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OBBLIGO GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Lo scorso 16 settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che impone, a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo di esibire, nei luoghi di lavoro, il “green pass” a chiunque svolga un’attività lavorativa.

L’obbligo di esibire il green pass è esteso anche anche a tutti i soggetti esterni che si recano in luoghi di lavoro privati (es fornitori, volontari, soggetti formatori, ecc).

Sono escluse dall’obbligo di presentazione del green pass le persone che sono esentate dal vaccino sulla base di idonea certificazione medica.

Sono i datori di lavoro che debbono verificare il possesso del green pass da parte dei lavoratori dipendenti . Per i lavoratori “esterni” il controllo viene effettuato sia dal proprio datore di lavoro sia da quello del luogo dove ci si reca.

Entro il 15 ottobre, pertanto, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche individuano i soggetti incaricati dell’accertamento.

I lavoratori che, al 15 ottobre, non saranno in possesso del green pass saranno sospesi dal lavoro senza retribuzione, ma non potranno essere licenziati oppure essere oggetto di sanzioni disciplinari. La sospensione dura sino a quando il lavoratore non presenta il green pass.

Nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, il lavoratore senza green pass verrà sospeso solo dal 5° giorno e potrà essere sostituito temporaneamente. La norma, nella sua formulazione, non è affatto chiara e al momento non possono essere date indicazioni attendibili.

I datori di lavoro che non effettuano i controlli, oppure che non adottano le misure organizzative per effettuare le verifiche, sono passibili di sanzione amministrativa da € 400,00 a € 1.000,00.

Queste sono le prime indicazioni. Attendiamo però, per un esame più approfondito, la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e le prime interpretazioni amministrative.

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Dal 1° luglio prossimo i lavoratori dipendenti del settore privato potranno presentare la domanda per gli assegni nucleo familiare (Anf) relativi al periodo 1 luglio 2021-30 giugno 2022, utilizzando la specifica procedura prevista nel sito INPS. Gli importi saranno erogati tenendo conto delle maggiorazioni introdotte dal decreto legge 79/2021: maggiorazione di 37,5 euro mensili per ciascun figlio minorenne (fino a 2 figli) e di 55 euro per ciascuna famiglia con almeno 3 figli, da luglio a dicembre 2021

Il DL 79/2021 ha previsto poi alcune misure ponte in vista della partenza dell’assegno unico, che dovrebbe avvenire a gennaio 2022 e sostituirà l’attuale sistema di detrazioni, assegni e aiuti vari alle famiglie.

Cliccando sul Link qui sotto potete leggere la circolare della Fondazione dei Consulenti del Lavoro sull’Assegno Ponte, vale a dire sulle misure che precedono l’entrata in vigore della riforma vera e propria sull’Assegno familiare che entrerà in vigore a gennaio 2022:

FERIE 2019 DA USUFRUIRE ENTRO GIUGNO

Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2021, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2019.

ATTENZIONE PER I DATORI DI LAVORO, CHE HANNO USUFRUITO DI CIG (FIS, FSBA, SOLIMARE, ECC) NEL PERIODO GENNAIO 2020 / GIUGNO 2021 E CHE QUINDI NON HANNO POTUTO FAR GODERE LE FERIE AI LAVORATORI, LA DATA DI SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2021 VIENE POSTICIPATA DI UN PERIODO DI TEMPO UGUALE ALLA DURATA DELLA SOSPENSIONE PER CIG (FIS, FSBA , SOLIMARE). ES per chi ha usufruito di cassa integrazione per 6 mesi, la scadenza è il 31 dicembre 2021

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie, CON L’AVVERTENZA CHE IL TERMINE DEL GIUGNO 2021 VALE SOLO PER QUEI DATORI DI LAVORO CHE NON HANNO USUFRUITO DI CASSA INTEGRAZIONE NEL PERIODO 01/2020 – 06/2021.

Ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2021 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2019 andranno godute entro il 30 giugno 2021).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata: Sanzione amministrativa da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1800 euro.  Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2019 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2021 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2021 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2019.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2019, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

DECRETO SOSTEGNI: LE NOVITA’ IN MATERIA DI LAVORO

Cassa Integrazione ordinaria (solo CIGO)

Viene riconosciuto ai datori di lavoro che devono sospendere o ridurre l’attività a causa del Covid- 19 un nuovo periodo di 13 settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

La cassa integrazione viene erogata ai lavoratori che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni

Non sono previsti contributi addizionali.

FIS, Cassa integrazione in deroga, Assegni ordinari erogati dai fondi di solidarietà (es FIS, FSBA, SOLIMARE)

Viene riconosciuto ai datori di lavoro che devono sospendere o ridurre l’attività a causa del Covid- 19 un nuovo periodo di 28 settimane di assegno ordinario o di cig in deroga dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

L’assegno ordinario e la cig in deroga sono erogati ai lavoratori che sono in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni

Non sono previsti contributi addizionali.

Novità: la cig in deroga può essere anticipata dal datore di lavoro

Il Blocco dei licenziamenti (divieto di licenziamento per ragioni economiche)

Fino al 30 giugno 2021 c’è il blocco dei licenziamenti per tutti i datori di lavoro a prescindere dall’utilizzazione degli ammortizzatori sociali.

Dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, il blocco dei licenziamenti riguarda invece solo i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della cig in deroga e dell’assegno ordinario erogato dai fondi di solidarietà ( es FIS, FSBA, SOLIMARE) .

Il divieto di licenziamento non si applica:

  1. In caso di cessazione definitiva dell’attività;
  2. In caso di cessazione definitiva dell’impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;
  3. Nei casi di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Contratti a tempo determinato

Fino al 31 dicembre 2021 c’è la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi, anche senza individuare le causali, fermo restando il limite massimo di 24 mesi.

Lavoratori fragili

I lavoratori fragili (cioè i dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità; i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, che attesta la condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.) debbono essere adibiti al lavoro agile (smart working). Laddove ciò non sia possibile, le loro assenze sono equiparate, fino al 30 giugno 2021, a periodi di ricovero ospedaliero e non sono computabili nel periodo di comporto.

NASPI

A decorrere dalla data del 23 marzo 2021, per accedere alla NASPI non è più richiesto il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi. Restano invece fermi i requisiti dello status di disoccupazione involontaria e delle 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti.

Indennità previste a favore di determinate categorie

I lavoratori possono presentare le relative domande con il loro PIN INPS/ SPID oppure rivolgersi ai Patronati.

ATTENZIONE: NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE AUTORIZZAZIONI CIG/FIS/CIGD ECC.

Gentili Clienti ci risulta che da qualche tempo l’INPS non comunichi più ai consulenti del lavoro le autorizzazioni relative alla cassa integrazione (FIS, CIG, CIGD ecc).

Ricordiamo che, dal momento in cui viene comunicata l’autorizzazione, decorrono i 30 giorni per poter inviare la rendicontazione delle ore di cassa integrazione fruite. Allo scadere dei 30 giorni senza invio di rendicontazione, l’azienda decade e deve farsi carico delle ore di cassa integrazione non più coperte dall’INPS.

Le autorizzazioni vengono ora inviate tramite pec solo alle aziende.

Vi invitiamo, quindi, a monitorare le vostre caselle di posta certificata e vi chiediamo di inoltrarci immediatamente eventuali comunicazioni in modo da poter tempestivamente inviare la rendicontazione.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2021 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2020, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2020 alle organizzazioni sindacali. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere inviata, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a darne comunicazione allo Studio.

I dati obbligatoriamente richiesti e che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

La norma dell’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

LEGGE DI BILANCIO : GLI INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO

Pubblichiamo una sintesi degli interventi in materia di lavoro, finalizzati a garantire a lavoratori, famiglie e imprese un sostegno contro gli effetti dell’emergenza da COVID- 19 e previsti dalla Legge di Bilancio 2021, tratta dal sito del Ministero del Lavoro. In rosso abbiamo sottolineato le disposizioni che riguardano i lavoratori dipendenti :

  • Esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per giovani e donne (commi 10-19)

Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Per assunzioni in sedi produttive ubicate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è esteso ad un periodo massimo di 48 mesi.
Analogo incentivo è previsto per l’assunzione di donne che comporti un incremento occupazionale netto.

  • Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali per lavoratori autonomi e professionisti (commi 20-22)

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro, del Fondo per l’esonero parziale dai contributi previdenziali dovuti nel 2021 dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

  • Sostegno al rientro al lavoro delle lavoratrici madri e alla conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, nonché sostegno alle madri con figli disabili (commi 23-26)

Incremento pari a 50 milioni di euro del Fondo finalizzato a sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e a finanziare le associazioni che si occupano di assistenza psicologica in favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici per la morte del figlio. Per il padre lavoratore, introdotto anche l’obbligo di astensione dal lavoro di 1 giorno non solo nel caso della nascita del figlio, ma anche nel caso di morte perinatale.

  • Misure a favore del lavoro giornalistico (commi 29-32)

Sono estesi gli incentivi alla salvaguardia dell’occupazione dei dipendenti iscritti all’INPGI con riferimento alla contribuzione dovuta, per le assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

  • Sospensione dei versamenti contributivi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche (comma 36)

Sono sospesi i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche in relazione ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara relativamente alle scadenze di gennaio e febbraio 2021.

  • Fondo a sostegno dell’impresa femminile (commi 97-117)

È istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell’imprenditoria. Sono previsti interventi diversificati che vanno da contributi a fondo perduto, finanziamenti senza interessi, incentivi per rafforzare le imprese femminili costituite da almeno 36 mesi nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi tre esercizi, percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.
Pertanto, al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell’investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

  • Fondo per le piccole e medie imprese creative (commi 109-115)

È prevista la costituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico con la dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse del Fondo sono destinate alle attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, all’artigianato artistico, all’audiovisivo, compresi il cinema, la televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all’editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

  • Credito d’imposta per i cuochi professionisti (comma 117)

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l’attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, spetta un credito d’imposta fino al 40% del costo per le spese per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

  • Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili (commi 124-126)

È istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico un Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l’anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un’apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

  • Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura (comma 128)

Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura », con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2021.

  • Esonero contributivo per le aree del Sud Italia (comma 160)

Al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull’occupazione, determinati dall’epidemia di COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazione di disagio socio-economico, e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, l’esonero contributivo in misura pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; in misura pari al 20% per gli anni 2026 e 2027; in misura pari al 10% per gli anni 2028 e 2029.

  • Ampliamento della misura c.d. “Resto al Sud” (comma 170)

Viene elevata da 45 a 55 anni l’età massima per l’accesso ai contributi a fondo perduto volti a promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

  • Proroga dei crediti di imposta per le imprese ubicate nel Mezzogiorno d’Italia (commi 171-172)

Prorogato al 31 dicembre 2022 i crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Proroga anche per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.

  • Credito d’imposta maggiorato per attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (commi 185-187)

Proroga con maggiorazione, fino al 31 dicembre 2022, per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). Ammessi anche i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente legati a strutture produttive ubicate nelle stesse regioni. Il credito d’imposta viene maggiorato e spetta in misura pari al: 25 per cento per le imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone e hanno un fatturato annuo di almeno 50 milioni, oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

  • Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere (comma 276)

Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere per interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

  • Proroga sostegno al reddito per le imprese del territorio del Comune di Genova (comma 278)

È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito per le imprese ubicate nel territorio del Comune di Genova.

  • Rinnovo dei contratti a tempo determinato (comma 279)

È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

  • Proroga sostegno al reddito per i lavoratori dei call center (comma 280)

Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center sono prorogate per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

  • Misure a favore dei lavoratori della pesca (comma 282)

Introduzione di disposizioni finalizzate a sostenere i lavoratori della pesca che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

  • Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa (comma 290)

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato garantire la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree individuate dalle Regioni per l’anno 2020, ma non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria;

  • Indennità per i lavoratori di aree di crisi complessa Regione Campania (comma 291)

È ampliata la platea dei beneficiari dell’indennità pari al trattamento dell’ultima mobilità ordinaria percepita dai lavoratori della regione Campania che hanno cessato la mobilità ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, fino al 31 dicembre 2021.

  • Misure in materia di lavoratori socialmente utili (comma 292-295)

È prevista la facoltà per il 2021 per le pubbliche amministrazioni di assumere, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità impiegati al 31 dicembre 2016.

  • Estensione dei trattamenti di integrazione salariale (commi 300-306)

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga per una durata massima di ulteriori dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Tali benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

  • Esonero contributivo per i datori di lavoro che non fanno richiesta di trattamenti di integrazione salariale (commi 306-308)

Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con  esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL.

  • Blocco dei licenziamenti (commi 309-311)

Esteso al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento per motivi economici e, in particolare, è precluso l’avvio delle procedure di cui agli artt. 4, 5 e 24 della legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. Fino alla medesima data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’art. 7 della medesima legge. Le sospensioni e le preclusioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’art. 2112 Cod. Civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

  • Programma «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) (commi 324-325)

È istituito il programma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali «Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL), finalizzato ad incentivare l’inserimento nel mondo del lavoro dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, dei disoccupati percettori di NASpI, dei lavoratori in cassa integrazione in transizione attraverso politiche attive basate sulle specifiche esigenze.

  • Fondo per i caregiver familiari (comma 334)

È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un fondo di 25 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare.

  • Nona salvaguardia dei lavoratori esodati (comma 346)

Estensione a determinate categorie di lavoratori delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze antecedenti l’entrata in vigore della legge Fornero.

  • Contratto di espansione interprofessionale (comma 349)

Implementazione del finanziamento per consentire alle imprese di minori dimensioni (almeno 500 unità lavorative) di ricorrere anche nel 2021 allo strumento del contratto di espansione interprofessionale. Questo strumento sarà attivabile anche dalle imprese con più di 500 dipendenti, che scendono a 250 nel caso in cui le stesse accompagnino le nuove assunzioni a uno scivolo per i lavoratori più vicini all’età pensionabile. Per le aziende che occupano più di 1.000 dipendenti, a fronte di un impegno ad assumere un lavoratore ogni 3 in uscita, viene ulteriormente alleggerito il costo legato al prepensionamento.

  • Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto (commi 356-358)

Riconoscimento di una prestazione aggiuntiva, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in favore dei lavoratori esposti all’amianto attraverso il Fondo per le vittime dell’amianto nella misura del 15% della rendita già in godimento per una patologia asbesto-correlata. Inoltre, a decorrere dal 2021, riconoscimento di una prestazione di 10.000 euro ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto o per esposizione ambientale.

  • Proroga APe Sociale (commi 360-361)

È estesa al 31 dicembre 2021 l’indennità a carico dell’INPS di anticipazione del trattamento pensionistico.

  • Congedo obbligatorio di paternità (comma 363)

Incrementata a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 da fruire nei primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

  • Indennità di continuità reddituale e operativa (commi 386-401)

È istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa (ISCRO) a favore dei lavoratori autonomi della Gestione Separata finalizzata a mitigare gli effetti negativi sul piano reddituale derivanti da eventi critici a carattere personale, sociale ed economico gravanti sull’attività dei lavoratori autonomi.

  • Misure in favore dei lavoratori fragili e con disabilità grave (comma 481)

Sono estese sino al 28 febbraio 2021 le misure a tutela dei lavoratori fragili e dei lavoratori con disabilità grave (di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni,  in legge n. 27/2020, c.d. Cura Italia) con equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e previsione dell’esercizio dell’attività lavorativa in smartworking anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

  • Misure a sostegno del settore aeroportuale (commi 714-721)

È prevista l’erogazione di prestazioni integrative del Fondo di solidarietà nel caso di trattamenti di cassa integrazione in deroga per il settore aeroportuale.

  • Potenziamento del sistema dei servizi sociali territoriali (comma 797)

Sono stanziati 180 milioni di euro per finanziare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali.

  • Anticipo utilizzo credito d’imposta per adeguamento ambiente di lavoro (commi 1099-1100)

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020 (c.d. Rilancio) è utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l’anno 2021. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l’opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

  • Istituzione del fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore (comma 1135)

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per il sostegno delle associazioni del Terzo settore finalizzate a promuovere libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e a sostenere tali attività colpite dagli effetti negativi delle misure di contrasto all’epidemia di COVID-19.

DECRETO AGOSTO

Gentili Clienti lo scorso 15 agosto 2020 è entrato in vigore il DL 104/2020 che ha riconosciuto alle aziende italiane altre 18 settimane di ammortizzatori sociali con causale Covid – 19.

Vediamo allora in sintesi quali sono le novità che il Decreto Agosto prevede per il mondo del lavoro, con la necessaria precisazione che il Decreto potrà subire modifiche in sede di conversione in legge e che, fino a quando INPS e Ministero del Lavoro non emaneranno le loro circolare interpretative, la lettura che noi daremo delle disposizioni sarà inevitabilmente soggetta a correzioni.

CASSA INTEGRAZIONE: il governo ha previsto altre 18 settimane di “cassa integrazione” (chiamiamo così, per comodità, tutti gli interventi di integrazione salariale, FIS, FSBA, Cig in deroga, Fondo Solimare ecc, previsti dal nostro ordinamento). Questo nuovo periodo viene riconosciuto a partire dal 13 luglio 2020, con la conseguenza che si azzera il conteggio delle settimane godute e autorizzate sino al 12 luglio e, al contempo, non è più possibile utilizzare le settimane di cassa integrazione residue e ancora non fruite. In sostanza si possono chiedere le nuove 18 settimane a partire dal 13 luglio 2020, con buona pace dei datori di lavoro che non avevano ancora utilizzato tutte le 18 settimane di cassa integrazione previste dalla precedente normativa. Il primo periodo di 9 settimane non prevede alcuna condizione, mentre per le altre 9 settimane (dalla 10° alla 18°) è prevista la corresponsione di un contributo da parte di quelle aziende che hanno avuto, nel primo semestre 2020, una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del primo semestre del 2019. Nello specifico chi ha avuto una riduzione inferiore al 20% verserà un contributo pari al 9% sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato; il contributo sarà invece del 18% per chi non ha avuto alcuna riduzione del fatturato. Consigliamo quindi ai datori di lavoro che temono di dover ricorrere a tutte le 18 settimane di cassa integrazione di iniziare già a verificare se, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato.

ESONERO CONTRIBUTIVO : Viene previsto un esonero dal pagamento dei contributi previdenziali, per una durata massima di 4 mesi e comunque utilizzabile fino al 31 dicembre 2020, a favore di quei datori di lavoro che abbiano fruito della cassa integrazione nei mesi di maggio e giugno 2020 e che decidano di non fare più ricorso alla cassa integrazione. L’esonero contributivo è riconosciuto nei limiti del doppio delle ore di cassa integrazione usufruita a maggio e giugno (se la cassa integrazione usufruita a maggio e giugno è stata di 100 ore, l’esonero sarà pari a 200 ore). La misura si pone quindi in via alternativa con la cassa integrazione e verrà scelta solo da quei datori di lavoro che avranno la certezza che la loro attività riprenderà senza subire nuovi arresti o importanti riduzioni. Questa misura deve comunque ottenere l’autorizzazione della Commissione Europea.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO : viene ribadito il divieto di licenziamento, ma questa volta senza un termine fisso valido per tutti (il precedente termine era quello del 17 agosto 2020). Il nuovo decreto ha infatti previsto che non sia possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo fino a quando non siano state richieste tutte le 18 settimane di cassa integrazione previste dal Decreto Agosto (per chi usufruirà le 18 settimane senza soluzione di continuità, a partire dal 13 luglio, il termine del divieto dei licenziamenti scadrà all’incirca a metà novembre). Anche i datori di lavoro che non usufruiranno della cassa integrazione, ma chiederanno l’esonero contributivo, non potranno licenziare fino al 31.12.2020. Il blocco dei licenziamenti non vale invece per quei datori che cessano definitivamente la propria attività, per i fallimenti, e in caso di accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO : fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’ art. 19, comma 1, del Dlgs n. 81/2015. Questo significa che è possibile stipulare un nuovo contratto a termine oppure prorogare un contratto a termine per un periodo massimo di 12 mesi, senza dover indicare alcuna motivazione, ma senza sforare il limite dei 24 mesi complessivi. La norma pone però alcuni problemi interpretativi – es. è possibile superare il numero massimo delle 4 proroghe? – e richiede urgenti chiarimenti interpretativi da parte del Ministero del Lavoro.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO: i datori di lavoro che, entro il 31 dicembre 2020, assumano a tempo indeterminato lavoratori, che nei sei mesi precedenti non abbiano lavorato nella stessa impresa con contratto a tempo indeterminato, hanno diritto ad avere un esonero contributivo della durata di 6 mesi. Tale esonero è riconosciuto anche a quei datori di lavoro che, dopo il 15 agosto 2020, trasformino a tempo indeterminato il rapporto di lavoro dei dipendenti assunti a tempo determinato.

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO: l’esonero contributivo, questa volta della durata massima di 3 mesi, si applica anche ai datori di lavoro del settore turistico che assumono con contratti a termine o stagionali. Questa misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.

RICHIESTA IBAN DEI LAVORATORI

 Alle Aziende che hanno fatto richiesta di ammortizzatori sociali con pagamento diretto

Buongiorno alleghiamo il modello SR41 dell’INPS che, secondo le Linee Guida della regione Veneto per la cassa in deroga, dovrà essere consegnato all’Istituto per il pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale.

E’ opportuno però che questo modello venga completato anche dai dipendenti delle aziende che hanno chiesto la CIGO o il FIS.

Le parti del modello che vi chiediamo di far compilare ai dipendenti sono le seguenti:

sezione A (dati anagrafici);

sezione F (modalità di pagamento – Iban);

sezioni G (firma del lavoratore).

I moduli andranno poi restituiti allo studio spedendoli al seguente indirizzo mail: claudia@studiotrincaassociato.com