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ABROGAZIONE VOUCHER

ATTENZIONE: da sabato 18 marzo 2017 non è più possibile acquistare i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio.

Il Governo, infatti, con il Decreto Legge n. 25 del  17 marzo 2017 ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 che disciplinavano il lavoro accessorio.

I voucher già acquistati prima del 18 marzo 2017 potranno essere utilizzati entro la data del 31 dicembre 2017.

Preghiamo le aziende che facevano uso di voucher di contattarci al più presto per valutare assieme delle soluzioni alternative.

A tal fine ricordiamo fin d’ora che lo strumento che più si avvicina al lavoro accessorio è quello del lavoro intermittente o a chiamata, il quale, al momento, è utilizzabile in tutti i settori solo per i lavoratori con meno di 24 anni di età e con più di 55 anni di età, e nelle ipotesi previste dai Contratti Collettivi e dal Regio Decreto n. 2657 del 1923 per i lavoratori di qualsiasi età .

 

CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI: IL GPS AZIENDALE

Come noto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dall’art. 23 del Dlgs 151/2015, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo sindacale o autorizzazione della Direzione del Lavoro Competente.

Tuttavia l’accordo sindacale e l’autorizzazione della DTL non sono necessari per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e quando gli strumenti di controllo a distanza sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 2 del 7 novembre 2016 è intervenuto in materia di GPS stabilendo che:

  • Gli impianti di localizzazione satellitare, GPS, possono essere installati solo se vi è l’accordo sindacale oppure l’autorizzazione della DTL, in quanto sono un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro. Il caso cui si riferisce la circolare è quello del GPS installato sul veicolo aziendale;
  • Non sono necessari l’accordo sindacale e l’autorizzazione della DTL solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere resa senza l’uso del GPS e nei casi in cui vi è un obbligo di installazione del GPS previsto da una norma di legge o anche regolamentare (ad esempio il Regolamento della Città Metropolitana di Venezia prevede l’obbligo dell’installazione del GPS nelle imbarcazioni adibite al trasporto pubblico non di linea nella Laguna di Venezia);

Aggiungiamo che in ogni caso, sia nel caso in cui il GPS possa essere installato solo previo accordo sindacale o autorizzazione della DTL, sia nel caso in cui non vi sia la necessità dell’autorizzazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i propri dipendenti sulle modalità d’uso degli impianti di GPS e sull’effettuazione dei controlli.

L’informativa ai lavoratori consente inoltre al datore di lavoro di poter utilizzare i dati raccolti “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, comprese, quindi, anche quelli disciplinari.

Sanzioni: nel caso di installazione di strumenti di controllo senza preventiva autorizzazione della DTL o accordo sindacale è applicabile la sanzione penale prevista dall’art. 38 della legge 300/1970: ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Per la configurazione del reato di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è sufficiente la sola installazione degli impianti di controllo anche se manca ancora l’attivazione.

 

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

Il D.L. n. 193/2016, convertito definitivamente in legge dal Senato lo scorso 24 novembre 2016 (legge non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) prevede la possibilità per i contribuenti, che hanno pendenze con Equitalia, di aderire alla “definizione agevolata” delle cartelle di pagamento.

Ecco i punti salienti della “rottamazione delle cartelle” nel testo che risulta dalla conversione in legge effettuata dal Senato:

  • La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
  • potranno essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL), tributi locali e violazioni del Codice della strada (quest’ultimi limitatamente agli interessi ed escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative), purché affidati all’agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.
  • I contribuenti che faranno richiesta entro il 31 marzo 2017 potranno estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle sui contributi, nonché degli interessi di mora. Qui il modulo per la presentazione della domanda da1-dichiarazione-definizione-agevolata
  • I contribuenti dovranno pagare oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (vale a dire le imposte, i tributi e i contributi), gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, nonché le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.
  • Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato per il 70% dell’importo nel 2017 in massimo 3 rate (tutte di pari importo) con scadenze nei mesi di luglio settembre e novembre 2017 e per il restante 30% nel 2018 in massimo due rate (sempre di pari importo) con scadenze nei mesi di aprile e settembre 2018.
  • L’accesso alla definizione agevolata è consentito anche a quei contribuenti che hanno già in corso un piano di rateazione, purché risultino versate le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2016.
  • Con l’adesione alla procedura di definizione agevolata i contribuenti debbono dichiarare di rinunciare agli eventuali contenziosi in corso e relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
  • Attenzione il mancato o ritardato pagamento di una delle rate concesse determina la perdita dei benefici previsti dalla definizione agevolata, con la precisazione che gli importi versati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

VOUCHER: CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la circolare n.1 del 17/10/2016 il Nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato alcuni chiarimenti sull’obbligo, introdotto dal Dlgs 185/2016, di comunicazione preventiva dei voucher.

E’ confermato quanto già da noi precisato con la circolare pubblicata lo scorso 10 ottobre 2016.

Vengono invece forniti nuovi specifici indirizzi cui inviare la mail almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Nel caso di Venezia l’inidirizzo mail è : Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it

Abbiamo sostituito il modello presente nella sezione modulistica  del sito internet con il fac simile della mail che dovrà essere inviata alla DTL.

Per completezza precisiamo anche che:

– resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (adempimento di regola effettuato su richiesta dallo Studio);

le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio anche nell’oggetto della mail;

– per il momento non vi è ancora un numero di SMS cui poter inviare la comunicazione. Nella circolare non si fa menzione del numero di SMS creato dal Governo per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti;

– dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;

– La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. Se invece manca la comunicazione di inizio attività all’INPS, il datore di lavoro rischia l’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.

IMPORTANTE: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI VOUCHER

E’ entrato in vigore sabato 8 ottobre 2016 il Dlgs 185/2016 che impone ai committenti, imprenditori o professionisti, l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa retribuita con i  voucher:

1) i dati anagrafici del lavoratore (o il suo codice fiscale);

2) il luogo, il giorno, l’ora di inizio e della fine della prestazione.

La comunicazione deve essere effettuata via mail o via sms per ciascuna prestazione di lavoro.

Non è più possibile effettuare la comunicazione per un periodo più ampio (30 giorni) come accadeva in precedenza.

Per il momento non vi sono istruzioni precise sulle modalità di comunicazione. Molti suggeriscono di inviare la comunicazione al numero di sms 3399942256 oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it già utilizzati per comunicare le prestazioni rese nell’ambito del lavoro intermittente.

Abbiamo contattato questa mattina la DTL di Venezia che suggerisce di utilizzare per la comunicazione i propri indirizzi mail, non essendo ancora attivo il numero per l’invio dell’ SMS.

Noi consigliamo di effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta certificata della DTL competente per territorio (nel caso della DTL di Venezia l’indirizzo è dtl.venezia@pec.lavoro.gov.it) inviando la mail dal proprio account di posta certificata.

Nella sezione modulistica abbiamo pubblicato un modulo da utilizzare per le comunicazioni: modulo-comunicazione-preventiva-voucher

 

Messaggio INPS 2908/2016 : i Criteri per l’approvazione delle domande di CIGO

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2908 con le prime istruzione operative concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo).

La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente all’INPS.

Attenzione: anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

Inoltre, come supporto probatorio eventuale, previsto espressamente nel decreto, l’azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore,oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.
Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande.
Abbiamo pubblicato nella sezione Modulistica alcuni dei modelli, allegati al messaggio INPS 2908, per la presentazione delle relazioni tecniche in relazione alle causali più frequenti.

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2014

 

Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro   devono consentire ai propri dipendenti di godere entro il 30 giugno 2016  l’arretrato di ferie relative al periodo minimo legale, che è di quattro settimane, maturato nel 2014.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (così nel 2016 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro può essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (queste due settimane maturate nel 2016 andranno godute entro il 30 giugno 2017).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie di misura variabile (l’entità di questo periodo varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi), va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2014 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2016 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di luglio 2016 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 20 agosto).

Lo studio è a disposizione per fornire una situazione aggiornata dei residui ferie dei Vostri dipendenti riferibili al 2014.

 

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2014, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.


	

I CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016 il Decreto con cui il Ministero del Lavoro ha individuato i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria: qui il  Decreto Min Lav – criteri concessione CIGO

Invitiamo quindi tutte le aziende che intendono fare ricorso alla CIG a leggere attentamente la presente circolare, soprattutto nella parte in cui illustra gli elementi e i documenti che la relazione tecnica deve contenere.

Dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa in caso di :

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato

Le domande di concessione della CIGO  debbono essere corredate da una relazione tecnica nella quale vanno indicate le ragioni che hanno determinato la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e occorre dimostrare, in base ad elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare nel mercato. Cosa si intende per “elementi oggettivi”? Il Ministero richiede che  l’azienda dimostri che vi è solidità sotto il profilo finanziario; che la richiesta di CIGO è stata causata da una situazione temporanea di crisi del settore in cui essa opera; che l’azienda sta partecipando a gare d’appalto oppure che ha acquisito nuovi ordini; che le crisi sono cicliche e infine che dia atto della CIGO già concessa.

Se la richiesta è stata formulata per eventi meteo, la relazione tecnica dovrà documentare l’evento meteorologico, allegando i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (per il Veneto l’ARPAV: consigliamo di stampare il bollettino meteo della giornata in cui si chiede la CIGO); illustrare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonchè le conseguenze che l’evento ha comportato.

Rimandando alla lettura integrale del Decreto Ministeriale per l’approfondimento delle singole causali, ci limitiamo qui ad indicare i  criteri che debbono essere rispettati qualora la domanda di CIGO venga presentata  per le causali di cui agli art. 3 e 4 del DM:

1) Art. 3 Mancanza di lavoro o di commesse o di crisi di mercato

Integra la fattispecie della mancanza di lavoro o di commesse la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

Nella relazione tecnica debbono essere documentati l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato.

Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attivita’  lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa. In questo caso nella relazione vanno indicati, oltre gli elementi di cui sopra, anche il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di  riferimento.

 2) Art. 4  Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto
 
Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» i brevi periodi di sospensione dell’attivita’ lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non superiori a tre mesi.
 
Integra la fattispecie della  «fine fase lavorativa» la sospensione dell’attivita’ dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.
 
Nella relazione tecnica relativa alle causali di cui sopra, deve essere documentata la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, vanno allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa.
 
Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilita’ ed eccezionalita’ non
imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessita’  di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera.
In questo caso la relazione tecnica documenta l’imprevedibilita’ della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorita’ circa l’imprevedibilita’ della stessa.

LE FAQ DEL MINISTERO DEL LAVORO SULLE NUOVE DIMISSIONI

Copiamo di seguito le Faq sulle dimissioni pubblicate nel sito  www.cliclavoro.gov.it  il 23 marzo 2016:

Dimissioni telematiche

1. Quali categorie di lavoratori non dovranno utilizzare la procedura per presentare le proprie dimissioni o risoluzione consensuale?
Il Decreto Legislativo n.151/2015 esclude i lavoratori domestici, le risoluzioni consensuali raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale. Sono poi esclusi i genitori lavoratori nelle ipotesi indicate nell’articolo 55, comma 4 del Decreto Legislativo n.151/2001 che prevedono la convalida presso gli Uffici territoriali competenti. La circolare n.12/2016 specifica inoltre che non dovrà essere utilizzata la procedura nei casi di recesso durante il periodo di prova e per i rapporti di lavoro marittimo.

2. La procedura dovrà essere utilizzata solo dai lavoratori del settore privato?
Sì, come indicato al punto 1.2 della circolare n.12/2016, la procedura non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego.

3. Anche le lavoratrici che hanno pubblicato la data del loro matrimonio per cui vige il divieto di licenziamento devono effettuare la procedura?
Sì, anche in questo caso, dovrà essere compilato il modello telematico per presentare le proprie dimissioni o effettuare la risoluzione consensuale.

4. La procedura dovrà essere utilizzata dai collaboratori coordinati e continuativi nei casi di recesso anticipato?
No, la procedura si applica ai rapporti di lavoro subordinato, così come indicato al punto 1.1 della circolare n.12/2016.

5. L’interruzione anticipata del tirocinio prevede l’applicazione della procedura per le dimissioni volontarie?
No, perché il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro subordinato.

6. Dovranno utilizzare la procedura anche i lavoratori che presentano le proprie dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata?
Sì.

7. Nell’ipotesi di dimissioni presentate in data antecedente al 12 marzo 2016 ma la cui cessazione avvenga successivamente, per effetto della decorrenza del preavviso, è necessario utilizzare la procedura?
No. Il DM 15 dicembre 2015 disciplina le modalità di comunicazione delle dimissioni al momento in cui si manifesta la volontà e non già la data di decorrenza. Pertanto se le dimissioni sono state presentate prima del 12 marzo 2016 trova applicazione la normativa di cui alla legge n. 92/2012.

8. Devo presentare le dimissioni o la risoluzione consensuale, come accedo alla procedura telematica in qualità di cittadino?
È necessario essere in possesso del PIN INPS dispositivo.

9. A chi devo rivolgermi per ottenere il PIN INPS dispositivo?
Il PIN dispositivo è rilasciato dall’INPS  e potrà essere richiesto online sul sito www.inps.it o recandosi presso una delle sedi territoriali dell’Istituto.

10. Non conosco l’indirizzo PEC del datore di lavoro, cosa devo inserire?
È possibile inserire come recapito email anche una casella di posta non certificata.

11. È necessario possedere il PIN INPS dispositivo e la firma digitale anche se si presentano le dimissioni – o la risoluzione consensuale – attraverso un soggetto abilitato?
No.

12. Posso rivolgermi solo ad un soggetto abilitato presente nel mio luogo di residenza?
No, l’assistenza di un soggetto abilitato potrà essere richiesta sull’intero territorio nazionale, indipendentemente dalla propria residenza o sede lavorativa.

13. Il modello è disponibile anche in altre lingue?
Sì, è disponibile anche una versione del modello telematico in lingua tedesca, secondo quanto previsto dallo Statuto della Provincia Autonoma di Bolzano.

14. Sono un soggetto abilitato come devo accedere alla procedura?
Sarà necessario registrarsi su Cliclavoro con il profilo di “Operatore” per ottenere le credenziali di accesso.

15. Sono un consulente del lavoro, posso essere abilitato?
No, l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 non prevede che il singolo professionista possa ritenersi abilitato alla trasmissione dei modelli di dimissione o risoluzione consensuale del rapporto. Sono abilitate le Commissioni di certificazione istituite presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 76, comma 1 lett c-ter) del D.lgs. 276/2003.

16. I lavoratori con contratto a tempo determinato che intendano dimettersi dovranno usare la nuova procedura?
Sì, come indicato al punto 1.1 della circolare n. 12/2016 le dimissioni da rapporto di lavoro a tempo determinato rientrano nel campo di applicazione della nuova procedura.

17. La procedura influisce sul periodo di preavviso da parte del lavoratore?
No. Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sull’obbligo di preavviso in capo al lavoratore e non modifica la disciplina del rapporto e della sua risoluzione. Pertanto restano ferme le disposizioni di legge o contrattuali in materia di preavviso.

18. Qual è la data di decorrenza da indicare nella compilazione del modello telematico?
La data di decorrenza delle dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.

19. Per gli esodi volontari effettuati a seguito di accordo sindacale aziendale e realizzati anche attraverso il Fondo di Solidarietà di categoria, la nuova procedura deve essere applicata?
La nuova procedura non trova applicazione se le risoluzioni consensuali sono state raggiunte tramite accordi di conciliazione in sede stragiudiziale (cd. Sedi “protette”), secondo quanto previsto dal comma 7 dell’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.

20. Il modulo telematico ha la funzione di convalidare delle dimissioni già presentate con altra forma o quella di comunicare la volontà di dimettersi?
Il modello telematico non ha la funzione di convalidare dimissioni rese in altra forma bensì introduce la “forma tipica” delle stesse che per essere efficaci devono essere presentate secondo le modalità introdotte dall’articolo 26 del Decreto Legislativo n.151/2016.

21. Nel caso in cui, dopo l’invio della comunicazione, il lavoratore si ammali durante il periodo di preavviso e il datore di lavoro deve rinviare la chiusura del rapporto di lavoro, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?
In questo caso il lavoratore non deve revocare le dimissioni già comunicate perché la malattia non incide sulla sua manifestazione di volontà. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo.

22. Nell’ipotesi in cui il lavoratore e il datore di lavoro si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando quindi la data di decorrenza indicata nel modello telematico, come si può comunicare la nuova data se sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni e variare la data di cessazione?
Come indicato nella circolare n.12/2016, la procedura online non incide sulle disposizioni relative al preavviso lasciando quindi alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore revochi le dimissioni trasmesse telematicamente.

23. Se la data di decorrenza è stata inserita dal lavoratore calcolando erroneamente il preavviso e sono trascorsi i 7 giorni utili per revocare le dimissioni, come può essere comunicata la data di cessazione esatta?
La procedura telematica introdotta dall’articolo26 del D.lgs.151/20015 e dal DM del 15 dicembre 2015 interviene sulle modalità di manifestazione della volontà, la quale non viene inficiata da un eventuale errore di calcolo o di imputazione. In questa ipotesi, la Comunicazione obbligatoria di cessazione, da effettuare secondo le vigenti disposizioni normative, fornisce l’informazione esatta sull’effettiva estinzione del rapporto di lavoro.

24. Le aziende come possono visualizzare le comunicazioni relative alle dimissioni volontarie o alle risoluzioni consensuali dei propri dipendenti?
Accedendo alla propria Area riservata del portale Cliclavoro, le aziende possono ricercare le comunicazioni nella sezione “Dimissioni volontarie”.

25. I soggetti abilitati sono responsabili dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modello telematico?
Sì, come specificato nell’allegato B del DM 15 dicembre 2015. I soggetti abilitati dovranno quindi adottare tutte le misure idonee all’accertamento dell’identità del lavoratore che si reca presso le loro sedi per accedere alla procedura telematica.

Aggiornamento al 23 marzo 2016