La Legge 157/2019 ha previsto che i committenti (sostituti di imposta residenti in Italia: società, cooperative; professionisti; condomini; imprenditori individuali; curatore fallimentare) che affidano il compimento di un’opera o più di un’opera di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto (con determinate caratteristiche che vedremo), sono obbligate a richiedere all’impresa appaltatrice copia dei MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute fiscali, relative alle retribuzioni pagate ai lavoratori impiegati in quello specifico servizio oggetto dell’appalto.
Questa previsione si traduce
nell’obbligo per le aziende, che sono impegnate in appalti di valore superiore
a 200.000 euro, a versare le ritenute fiscali relative alle retribuzioni corrisposte
ai lavoratori impiegati in quel determinato appalto con un distinto MOD F24. In
sostanza queste imprese non potranno più utilizzare un singolo MOD F24 per il
versamento delle ritenute di tutti i lavoratori dell’azienda, ma dovranno
utilizzare tanti MOD F24 quanti sono i committenti con cui hanno stipulato
contratti superiori a 200.000 euro.
L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la nuova normativa si applica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 – MOD F24 in scadenza al 17 febbraio), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.
QUALI
SONO GLI APPALTI INTERESSATI DALLA NUOVA NORMATIVA
Sono coinvolte nellla nuova
normativa le imprese che hanno stipulato contratti di appalto / subappalto/
affidamento di opere o servizi con queste caratteristiche:
- compimento di un’opera o più opere o di uno o
più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000,
tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti
consorziati. ES: un appaltatore che nel gennaio 2020 acquisisce un appalto
del valore di € 170.000 (quindi escluso dalla normativa in commento) e
successivamente (ad esempio mese di giugno 2020), acquisisce, dallo stesso
committente, un nuovo appalto di € 40.000, è obbligato ad applicare le
nuove disposizioni sulle ritenute;
- prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi
di attività del committente. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli
nei quali il costo della manodopera è pari al 50% dell’importo totale del
contratto;
- utilizzo di beni strumentali di proprietà del
committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
VERSAMENTO
DELLE RITENUTE
L’impresa che rientra nella
casistica sopra descritta è tenuta a versare le ritenute (Irpef e addizionali) sulle
retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto, con distinte deleghe per
ciascun committente, senza possibilità di compensazione.
I lavoratori impiegati nell’appalto
non sono solo i lavoratori dipendenti, ma anche coloro ai quali sono
corrisposti redditi assimilati a quello del lavoro dipendente (es i
collaboratori coordinati e continuativi).
OBBLIGHI
SUCCESSIVI AL PAGAMENTO DEL MODELLO F24
Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del
versamento (normalmente
fissata al 16 del mese, fatta eccezione per il mese di agosto il cui termine si
sposta al giorno 20), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese
subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese
subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:
- le
deleghe del MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute operate al
personale impiegato nell’appalto/subappalto;
- un
elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice
fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di
opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di
lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del
servizio affidato;
- l’ammontare
della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il
dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei
confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative
alla prestazione affidata dal committente.
OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria oppure le
imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente le deleghe di
pagamento e le informazioni, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento
delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione
trasmessa, il committente:
– deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il
pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria
sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del
servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate
rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
– deve dare comunicazione entro 90 giorni all’ufficio
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
In tali casi, l’impresa appaltatrice o affidataria non può
esercitare azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito il cui
pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento
delle ritenute.
E’ comunque ammesso l’istituto del ravvedimento operoso per
sanare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.
SANZIONI
Nel caso in cui il Committente non ottemperi agli obblighi
previsti (cioè non chieda all’appaltatore/subappaltatore le deleghe di
pagamento oppure non sospenda il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore e
alle imprese subappaltatrici, nei casi di inadempienze da parte di quest’ultimi
oppure ancora non effettui la segnalazione all’A.E) è obbligato al pagamento di
una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o
subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione
delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo
versamento, senza possibilità di compensazione.
DIVIETO DI COMPENSARE CREDITI
Il provvedimento stabilisce anche che è vietato alle imprese
appaltatrici/subappaltatrici, destinatarie delle nuove norme, di avvalersi
dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle
obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi
assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente
impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Questa esclusione opera con riguardo a tutti i contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso
della durata del contratto.
POSSIBILITA’ DI ESSERE ESCLUSI DALLA
NUOVA NORMATIVA
Il Legislatore prevede che le imprese appaltatrici,
affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti possano
richiedere al committente l’esclusione dall’applicazione dalla nuova
disciplina, allegando specifica certificazione.
La certificazione viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
alle imprese che posseggono cumulativamente i seguenti requisiti:
a) l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni,
in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel
corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi
presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto
fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi
risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti
esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per
imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori
ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo
rateazioni non decadute).
Questi requisiti devono essere posseduti nell’ultimo giorno
del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte,
fra cui ritenute fiscali, contributi e altre somme di cui all’art. 18, comma 1,
D. Lgs. n. 241/1997.
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è possibile chiedere all’Agenzia delle
Entrate la certificazione dei requisiti di cui sopra. La certificazione – che è
una specie di DURC fiscale che qualcuno ha già battezzato DURF – ha validità di
quattro mesi dalla data del rilascio.
Es prendendo come riferimento gennaio 2020:
1) la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà
il 17 febbraio 2020;
2) le deleghe F24 di avvenuto pagamento dovranno essere
consegnate al committente entro sabato 22 febbraio 2020 (salvo che l’Agenzia
delle Entrate non posticipi il termine al 24 febbraio 2020);
3) i requisiti per ottenere il DURF dovranno essere posseduti
alla data del 31 gennaio 2020.
RICHIESTE DELLO STUDIO TRINCA
Qualora rientriate nella nuova normativa Vi chiediamo:
- di
verificare con il commercialista se possedete i requisiti per chiedere la
certificazione all’Agenzia delle Entrate (il DURF);
- nel caso in cui non possiate ottenere
il DURF, di comunicarci il codice fiscale del soggetto committente da indicare
nel MOD F24 e l’elenco dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione
dell’opera o del servizio, il numero delle ore lavorate da ciascun lavoratore, specificando se sono stati impiegati
solo in quell’appalto oppure anche in altri.
CONCLUSIONE
La nuova normativa non è di facile applicazione. Auspichiamo che,
in tempi brevi, giungano precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per consentire
alle aziende di operare correttamente.