio alla consultazione del cassetto fiscale devono inviarci le attestazioni dei versamenti eseguiti con mod. F24 con riferimento alle ritenute fiscali di competenza dell’anno 2020.

Chiediamo inoltre di comunicare le eventuali variazioni del soggetto dichiarante (legale rappresentante/liquidatore) della società.

Infine, per le società di capitali (spa/srl/srls) dotate di organo di controllo chiediamo di comunicare i nominativi dei soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (Revisori e/o componenti del Collegio Sindacale).

Invitiamo a fornire le informazioni richieste entro il prossimo 12 ottobre per consentire il corretto invio della dichiarazione.

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti

                                                                                             Studio Trinca Associato

CERTIFICAZIONE UNICA 2021 REDDITI 2020

Gentili clienti,

in riferimento al periodo d’imposta 2020, entro il 16 marzo 2021 i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

La Certificazione Unica deve essere consegnata al contribuente (dipendente, percettore di reddito di lavoro autonomo, ecc) entro il 16 marzo. La consegna può avvenire anche in formato elettronico nei confronti di soggetti dotati di strumenti necessari per ricevere e stampare il documento. Tale possibilità è invece esclusa nel caso di dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In riferimento alla possibilità di suddividere il flusso telematico, inviando all’Agenzia delle Entrate le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi Vi invitiamo a restituire, entro il più breve termine possibile, il modello qui allegato, firmato in calce barrando con una crocetta l’incarico che scegliete di affidare allo studio:

1.       ( ) TRASMISSIONE CU 2021 PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE.

2.       ( ) TRASMISSIONE INTEGRALE CU 2021 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

Qualora abbiate barrato l’opzione 2 di Trasmissione integrale CU 2021 Vi chiediamo cortesemente di inviare a stretto giro la documentazione necessaria a predisporle, di seguito elencata.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLO STUDIO IN CASO DI INCARICO ALLA TRASMISSIONE INTEGRALE DELLA CU 2021 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

In riferimento alla Certificazione Unica relative a soggetti a cui sono stati corrisposti nell’anno 2020 le seguenti tipologie di reddito:

  1. redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (derivanti dall’esercizio di arti e professioni),
  2. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR (es.: plusvalenze),
  3. provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari nonché provvigioni di vendita a domicilio, 
  4. ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;
  5. indennità corrisposte per la cessazione dei contratti di agenzia
  6. redditi relativi a contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

La Certificazione Unica 2021 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi di cui sopra corrisposti nel 2020 alle persone fisiche che applicano i regimi agevolato/forfettario o ai contribuenti minimi, che quindi non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

In relazione ai pagamenti delle ritenute d’acconto, Vi chiediamo di farci sapere se avete usufruito delle sospensioni dei versamenti ai sensi dei decreti emanati nel 2020 per la pandemia Covid-2019. Vi chiediamo di farci avere entro e non oltre la data del 16 febbraio 2021  il riepilogo delle ritenute d’acconto ed eventuali contributi INPS suddiviso per percipiente (si tratta delle “Schede compensi a terzi” da chiedere al Vs. commercialista).

Abrogazione Bonus Renzi e debutto del Bonus 100 euro (ex artt. 1 e 2, DL n. 3/2020)

Gentili Clienti,

dal 1° luglio 2020, la normativa che disciplina il bonus 80 euro (comma 1-bis, art. 13, TUIR – c.d. bonus Renzi) è stata abrogata.

Per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020, sono previste due nuove misure di sostegno ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alternative tra loro: un trattamento integrativo e un’ulteriore detrazione fiscale (artt. 1 e 2, DL n. 3/2020).

1) Trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: per redditi non superiori a 28.000 euro

Consiste in un credito di imposta che spetta alle seguenti condizioni:

– il reddito da lavoro dipendente e/o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente deve essere di importo annuo complessivo non superiore a euro 28.000;

– l’IRPEF lorda dovuta dev’essere superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati

Il trattamento integrativo ammonta a 100 euro mensili (600 euro per il semestre luglio-dicembre 2020; 1.200 euro annui a decorrere dal 2021) rapportati al numero di giorni di lavoro e non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2) Ulteriore detrazione fiscale: per redditi superiori a 28.000 e fino a 40.000

Consiste in una detrazione d’imposta lorda (riduzione dell’imposta dovuta), ulteriore rispetto alle detrazioni già stabilite dal TUIR. Spetta alle seguenti condizioni:

– il reddito da lavoro dipendente e/o reddito assimilato a quello da lavoro dipendente deve essere di importo annuo complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro;

– l’IRPEF lorda dovuta dev’essere superiore all’importo della detrazione spettante per redditi di lavoro dipendente e assimilati

L’importo della detrazione varia in funzione dell’ammontare del reddito complessivo (da circa 100 euro mensili per redditi complessivi prossimi ad euro 28.000 a zero per redditi pari o superiori alla soglia di euro 40.000).

In entrambi i casi l’importo spettante viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020. In sede di conguaglio, a dicembre, verrà verificata la spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione e, qualora rilevi la non spettanza, si provvederà al recupero in busta paga dell’intero importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dello stesso viene effettuato in otto rate di pari ammontare, a decorrere dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Compilando il modulo che trovate QUI, ogni dipendente potrà optare per

–  la non applicazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale, nei casi in cui ritenga, ad esempio, di avere un reddito complessivo superiore a 40.000 euro e preferisca ottenere l’eventuale imposto spettante in sede di dichiarazione dei redditi;

– l’applicazione del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale in sede di conguaglio a fine anno;

– comunicarci eventuali ulteriori redditi, derivanti ad esempio da ulteriori rapporti di lavoro – antecedenti o contemporanei -, che possano influire sulla spettanza del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione fiscale.

VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020

L’8 aprile è stato pubblicato il nuovo Decreto Legge n 23, cosiddetto “Decreto Liquidità” che abbiamo potuto esaminare questa mattina.

Anche questo provvedimento non è purtroppo chiaro e complica molto le cose per le aziende e tutti gli operatori.

Non entriamo qui nel merito delle disposizioni relative al prestito alle imprese, ma prendiamo in considerazione le sole norme che dettano le regole sui versamenti in scadenza al 16 aprile 2020.

Le nuove disposizioni prevedono una sospensione dei versamenti delle ritenute di lavoro dipendente e dei contributi in scadenza ad aprile e maggio 2020, a condizione che le imprese dimostrino una riduzione dei ricavi e dei compensi nei mesi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nello specifico, se il contribuente ha conseguito (nel periodo di imposta precedente) ricavi per importi fino a 50 milioni di euro, la riduzione delle entrate dovrà essere almeno del 33%. Se, invece, la soglia è stata superata, la sospensione troverà applicazione solo a condizione che la riduzione delle entrate sia almeno pari al 50%.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle relative ai rapporti di lavoro autonomo.

Per questa ragione VI INVITIAMO A CONTATTARE I VOSTRI COMMERCIALISTI PER VALUTARE CON IL LORO AIUTO SE RIENTRATE TRA LE IMPRESE CHE POSSONO SOSPENDERE I VERSAMENTI IN SCADENZA AD APRILE E MAGGIO 2020.

Qui di seguito trovate un riepilogo delle normative sulle sospensioni dei versamenti, ma, a meno che non rientrate tra le imprese per cui la sospensione è certa (es aziende turistico ricettive), raccomandiamo sempre la consultazione con il commercialista di fiducia.

Versamenti
in scadenza
marzo 2020
Imprese che
hanno
un fatturato
> 2 ML euro
Imprese che
hanno
un fatturato
< 2 ML eur
o
Dovevano versare
entro il 20 marzo.
In base al decreto
liquidità possono
versare
entro il 16 aprile
senza sanzioni
I versamenti sono sospesi e
dovranno essere effettuati
entro il 31 maggio 2020
in un’unica soluzione
o in 5 rate
Versamenti in scadenza
marzo e

aprile 2020
Imprese che hanno ricavi
< 50 ML euro
Imprese che hanno ricavi > 50 ML euro
Possono posticipare
i versamenti
al 30.6.2020 se,
nei mesi di marzo
e aprile 2020,
hanno avuto una
diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 33% rispetto ai
corrispondenti mesi
del 2019
Possono posticipare
i versamenti
al 30.6.2020 se,
nei mesi di marzo
e aprile 2020,
hanno avuto una
diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai
corrispondenti mesi
del 2019

Per le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate restano ferme le disposizioni contenute nel Decreto Cura Italia (18/2020), per la quali i versamenti sono posticipati al 31 maggio 2020.

Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono versare le ritenute sui redditi da lavoro dipendente e i contributi previdenziali a maggio 2020:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; (questi soggetti possono versare però entro il 30.6.2020)
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’ articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’ articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI : le nuove disposizioni del Decreto legge 17.3.2020 n. 18

Cari Clienti sono giorni di preoccupazione e, per noi che vi assistiamo, di grande concitazione. Stiamo infatti cercando di assicurare alle vostre aziende i trattamenti di integrazione salariale predisposti dal Governo, ma credeteci, non è facile a causa di una normativa che ancora una volta si dimostra non all’altezza – molte norme molto confuse – e del timore che i fondi stanziati non servano a coprire tutte le richieste. In attesa che le idee sugli ammortizzatori sociali schiariscano vi diamo alcune informazioni sulla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, pubblicando una nostra brevissima sintesi .

NOSTRA RIDOTTISSIMA SINTESI SULLE NORME IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI I contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro possono pagare entro il 31 maggio 2020 con pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili . Le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate (vedi elenco di seguito allegato) indipendentemente dal volume degli affari possono pagare entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con pagamento in 5 rate mensili. I contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro hanno avuto la proroga solo fino al 20/03/2020 e domani, 20 marzo, devono pagare .

Per approfondimenti Vi invitiamo comunque a prendere contatti con il vostro commercialista

Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono pagare a maggio 2020:

a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11


DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DEL 16 MARZO

COMUNICATO STAMPA N. 50 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge

I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.

Vi invitiamo a comunicarci per iscritto entro le ore 11,00 di domani mattina le vostre decisioni. In assenza di notizie il versamento verrà differito.