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I CONTRATTI A TERMINE NEL DECRETO DIGNITA’

Lo scorso 14 luglio è entrato in vigore il Decreto 87/2018, cosiddetto  “Decreto Dignità”.
E’ probabile che in sede di conversione il decreto venga modificato, ma per il momento il provvedimento è in vigore e occorre tenerne conto.
Le disposizioni sui contratti a termine, previste dal Decreto 87/2018 :
  1. si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge,
  2. si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge,
Il Decreto “Dignità” reintroduce le causali per i contratti a termine che superano i 12 mesi e fissa un limite massimo di durata in 24 mesi (prima la durata era di 36 mesi).
Nello specifico si potranno stipulare due tipi di contratto a termine:
a)   Contratti  “acausali” – senza indicazione di causale –  per un massimo di 12 mesi.
Il primo contratto “acausale” potrà essere prorogato, fino a 4 volte, senza indicare una causale, purchè, per effetto della proroga, non si superino i 12 mesi.
Es: contratto “acausale” stipulato per 3 mesi, che viene prorogato 4 volte: una prima volta di 2 mesi; poi di 1 mese; poi di 3 mesi e infine di altri 2 mesi.
In questo caso non c’è la necessità di indicare le causali, perché la durata complessiva del contratto resta al di sotto dei dodici mesi.
Attenzione: in caso di rinnovo, il contratto a termine dovrà sempre indicare le causali, anche se la somma fra il primo e il secondo contratto non supera i 12 mesi.
Es.: primo contratto “acausale” di 6 mesi. Non viene prorogato, ma dopo il periodo di “stop and go” si decide di stipulare un nuovo contratto a termine della durata di 5 mesi. Questo secondo contratto non potrà essere “acausale”, ma dovrà trovare giustificazione in una delle causali previste nel decreto.
 
b)  Contratti “causali” con indicazione di causale –  entro il limite massimo di 24 mesi, nei seguenti casi:
  • quando la durata del contratto è fissata sin dall’inizio in misura superiore ai 12 mesi;
  • quando si superano i 12 mesi per effetto delle proroghe (la proroga che comporta il supermaneto dei 12 mesi va motivata);
  • quando si procede al rinnovo del contratto a termine (contratto a termine che viene stipulato dopo un primo contratto “acausale”).
Le causali da indicare nel contratto o nella proroga debbono essere riconducibili a :
  •  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività.   (Sembrerebbe che il legsilatore intenda far riferimento a situazioni straordinarie che non sono riconducibili all’attività ordinaria, come ad esempio lo sviluppo di un nuovo progetto)
  •  esigenze sostitutive di altri lavoratori . (Si tratta delle note esigenze sostitutive per maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc…)
  •  esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.   (I tre requisiti, riferiti agli incrementi dell’attività, sembrano dover sussistere contemporaneamente. Attenzione, in particolare, al requisito della “non programmabilità”).
Al momento vige estrema incertezza nella individuazione di causali che rispettino i requisiti previsti dal Decreto.
 
Proroghe: il decreto le riduce  da 5 a 4.
Le proroghe effettuate entro i primi 12  mesi del primo contratto non debbono essere motivate.
Le proroghe che
  • vengono effettuate dopo il 12° mese;
  • comportano il superamento dei 12 mesi complessivi;
  • vengono apposte a partire dal secondo contratto (contratto “rinnovato”), anche se all’interno dei 12 mesi,
debbono essere giustificate da una delle causali sopra indicate.
Se il numero delle proroghe, nell’arco temporale prefissato, risulta superiore a quattro, il rapporto si considera a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga (e non, quindi, dall’inizio).
 
Nulla cambia invece per i contratti stagionali.
Ricordiamo che la  stagionalità deve essere prevista dal contratto collettivo o dal DPR  07/10/1963 n. 1525.
 

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI

La Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi da 910 a 914, Legge 205/2017) ha previsto che i datori di lavoro debbano corrispondere, con modalità tracciabili, le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.

Il datore di lavoro non potrà più pagare in contanti e la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

A far data dal 1° luglio 2018, pertanto, i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai propri lavoratori dipendenti/collaboratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

 

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore)

 

L’obbligo di pagare con modalità tracciabili non si applica nei seguenti casi:

  • rapporti di lavoro domestico;
  • rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.

 

Il datore di lavoro o il committente che paga in contanti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

VERIFICA FERIE ANNO 2016

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2016

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2018, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2016.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2018 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2018 andranno godute entro il 30 giugno 2020).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600 a 9.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2016 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2018 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2018 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2016.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2016, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti, ricordiamo che entro il 31 gennaio 2018 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2017, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2017 alle organizzazioni sindacali. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere inviata, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a darne comunicazione allo Studio.

I dati obbligatoriamente richiesti e che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

La norma dell’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Legge di bilancio 2018 – Obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

 Nella Legge di bilancio 2018 è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I NUOVI VOUCHER

L’art. 54 bis della legge n. 96 del 21 giugno 2017 ha introdotto una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro accessorio (i così detti VOUCHER).

La norma regolamenta due nuove figure dell’ordinamento lavorativo italiano, il libretto famiglia ed il contratto di prestazione occasionale.

Il Contratto di prestazioni occasionali, così detto PrestO, è il contratto mediante il quale determinati soggetti, imprese e professionisti acquisiscono, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro determinati e tassativi limiti economici.

Il richiamo fatto dalla legge all’occasionalità e alla saltuarietà delle prestazioni richiede che queste ultime non potranno avere, come in passato avveniva per il lavoro accessorio, un carattere di sistematicità e ripetitività nel tempo, ma dovranno, in concreto, essere episodiche e discontinue.

Aumenta anche l’importo del compenso orario per il prestatore che sale dal minimo di 7,5 euro del lavoro accessorio ai 9 del nuovo contratto di prestazione occasionale, mentre per il datore di lavoro  l’effettivo costo orario del nuovo contratto di prestazione occasionale è pari a 12,37 euro, contro i 10 euro del orecedente lavoro accessorio.

Una scheda sintetica sulle caratteristiche del PrestO la trovate qui: Scheda riepilogativa PrestO

Il Libretto di Famiglia è uno strumento riservato esclusivamente alle persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per alcune tipologie di attività, quali piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare.

Sono diversi gli importi da quelli previsti per il PrestO: qui l’utilizzatore percepisce un compenso orario di € 10,00, mentre il costo per l’utilizzatore è di € 12,00.

Qui invece trovate la scheda con le informazioni sul Libretto di Famiglia: Scheda riepilogativa Libretto Famiglia

 

Fondo Metasalute

Fino al rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria dello scorso anno, l’adesione al fondo di assistenza sanitaria integrativa per i lavoratori metalmeccanici era facoltativa (si veda la sintesi informativa inviata con nostra mail del 19 dicembre 2016).

Dal 1° ottobre 2017, invece, in forza del Regolamento per la gestione della fase transitoria, tutti i lavoratori in forza al 1° ottobre 2017 sono iscritti a MetaSalute, salvo rinuncia scritta.

E’ quindi facoltà dei lavoratori esprimere la propria rinuncia scritta all’adesione a Metasalute (in allegato un modello fac simile da utilizzare).

Disposizioni del Regolamento Transitorio (sino al 31 dicembre 2017)

Lavoratori iscrivibili a Metasalute:

  • lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato (anche part -time);
  • -apprendisti, non in prova;
  • lavoratori a tempo determinato, non in prova, con contratto non inferiore a 5 mesi alla data di iscrizione.

Contribuzione:

  • la contribuzione a carico azienda è pari ad € 156 annui (12 quote mensili da € 13);
  • la contribuzione copre anche i familiari fiscalmente a carico, compresi i conviventi di fatto ex L. n. 76/2016. I familiari fiscalmente a carico comunicati dal lavoratore, entro il 31 dicembre 2017, avranno accesso alla copertura sanitaria dal 1 ottobre 2017 con decorrenza della contribuzione, a totale carico dell’azienda, dalla medesima data. Per questi ultimi, quindi, non sono previsti oneri aggiuntivi;
  • la contribuzione è dovuta in misura piena anche per i lavoratori part – time; in aspettativa per malattia; in Cig e, per il periodo di 12 mesi, per i percettori di Naspi a seguito di licenziamento collettivo; per le lavoratrici in maternità facoltativa.
  • I versamenti dovranno essere effettuati entro il 10 del mese di ottobre, novembre e dicembre 2017, utilizzando le procedure di pagamento MAV (gli adempimenti gestionali sono effettuati direttamente dallo Studio).

Prestazioni :

Le prestazioni sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

  1. assistenza sanitaria diretta: è riconosciuta agli Assistiti la facoltà di accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate appartenenti al Network Sanitario reso disponibile al Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata della gestione del Network, con pagamento diretto alle strutture convenzionate dell’importo dovuto per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti che rimangono a suo carico. Ad esempio in Veneto sono convenzionate con Previmedical le sedi del Centro di Medicina (https://centrodimedicina.com/pagina-istituzionale/chi-siamo/).

In caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate è obbligatorio attivare il regime di assistenza sanitaria diretta; qualora l’assistito non provveda ad effettuare la preattivazione, la prestazione non potrà essere liquidata né presentata a rimborso.

  1. assistenza sanitaria rimborsuale: è riconosciuto agli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi e non rientranti nell’ambito del network sanitario reso disponibile, nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.

 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Allegato:

Rinuncia Iscrizione Metasalute

VERIFICA FERIE

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2015

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2017, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2015.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2017 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2017 andranno godute entro il 30 giugno 2019).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600 a 9.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2015 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2017 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2017 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2015.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2015, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

PRECISAZIONE: BONUS RENZI SENZA F24 TELEMATICO

A parziale rettifica della comunicazione pubblicata il 4 maggio scorso, precisiamo che il bonus Renzi da 80 euro al mese e i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del 730 sono esclusi dall’obbligo di presentazione dell’F24 telematico.

Infatti, in occasione del Forum lavoro e fiscale organizzato dai Consulenti del Lavoro  il 17 maggio 2017, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dott. Annibale Dodero, ha chiarito che :

  • i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dal visto nel caso in cui siano utilizzati per compensarli con delle ritenute, cioè qualora la compensazione sia interna;
  • il c.d. bonus 80 euro è escluso dall’utilizzo dei servizi telematici dall’Agenzia delle entrate, perché non è un’imposta, bensì un bonus che è stato anticipato al contribuente da parte del sostituto d’imposta e che gli viene semplicemente restituito;
  • i crediti rimborsati ai dipendenti per liquidazione 730 sono esclusi dai servizi telematici dall’Agenzia.

Quindi, i crediti da 730, così come il bonus Renzi, non hanno natura di crediti da ritenute, e conseguentemente non rientrano nell’obbligo di invio telematico del mod. F24.

PERTANTO, QUALORA NEL MOD F24 SIANO PRESENTI SOLO QUESTE TIPOLOGIE DI CREDITI (BOUNS RENZI E CREDITI DA 730), IL SOSTITUTO D’IMPOSTA PUÒ CONTINUARE A UTILIZZARE IL CANALE TRADIZIONALE DELL’HOME BANKING.

Qui la Revoca incarico pagamento F24 da restituire firmata allo Studio.

OBBLIGO DI INVIO TELEMATICO DEL MOD F24 CON COMPENSAZIONI

Il 24/04/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.50/2017, il cui art. 3, comma 3, ha introdotto per i soggetti titolari di partita IVA  l’obbligo  di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti compensazioni con le imposte sui redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU.

In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline e quindi non sarà più possibile inviare il modello F 24 in modalità home banking (fino a tale data invece, l’obbligo di invio telematico c’era solo per i Mod F24 contenenti compensazioni superiori ad € 5.000,00).

Quindi le aziende clienti che sino ad oggi hanno inviato autonomamente i propri Mod F 24 in modalità home banking dovranno:

1) o dotarsi di un’utenza telematica (Entratel o Fiscoline) , e provvedere in autonomia a presentare il mod. F 24 contenente la compensazione;

2) oppure rivolgersi a un intermediario abilitato (il Commercialista o il Consulente del Lavoro) demandando a quest’ultimo l’adempimento.

L’unico caso in cui il soggetto titolare di partita IVA può continuare ad utilizzare il canale home banking per l’invio del Mod F 24 è quello in cui non vi siano compensazioni.

Nella sezione modulistica del sito abbiamo pubblicato un modello per la delega all’intermediario da compilare e restituirci, nel caso in cui intendiate affidarci l’incarico.