L’art. 2 del DL 167/2024 ha esteso ha previsto che il bonus Natale non è più ancorato alla presenza del coniuge a carico o all’appartenenza ad un nucleo familiare monogenitoriale, risultando quindi sufficiente che il lavoratore dipendente abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico. quindi per la nuova norma il bonus Natale spetta al lavoratore dipendente a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
L’art. 2 del Dl 167/2024 ha introdotto anche un regime di incompatibilità, in base al quale il lavoratore, pur in presenza dei requisiti, perde il diritto al bonus se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente sia beneficiario della stessa indennità. In sostanza, per due lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, il Bonus spetta a uno solo di essi, nel caso in cui siano:
coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1 commi 36 e 37 della L. 76/2016.
L’indennità spetta invece a entrambi i genitori (lavoratori dipendenti, con un figlio fiscalmente a carico) se essi non sono né coniugati né conviventi, neanche con altri soggetti.
Ieri 19 novembre 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le seguenti nuove precisazioni:
Il Bonus verrà erogato al lavoratore dipendente per il quale sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
abbia, nell’anno d’imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del TUIR;
abbia un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni), percepiti dal lavoratore, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’art. 13 comma 1 del TUIR.
L’Agenzia delle Entrate ha indicato gli adempimenti per richiedere il bonus Natale. Il lavoratore deve: le:
attestare per iscritto di avere diritto al Bonus, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente;
dei figli fiscalmente a carico.
Inoltre, il lavoratore dipendente deve comunicare la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità di 100 euro. In merito, l’Agenzia precisa che, per effetto del nuovo comma 2-bis, il lavoratore dipendente dovrà dichiarare che il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente non sia beneficiario del bonus. Sul punto, l’Agenzia sottolinea che non è necessaria la presentazione di un’ulteriore dichiarazione al sostituto d’imposta per i lavoratori dipendenti che avessero già prodotto la predetta dichiarazione sostitutiva, ai fini dell’erogazione dell’indennità.
L’art. 2 bis del DL 113/2024 ha previsto un’indennità una tantum di 100 euro in favore dei lavoratori dipendenti in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari che può essere fruita: – in busta paga insieme alla tredicesima; – in sede di dichiarazione dei redditi 2025 (anno di imposta 2024). IPOTESI CONSIGLIATA, tenuto conto delle insidie nascoste tra le pieghe della normativa che potrebbero ritorcersi a danno degli stessi lavoratori.
Hanno diritto all’erogazione dell’indennità i dipendenti che presentano i seguenti requisiti:
– un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro nel periodo d’imposta 2024; – un’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente di cui all’ 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) percepiti, di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’ 13 comma 1 del TUIR; – coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio entrambi fiscalmente a carico, oppure almeno un figlio fiscalmente a carico se in presenza di un nucleo familiare monogenitoriale. Si precisa che un nucleo familiare monogenitoriale sussiste qualora: l’altro genitore sia deceduto; l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio; il figlio sia stato adottato da un solo genitore (destinatario del bonus) oppure è stato affidato o affiliato a un solo genitore (destinatario del bonus).
Per l’erogazione in busta paga occorre la richiesta scritta del lavoratore, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’47 del DPR 445/2000, con la quale lo stesso dovrà: – attestare di avervi diritto; – indicare il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico, o dei soli figli in caso di nucleo familiare c.d. monogenitoriale.
In allegato trovate il modello per la richiesta dell’indennità.
Con la circ. 10.10.2024 n. 19, l’Agenzia ha precisato che se il lavoratore: – ha svolto più attività di lavoro dipendente con datori di lavoro diversi, lo stesso deve presentare all’ultimo datore di lavoro (quello che eroga l’indennità) sia la dichiarazione sostitutiva sia le certificazioni uniche riferite ai precedenti rapporti di lavoro; – ha più contratti di lavoro dipendente in essere (ad esempio due part-time), l’indennità è erogata dal datore di lavoro individuato dal lavoratore e quest’ultimo dovrà indicare nella dichiarazione sostitutiva anche tutti i dati necessari per la determinazione del bonus.
Il DL 2 marzo 2024 n. 19 ha introdotto la PATENTE A PUNTI ma solo con il DM 132 del 18 settembre scorso e con la circolare dell’INL del 23 settembre sono state date la prime indicazioni su come ottenere la patente.
La Patente deve essere chiesta dalle imprese e dai lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili vale a dire in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (art. 89, comma 1, lett. a).
L’obbligo della patente non riguarda solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio le aziende che si occupano dell’installazione impianti termoidraulici ed elettrici.
L’obbligo della patente a punti entra in vigore il prossimo martedì 1° ottobre 2024.
Sono esentate dalla patente a punti le imprese in possesso di attestazione SOA di terzo livello e i lavoratori autonomi che erogano prestazioni di natura intelletuale (es architetti, geometri, ecc).
La patente a punti riconosce alle imprese un punteggio iniziale di 30 crediti e consente di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Quindi se un’impresa scende sotto il 15 crediti non può più operare in cantiere.
Rimane possibile operare con una dotazione di crediti inferiore a 15 solo nell’ipotesi completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti. Oltre ai 30 crediti di base, ogni richiedente potrà ottenere ulteriori crediti fino a un massimo di 100 in seguito allo svolgimento di attività, investimenti e formazione e per ogni biennio successivo al rilascio in cui non intervengano decurtazioni.
Requisiti per il rilascio della patente a punti:
E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (PER TUTTI); b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008; c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (PER TUTTI); d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente; e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente (solo per quelle imprese che operano in appalti i e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera) f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono punite con sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R.
Modalità per il rilascio:
Fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile inviare una mail tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it utilizzando, allegando il documento di identità del legale rappresentante e il modello allegato alla circolare dell’INL:
Per informazioni sull’invio della PEC siamo a vostra disposizione.
La trasmissione dell’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata tramite PEC ha efficacia dal 23/09/2024 al 31/10/2024.
Entro il 31 ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi dovranno presentare la domanda per il rilascio della patente a punti mediante il portale dell’Ispettorato del Lavoro che dovrebbe essere operativo dal prossimo 1° ottobre.
Bisogna informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale che è stata presentata la domanda per il rilascio della patente a punti entro cinque giorni dal deposito.
Contenuto della patente a punti:
La patente conterrà le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
Perdita dei punti:
La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.
Le violazioni che comportano perdita di punti includono:
– decurtazione di 20 crediti in caso di infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
– decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
I crediti persi potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con:
-la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
– eventuali investimenti in materia di salute e sicurezza.
Sospensione della patente:
La patente viene obbligatoriamente sospesa, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi, in caso di infortunio da cui derivi la morte del lavoratore.
In caso di inofrtunio da cui discenda l’inabilità permanente o un’irreversibile menomazione del lavoratore, la sospensione della patente è facoltativa ed affidata alla valutazione del personale INL, con una durata della sospensione comunque non superiore a 12 mesi.
Sanzioni:
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, salvo, come sopra detto, il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. Il comma 11 dell’art. 27 prevede una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del DLgs. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi, sia per chi opera privo di patente che in caso di patente con meno di 15 crediti.
Quindi non potranno lavorare anche le imprese e i lavoratori autonomi che non fanno istanza di rilascio della nuova patente a crediti e finiscono per operare nei cantieri sprovvisti di tale essenziale certificazione.
Anche il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023, art. 1, commi da 180 – 182) ha introdotto un nuovo esonero previdenziale a favore delle lavoratrici con figli.
Tale esonero, pari al 100% della contribuzione previdenziale IVS INPS a carico della lavoratrice, nel limite massimo di € 3.000,00 annui, spetta:
in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, risultino essere madri di tre o più figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 18 anni (da intendersi come 17 anni e 364 giorni) o
in favore delle lavoratrici titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, nel periodo ricompreso dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, risultino essere madri di due figli, di cui il più piccolo abbia un’età inferiore a 10 anni (da intendersi come 9 anni e 364 giorni).
Per poter beneficiare dell’esonero le lavoratrici devono comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersene, rendendo noti il numero dei figli e i codici fiscali dei figli.
In allegato uniamo quindi il modello di dichiarazione, da farci pervenire compilato e sottoscritto da parte delle lavoratrici interessate per il riconoscimento dell’esonero.
ricordiamo che entro la data del 29 febbraio 2024, le aziende che abbiano realizzato nel corso del 2023 degli interventi migliorativi in tema di sicurezza, ulteriori rispetto a quelli obbligatoriamente previsti dal Dlgs 81/2008, potranno inviare all’INAIL il modello OT23.
Per ottenere la riduzione occorre raggiungere 100 punti.
Gli interventi effettuati dovranno essere provati attraverso la trasmissione della documentazione probatoria indicata nel modello e nelle istruzioni per la sua compilazione in allegato; il modello dovrà essere comunque compilato con l’ausilio del soggetto che segue l’azienda in materia di sicurezza.
La richiesta di riduzione dei tassi può essere inviata in presenza dei seguenti presupposti:
1.Il primo requisito necessario per poter accedere alla riduzione dei tassi è costituito dalla regolarità contributiva.
2. Il secondo requisito di invio della domanda è quello dell’integrale osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di igiene sul lavoro.
3. Il terzo requisito è l’applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
ATTENZIONE: la facoltà di richiedere la riduzione riguarda solo le aziende che nel corso del 2023 abbiano posto in essere dei miglioramenti in materia di sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli prescritti obbligatoriamente dal Dlgs 81/2008 TU in Materia di Sicurezza.
ricordiamo che entro il 31 gennaio 2024 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2023 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:
il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
la durata dei contratti;
il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.
Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.
Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Il fringe benefit (= retribuzione in natura) è una regalia, un plus rispetto alla normale retribuzione, che il datore di lavoro decide di concedere ai lavoratori con lo scopo di integrare il compenso dei dipendenti, ma non vi è obbligato.
Il vantaggio per il datore di lavoro nel concedere questa regalia, è che quello che spende il datore di lavoro va direttamente nelle tasche del dipendente, perchè è esente da imposte Irpef e da contribuzione previdenziale. Allo stesso modo, il Fringe Benefit non costituisce reddito per il lavoratore che lo percepisce.
Il fringe benefit può essere un bene (cellulare, tablet non ad uso aziendale, auto ad uso promiscuo, polizze accese per i dipendenti) oppure – il più utilizzato – un buono regalo (buono spesa del supermercato, buono Amazon o buono da spendere in qualsiasi altro negozio convenzionato, altro buono benzina).
Nel 2023 il legsilatore ha previsto – almeno per il momento – che i datori di lavoro possano erogare:
1) Bonus carburante
In base all’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21 e al DL 14.1.2023 n. 5 non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27). Il bonus carburante potrà essere assegnato senza alcuna formalità e potrà essere erogato anche al singolo lavoratore e non necessariamente a generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
Attenzione : In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, è stata esclusa l’esenzione contributiva dai buoni carburante. L’erogazione dei 200 euro sarà quindi esente solo fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo.
2) Fringe benefit 258,23 euro
Dal 2023 il plafond individuale torna ai 258,23 euro per beni o servizi prevista dall’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sul reddito.
In sostanza, fino a dicembre 2023 il datore di lavoro può erogare beni e servizi ai propri dipendenti di valore inferiore o pari a 258,23 euro senza che questi costituiscano retribuzione. Inoltre questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
Si ricorda che se il valore dei beni e servizi in questione sarà superiore al suddetto limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).
Il bonus carburante si cumula alla generale esenzione di 258,23 euro, e costituisce un benefit ulteriore, diverso e autonomo, rispetto ai fringe benefit con la conseguenza che i beni e i servizi che il datore di lavoro potrà erogare ai propri dipendenti nel periodo d’imposta 2023 potranno raggiungere un valore complessivo di 458,23 euro, di cui euro 200 per uno o più buoni benzina ed euro 258,23 per l’insieme dei fringe benefit (cfr. Circ. n. 27/E/2022 e Circ. n. 35/E/2022).
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