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MOD F24: Ritenute in appalti e subappalti

La Legge 157/2019 ha previsto che i committenti (sostituti di imposta residenti in Italia: società, cooperative; professionisti; condomini; imprenditori individuali; curatore fallimentare) che affidano il compimento di un’opera o più di un’opera di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto (con determinate caratteristiche che vedremo), sono obbligate a richiedere all’impresa appaltatrice copia dei MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute fiscali, relative alle retribuzioni pagate ai lavoratori impiegati in quello specifico servizio oggetto dell’appalto.

Questa previsione si traduce nell’obbligo per le aziende, che sono impegnate in appalti di valore superiore a 200.000 euro, a versare le ritenute fiscali relative alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori impiegati in quel determinato appalto con un distinto MOD F24. In sostanza queste imprese non potranno più utilizzare un singolo MOD F24 per il versamento delle ritenute di tutti i lavoratori dell’azienda, ma dovranno utilizzare tanti MOD F24 quanti sono i committenti con cui hanno stipulato contratti superiori a 200.000 euro.

L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 108 del 23 dicembre 2019 ha precisato che la nuova normativa si applica alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020 – MOD F24 in scadenza al 17 febbraio), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

QUALI SONO GLI APPALTI INTERESSATI DALLA NUOVA NORMATIVA

Sono coinvolte nellla nuova normativa le imprese che hanno stipulato contratti di appalto / subappalto/ affidamento di opere o servizi con queste caratteristiche:

  • compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati. ES: un appaltatore che nel gennaio 2020 acquisisce un appalto del valore di € 170.000 (quindi escluso dalla normativa in commento) e successivamente (ad esempio mese di giugno 2020), acquisisce, dallo stesso committente, un nuovo appalto di € 40.000, è obbligato ad applicare le nuove disposizioni sulle ritenute;
  • prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari al 50% dell’importo totale del contratto;
  • utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE

L’impresa che rientra nella casistica sopra descritta è tenuta a versare le ritenute (Irpef e addizionali) sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

I lavoratori impiegati nell’appalto non sono solo i lavoratori dipendenti, ma anche coloro ai quali sono corrisposti redditi assimilati a quello del lavoro dipendente (es i collaboratori coordinati e continuativi).

OBBLIGHI SUCCESSIVI AL PAGAMENTO DEL MODELLO F24

Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento (normalmente fissata al 16 del mese, fatta eccezione per il mese di agosto il cui termine si sposta al giorno 20), l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici devono trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice:

  • le deleghe del MOD F24 attestanti il versamento delle ritenute operate al personale impiegato nell’appalto/subappalto;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Qualora l’impresa appaltatrice o affidataria oppure le imprese subappaltatrici non abbiano trasmesso al committente le deleghe di pagamento e le informazioni, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente:

– deve sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

– deve dare comunicazione entro 90 giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

In tali casi, l’impresa appaltatrice o affidataria non può esercitare azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

E’ comunque ammesso l’istituto del ravvedimento operoso per sanare l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali.

SANZIONI

Nel caso in cui il Committente non ottemperi agli obblighi previsti (cioè non chieda all’appaltatore/subappaltatore le deleghe di pagamento oppure non sospenda il pagamento dei corrispettivi all’appaltatore e alle imprese subappaltatrici, nei casi di inadempienze da parte di quest’ultimi oppure ancora non effettui la segnalazione all’A.E) è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

DIVIETO DI COMPENSARE CREDITI

Il provvedimento stabilisce anche che è vietato alle imprese appaltatrici/subappaltatrici, destinatarie delle nuove norme, di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

Questa esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto.

POSSIBILITA’ DI ESSERE ESCLUSI DALLA NUOVA NORMATIVA

Il Legislatore prevede che le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici in possesso di specifici requisiti possano richiedere al committente l’esclusione dall’applicazione dalla nuova disciplina, allegando specifica certificazione.

La certificazione viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate alle imprese che posseggono cumulativamente i seguenti requisiti:

a) l’impresa deve essere in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non debbono risultare iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione per imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 per i quali i termini di pagamento risultino scaduti (salvo rateazioni non decadute).

Questi requisiti devono essere posseduti nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza mensile del versamento di imposte, fra cui ritenute fiscali, contributi e altre somme di cui all’art. 18, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997.

N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2020, è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate la certificazione dei requisiti di cui sopra. La certificazione – che è una specie di DURC fiscale che qualcuno ha già battezzato DURF – ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Es prendendo come riferimento gennaio 2020:

1) la delega per il pagamento delle ritenute fiscali scadrà il 17 febbraio 2020;

2) le deleghe F24 di avvenuto pagamento dovranno essere consegnate al committente entro sabato 22 febbraio 2020 (salvo che l’Agenzia delle Entrate non posticipi il termine al 24 febbraio 2020);

3) i requisiti per ottenere il DURF dovranno essere posseduti alla data del 31 gennaio 2020.

RICHIESTE DELLO STUDIO TRINCA

Qualora rientriate nella nuova normativa Vi chiediamo:

  1. di verificare con il commercialista se possedete i requisiti per chiedere la certificazione all’Agenzia delle Entrate (il DURF);
  2. nel caso in cui non possiate ottenere il DURF, di comunicarci il codice fiscale del soggetto committente da indicare nel MOD F24 e l’elenco dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, il numero delle ore lavorate da ciascun lavoratore, specificando se sono stati impiegati solo in quell’appalto oppure anche in altri.

CONCLUSIONE

La nuova normativa non è di facile applicazione. Auspichiamo che, in tempi brevi, giungano precisazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate per consentire alle aziende di operare correttamente.

Certificazione Unica 2020 redditi 2019

Gentili clienti,

in riferimento ai redditi anno 2019, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il prossimo 7 marzo 2020, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare ai percipienti entro il prossimo 31 marzo 2020.

È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In riferimento a questa duplice possibilità Vi invitiamo a restituire, entro il più breve termine possibile, il presente modello firmato in calce barrando con una crocetta l’incarico che scegliete di affidare allo studio:

  • TRASMISSIONE CU 2020 PER LE SOLE COMUNICAZIONI DATI CERTIFICAZIONI LAVORO DIPENDENTE.
  • TRASMISSIONE INTEGRALE CU 2020 (DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

  • Vi chiediamo cortesemente di restituirci il modello allegato compilato, e, qualora abbiate optato per l’opzione 2 di Trasmissione integrale CU 2020, di inviare a stretto giro la documentazione necessaria a predisporle seguendo le seguenti istruzioni.

DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLO STUDIO IN CASO DI INCARICO ALLA TRASMISSIONE INTEGRALE DELLA CU 2020
(DIPENDENTI + LAVORATORI AUTONOMI ED EVENTUALI REDDITI DIVERSI).

In riferimento alla Certificazione Unica relative a soggetti a cui sono stati corrisposti nell’anno 2019 le seguenti tipologie di reddito:

  1. redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR (derivanti dall’esercizio di arti e professioni),
  2. redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, del TUIR (es.: plusvalenze),
  3. provvigioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari nonché provvigioni di vendita a domicilio, 
  4. ritenute su corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore;
  5. indennità corrisposte per la cessazione dei contratti di agenzia
  6. redditi relativi a contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

La Certificazione Unica 2020 deve essere utilizzata anche per attestare l’ammontare dei compensi di cui sopra corrisposti nel 2019 alle persone fisiche che applicano i regimi agevolato/forfettario o ai contribuenti minimi, che quindi non hanno subito ritenute alla fonte su tali compensi.

Vi chiediamo di farci avere entro e non oltre la data del 10 febbraio 2020  il riepilogo delle ritenute d’acconto ed eventuali contributi INPS per percipiente (si tratta della “scheda compensi a terzi” da chiedere al commercialista), all’indirizzo mail rachele@studiotrincaassociato.com.

31 GENNAIO SCADE L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI LAVORATORI SOMMINISTRATI

Il 31 gennaio 2020 scade il termine per l’invio della comunicazione annuale obbligatoria da parte delle aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2019, lavoratori in somministrazione.

Di regola la comunicazione viene effettuata dalle Agenzie di Somministrazione. Tuttavia l’obbligo di inviare la comunicazione è in capo all’azienda utilizzatrice, con la conseguenza che se la comunicazione non è stata ancora effettuata dall’Agenzia di Somministrazione, l’azienda utilizzatrice dovrà inviare la comunicazione – tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure posta elettronica certificata (PEC) – alle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’inadempimento dell’obbligo comunicativo o eventuali errori di comunicazione sono puniti con una sanzione amministrativa da 250,00 a 1.250,00 euro.

 Trovate qui un fac- simile del modello da utilizzare per la comunicazione Fac-simile della comunicazione annuale sindacati per somministrazione dove sono indicati i dati da comunicare:
· il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
· la durata dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi.
· il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati.

NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL MOD F24

ATTENZIONE

Dal 1° gennaio 2020, per poter utilizzare in compensazione crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’IRAP, per importi superiori a 5.000 euro, maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è:
– necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale il credito emerge;
– obbligatoria la presentazione del modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel, Fisconline), anche da parte dei soggetti non titolari di partita IVA.
In sostanza, dal 1° gennaio 2020, qualora il credito IRPEF, IRES ed IRAP sia superiore ai 5.000,00 euro  sarà  possibile utilizzarlo in compensazione solo dopo l’avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, l’obbligo di presentazione mediante gli strumenti telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate è stato esteso a tutti i crediti maturati “in qualità di sostituto d’imposta, ricomprendendo quindi nella disposizione anche il c.d. “Bonus Renzi” e i rimborsi erogati a seguito della presentazione del modello 730.
Titolari di Partita IVA Non Titolari di Partita Iva
F24 senza compensazione Home bankingEntratel/Fiscoonline CartaceoHome bankingEntratel/Fiscoonline
F24 con compensazione(saldo positivo) Entratel/Fiscoonline
F24 a zero Entratel/Fiscoonline

PAGAMENTO CONTRIBUTO ADDIZIONALE DELLO 0,5% SUI RINNOVI DEI CONTRATTI A TERMINE

Con i contributi in scadenza al 16 ottobre 2019 (di competenza settembre 2019), molte aziende dovranno pagare all’INPS gli arretrati relativi al contributo addizionale dovuto sui rinnovi dei contratti a tempo determinato (per rinnovo si intende la stipula di un nuovo contratto a termine con lo stesso lavoratore).

Vediamo di cosa si tratta.

L’anno scorso a luglio 2018, il cosiddetto “Decreto Dignità” ha previsto che, in caso di rinnovo del  contratto a tempo determinato, i datori di lavoro debbano pagare uno 0,50% in più sui contributi previdenziali.

Sino ad oggi la norma non ha potuto essere applicata perché mancava la circolare dell’INPS, che è stata emanata pochi giorni fa (circolare INPS 121 del 6.9.2019).

Con i contributi in scadenza ad ottobre saremo, quindi, in grado di regolarizzare la posizione contributiva di quei datori di lavoro che hanno effettuato rinnovi dei contratti a termine dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del Decreto Dignità). Il contributo dello 0,50%, infatti, è dovuto da luglio 2018, ma solo da ottobre 2019 potrà essere versato.

Ricordiamo anzitutto che chi stipula un contratto a tempo determinato paga già un contributo aggiuntivo dell’1,40%.

L’INPS ha adesso dato le istruzioni per applicare l’ulteriore aumento dello 0,50% nel caso in cui il contratto a termine venga rinnovato, precisando che ad ogni rinnovo di contratto di lavoro a tempo determinato, ovvero di somministrazione a tempo determinato, l’incremento dello 0,50% si sommerà a quanto dovuto in precedenza a titolo di contributo addizionale.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venga rinnovato per tre volte, il datore di lavoro interessato dovrà corrispondere il contributo addizionale secondo le seguenti misure:

  • contratto a termine originario: 1,40%;
  • 1° rinnovo: 1,90% (1,40% + 0,50%);
  • 2° rinnovo: 2,40% (1,90% + 0,50%);
  • 3° rinnovo: 2,90% (2,4% + 0,50%)

Il contributo addizionale dello 0,50% non si applica però ai seguenti casi:

a. lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti;

b. lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963;

c. apprendisti;

d. lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni.

Attenzione: il problema del contributo dello 0,50%  si pone in particolare per i contratti stagionali.

Solo i contratti stagionali che rientrano nel campo di applicazione del DPR 1525/1963 non dovranno pagare il contributo dell’1,40% e quello dello 0,50% per il rinnovo.

Tutti gli altri contratti stagionali (esempio i contratti stipulati per attività stagionali previste dai contratti collettivi, anche aziendali) saranno invece soggetti al contributo dell’1,40% e dello 0,50% in caso di rinnovo.

Questo vale anche per i contratti del settore marittimo.

In definitiva, ad ottobre chi ha rinnovato contratti a termine dopo il 14.7.2018 dovrà versare gli arretrati all’INPS.

Ricordiamo comunque che sia il contributo dell’1,40% che quello dello 0,50% vengono restituiti dall’INPS se il datore di lavoro converte il contratto a tempo indeterminato oppure assume a tempo indeterminato lo stesso lavoratore entro 6 mesi dalla scadenza del rapporto a termine.

ATTENZIONE: L’INPS AVVERTE CONTRO TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE PEC

Vi segnaliamo la comunicazione che l’INPS ha pubblicato sul suo sito lo scorso 23 luglio 2019.

Attenzione: tentativi di truffa tramite posta certificata

L’INPS informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all’Istituto.

Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all’Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi. Il testo della email si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non cliccare sul link che compare nella email.

 

L’Istituto ricorda a tutti i cittadini di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via email e che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.

Gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzati dalle strutture INPS sono disponibili sul Portale.

 

CIRCOLARE SU RESIDUO FERIE 2017

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2017

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2019, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2017.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2019 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2019 andranno godute entro il 30 giugno 2021).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:  Sanzione amministrativa da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1800 euro.  Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2017 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2019 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2019 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2017.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2017, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

Con la circolare del 22 marzo 2019, n. 45, l’Inps detta le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che l’assegno familiare è corrisposto, salvo successivo conguaglio da parte dell’Inps, dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

Nuove modalità di presentazione della domanda

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande devono essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica, al fine di garantire ai lavoratori il corretto calcolo dell’importo spettante e comunque per ragioni di privacy.

I lavoratori interessati, quindi, non devono più presentare le domande ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), ma devono presentare all’INPS la domanda di assegno per il nucleo familiare  tramite:

1) SITO INPS

  •          PIN
  •          Identità SPID – almeno livello 2
  •          CNS

2) Patronati e intermediari dell’istituto: in questo caso non è neccessario avere il PIN

L’INPS istruisce la domanda ed individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito percpeito negli anni precedenti.
Il lavoratore può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve, comunque, presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non è più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma si procede alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative. In caso di reiezione, invece, è inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.
Ai lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere ripresentate, ma saranno gestite dalle stesse aziende riceventi.