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GARANZIA GIOVANI

Ci sono stati richiesti chiarimenti sul funzionamento del programma “Garanzia Giovani”.

Ecco allora un vademecum redatto prendendo a riferimento la circolare INPS 40/2017, da consultare nel caso in cui i contenuti del sito www.garanziagiovani.gov.it non siano chiari.

Cos’è il Programma Garanzia Giovani?

E’ il piano europeo con cui Stato e Regioni s’impegnano a offrire ai giovani di 15-29 anni che non studiano e non lavorano (i così detti Neet) un percorso personalizzato di formazione o un’opportunità lavorativa che prevede l’erogazione di un incentivo ai datori di lavoro.

Quali sono i datori di lavoro che possono accedere all’incentivo

L’incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati che assumano personale senza esservi tenuti, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori.

Vale il principio generale per cui non è possibile riconoscere l’agevolazione nei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere.

A quali lavoratori spetta l’incentivo ?

Ai giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (cosiddetti Neet) che hanno lo stato di disoccupati (quindi che sono privi di impiego e che hanno inviato la dichiarazione telematica di immediata disponibilità a svolgere un’attività lavorativa).

Qual è l’ambito territoriale di applicazione dell’incentivo e a quanto ammonta l’importo complessivamente stanziato ?

Ambito territoriale: tutte le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, ad esclusione di quelle che abbiano come sede di lavoro la provincia autonoma di Bolzano.

Ammontare: l’incentivo viene riconosciuto ai datori di lavoro nei limiti delle risorse stanziate che sono pari ad € 200.000.000,00

Quali sono i rapporti di lavoro incentivati ?

L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate, anche a part – time, tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2017:

  1. a tempo determinato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a sei mesi;
  2. a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
  3. con contratto  di apprendistato professionalizzante;
  4. rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

– contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

– contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;

– contratto di lavoro domestico;

– contratto di lavoro intermittente.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto di lavoro

In deroga al suddetto principio, nelle ipotesi di proroga dei rapporti a tempo determinato, è possibile rilasciare una seconda autorizzazione per lo stesso lavoratore, nel rispetto della misura massima di incentivo riconoscibile per i rapporti a tempo determinato, pari ad euro 4.030,00.

Non ha, invece, diritto ad un ulteriore incentivo il datore di lavoro che assume a tempo determinato un lavoratore e poi trasforma il rapporto a tempo indeterminato, a prescindere dalla durata del precedente rapporto a termine.

Qual è la misura dell’incentivo ?

L’incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

– il 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 4.030,00 su base annua, € 335,83 mensili,  per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo determinato (comprese le proroghe);

– la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua, € 671,66 mensili, per ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato.

Quali sono le condizioni di spettanza dell’incentivo ?

L’incentivo spetta ai datori di lavoro:

– in regola con il pagamento dei contributi previdenziali (che siano in possesso del DURC);

– che rispettino le norme in materia di sicurezza sul lavoro (rispetto del Dlgs 81/2008);

– che applichino i contratti collettivi.

Attenzione:

GLI INCENTIVI NON SPETTANO se l’azienda:

  1. assume un ex-lavoratore per il quale esiste un diritto di precedenza e che ha manifestato per iscritto  entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali)  la propria volontà ad essere riassunto.
  2. ha un obbligo di riassunzione dell’ex lavoratore ma non lo rispetta.
  3. ha in atto sospensioni dell’attività lavorativa per crisi o riorganizzazione aziendale (sta usufruendo della cassa integrazione).
  4. assume un lavoratore licenziato nei 6 mesi precedenti da un datore di lavoro che al momento del licenziamento risulta essere in rapporto di collegamento o controllo con assetti proprietari coincidenti
  5. invia in ritardo le comunicazioni telematiche sull’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro, ma solo per il periodo compreso tra l’inizio del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione

L’incentivo è compatibile con la normativa in materia di aiuti di Stato ?

L’incentivo è compatibile con la normativa in materia di aiuti di stato

a) sempre se rientra nel limite del regime “de minimis”: regola per cui un’impresa non può ricevere dallo Stato aiuti superiori nell’arco di tre anni ad € 200.000,00, ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro;

b) nel caso invece in cui l’incentivo comporti il superamento del regime “de minimis”, l’assunzione è incentivata se:

  • riguarda un giovane di età compresa tra i 16 ed i 24 anni e comporta un incremento occupazionale netto;
  • riguarda un giovane di età compresa tra i 25 ed i 29 anni, comporta un incremento occupazionale netto e vi è in alternativa una delle condizioni indicate:
  • il giovane non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • il giovane non è in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  • il giovane ha completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • il giovane viene occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato,

L’incentivo è compatibile con altri incentivi ?

No, l’incentivo non è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva.

Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, l’esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.

Il “bonus” massimo riconoscibile per tale tipologia contrattuale corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi.

Qual è il procedimento di ammissione all’incentivo? Quali sono gli adempimenti dei datori di lavoro ?

I datori di lavoro devono inoltrare un’istanza preliminare di ammissione all’INPS, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare.

L’INPS determina l’importo dell’incentivo spettante in relazione al rapporto di lavoro, verifica la registrazione del lavoratore assunto al programma Garanzia Giovani e comunica l’effettuazione della prenotazione delle risorse in favore del datore di lavoro.

Dalla ricezione di questa comunicazione dell’INPS, il datore di lavoro ha sette giorni per effettuare l’assunzione e dieci giorni per comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore, a pena di decadenza.

A seguito dell’autorizzazione, l’erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

 

 

ABROGAZIONE VOUCHER

ATTENZIONE: da sabato 18 marzo 2017 non è più possibile acquistare i voucher per le prestazioni di lavoro accessorio.

Il Governo, infatti, con il Decreto Legge n. 25 del  17 marzo 2017 ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 che disciplinavano il lavoro accessorio.

I voucher già acquistati prima del 18 marzo 2017 potranno essere utilizzati entro la data del 31 dicembre 2017.

Preghiamo le aziende che facevano uso di voucher di contattarci al più presto per valutare assieme delle soluzioni alternative.

A tal fine ricordiamo fin d’ora che lo strumento che più si avvicina al lavoro accessorio è quello del lavoro intermittente o a chiamata, il quale, al momento, è utilizzabile in tutti i settori solo per i lavoratori con meno di 24 anni di età e con più di 55 anni di età, e nelle ipotesi previste dai Contratti Collettivi e dal Regio Decreto n. 2657 del 1923 per i lavoratori di qualsiasi età .

 

CONTROLLO A DISTANZA DEI LAVORATORI: IL GPS AZIENDALE

Come noto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, così come modificato dall’art. 23 del Dlgs 151/2015, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati solo previo accordo sindacale o autorizzazione della Direzione del Lavoro Competente.

Tuttavia l’accordo sindacale e l’autorizzazione della DTL non sono necessari per gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze e quando gli strumenti di controllo a distanza sono utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare 2 del 7 novembre 2016 è intervenuto in materia di GPS stabilendo che:

  • Gli impianti di localizzazione satellitare, GPS, possono essere installati solo se vi è l’accordo sindacale oppure l’autorizzazione della DTL, in quanto sono un elemento aggiunto agli strumenti di lavoro. Il caso cui si riferisce la circolare è quello del GPS installato sul veicolo aziendale;
  • Non sono necessari l’accordo sindacale e l’autorizzazione della DTL solo nei casi in cui la prestazione lavorativa non può essere resa senza l’uso del GPS e nei casi in cui vi è un obbligo di installazione del GPS previsto da una norma di legge o anche regolamentare (ad esempio il Regolamento della Città Metropolitana di Venezia prevede l’obbligo dell’installazione del GPS nelle imbarcazioni adibite al trasporto pubblico non di linea nella Laguna di Venezia);

Aggiungiamo che in ogni caso, sia nel caso in cui il GPS possa essere installato solo previo accordo sindacale o autorizzazione della DTL, sia nel caso in cui non vi sia la necessità dell’autorizzazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i propri dipendenti sulle modalità d’uso degli impianti di GPS e sull’effettuazione dei controlli.

L’informativa ai lavoratori consente inoltre al datore di lavoro di poter utilizzare i dati raccolti “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, comprese, quindi, anche quelli disciplinari.

Sanzioni: nel caso di installazione di strumenti di controllo senza preventiva autorizzazione della DTL o accordo sindacale è applicabile la sanzione penale prevista dall’art. 38 della legge 300/1970: ammenda da 154 a 1.549 euro o l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Per la configurazione del reato di cui all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori è sufficiente la sola installazione degli impianti di controllo anche se manca ancora l’attivazione.

 

 

ROTTAMAZIONE CARTELLE EQUITALIA

Il D.L. n. 193/2016, convertito definitivamente in legge dal Senato lo scorso 24 novembre 2016 (legge non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale) prevede la possibilità per i contribuenti, che hanno pendenze con Equitalia, di aderire alla “definizione agevolata” delle cartelle di pagamento.

Ecco i punti salienti della “rottamazione delle cartelle” nel testo che risulta dalla conversione in legge effettuata dal Senato:

  • La sanatoria riguarda tutti i carichi inclusi in ruoli, compresi gli accertamenti esecutivi, affidati a Equitalia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2016.
  • potranno essere rottamati tutti i ruoli relativi riguardanti imposte, contributi previdenziali (INPS) e assistenziali (INAIL), tributi locali e violazioni del Codice della strada (quest’ultimi limitatamente agli interessi ed escluse dalla definizione agevolata le sanzioni amministrative), purché affidati all’agente della riscossione nel corso degli anni suddetti.
  • I contribuenti che faranno richiesta entro il 31 marzo 2017 potranno estinguere il debito beneficiando della cancellazione delle sanzioni, comprese quelle sui contributi, nonché degli interessi di mora. Qui il modulo per la presentazione della domanda da1-dichiarazione-definizione-agevolata
  • I contribuenti dovranno pagare oltre alle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (vale a dire le imposte, i tributi e i contributi), gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, nonché le somme dovute a titolo di aggio della riscossione e per le spese relative alle procedure esecutive e di notifica.
  • Il pagamento delle somme dovute dovrà essere effettuato per il 70% dell’importo nel 2017 in massimo 3 rate (tutte di pari importo) con scadenze nei mesi di luglio settembre e novembre 2017 e per il restante 30% nel 2018 in massimo due rate (sempre di pari importo) con scadenze nei mesi di aprile e settembre 2018.
  • L’accesso alla definizione agevolata è consentito anche a quei contribuenti che hanno già in corso un piano di rateazione, purché risultino versate le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2016.
  • Con l’adesione alla procedura di definizione agevolata i contribuenti debbono dichiarare di rinunciare agli eventuali contenziosi in corso e relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
  • Attenzione il mancato o ritardato pagamento di una delle rate concesse determina la perdita dei benefici previsti dalla definizione agevolata, con la precisazione che gli importi versati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

 

VOUCHER: CIRCOLARE ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

Con la circolare n.1 del 17/10/2016 il Nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato alcuni chiarimenti sull’obbligo, introdotto dal Dlgs 185/2016, di comunicazione preventiva dei voucher.

E’ confermato quanto già da noi precisato con la circolare pubblicata lo scorso 10 ottobre 2016.

Vengono invece forniti nuovi specifici indirizzi cui inviare la mail almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.

Nel caso di Venezia l’inidirizzo mail è : Voucher.Venezia@ispettorato.gov.it

Abbiamo sostituito il modello presente nella sezione modulistica  del sito internet con il fac simile della mail che dovrà essere inviata alla DTL.

Per completezza precisiamo anche che:

– resta ferma la dichiarazione di inizio attività da parte del committente già prevista nei confronti dell’INPS (adempimento di regola effettuato su richiesta dallo Studio);

le e-mail dovranno essere prive di qualsiasi allegato e dovranno riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio anche nell’oggetto della mail;

– per il momento non vi è ancora un numero di SMS cui poter inviare la comunicazione. Nella circolare non si fa menzione del numero di SMS creato dal Governo per le comunicazioni dei lavoratori intermittenti;

– dovranno essere comunicate anche eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono;

– La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”. Se invece manca la comunicazione di inizio attività all’INPS, il datore di lavoro rischia l’applicazione della maxi sanzione per il lavoro nero.

IMPORTANTE: NUOVO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’ATTIVAZIONE DEI VOUCHER

E’ entrato in vigore sabato 8 ottobre 2016 il Dlgs 185/2016 che impone ai committenti, imprenditori o professionisti, l’obbligo di comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa retribuita con i  voucher:

1) i dati anagrafici del lavoratore (o il suo codice fiscale);

2) il luogo, il giorno, l’ora di inizio e della fine della prestazione.

La comunicazione deve essere effettuata via mail o via sms per ciascuna prestazione di lavoro.

Non è più possibile effettuare la comunicazione per un periodo più ampio (30 giorni) come accadeva in precedenza.

Per il momento non vi sono istruzioni precise sulle modalità di comunicazione. Molti suggeriscono di inviare la comunicazione al numero di sms 3399942256 oppure all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it già utilizzati per comunicare le prestazioni rese nell’ambito del lavoro intermittente.

Abbiamo contattato questa mattina la DTL di Venezia che suggerisce di utilizzare per la comunicazione i propri indirizzi mail, non essendo ancora attivo il numero per l’invio dell’ SMS.

Noi consigliamo di effettuare la comunicazione all’indirizzo di posta certificata della DTL competente per territorio (nel caso della DTL di Venezia l’indirizzo è dtl.venezia@pec.lavoro.gov.it) inviando la mail dal proprio account di posta certificata.

Nella sezione modulistica abbiamo pubblicato un modulo da utilizzare per le comunicazioni: modulo-comunicazione-preventiva-voucher

 

Messaggio INPS 2908/2016 : i Criteri per l’approvazione delle domande di CIGO

L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 2908 con le prime istruzione operative concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (Cigo).

La relazione tecnica dettagliata deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente all’INPS.

Attenzione: anche le richieste di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

Inoltre, come supporto probatorio eventuale, previsto espressamente nel decreto, l’azienda ha facoltà di supportare gli elementi oggettivi già contenuti ed elencati nella relazione obbligatoria, con ulteriore documentazione da allegare relativa, per esempio, alla solidità finanziaria dell’impresa o a report concernenti la situazione temporanea di crisi del settore,oppure alle nuove acquisizioni di ordini o alla partecipazione qualificata a gare di appalto, all’analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.
Per alcune casuali il decreto ministeriale prevede che alcuni attestati o documenti tecnici, come i bollettini meteo, siano obbligatoriamente allegati alle domande.
Abbiamo pubblicato nella sezione Modulistica alcuni dei modelli, allegati al messaggio INPS 2908, per la presentazione delle relazioni tecniche in relazione alle causali più frequenti.

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2014

 

Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro   devono consentire ai propri dipendenti di godere entro il 30 giugno 2016  l’arretrato di ferie relative al periodo minimo legale, che è di quattro settimane, maturato nel 2014.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (così nel 2016 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro può essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (queste due settimane maturate nel 2016 andranno godute entro il 30 giugno 2017).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie di misura variabile (l’entità di questo periodo varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi), va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 4.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2014 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2016 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di luglio 2016 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 20 agosto).

Lo studio è a disposizione per fornire una situazione aggiornata dei residui ferie dei Vostri dipendenti riferibili al 2014.

 

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2014, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.


	

I CRITERI PER L’APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 2016 il Decreto con cui il Ministero del Lavoro ha individuato i criteri per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione ordinaria: qui il  Decreto Min Lav – criteri concessione CIGO

Invitiamo quindi tutte le aziende che intendono fare ricorso alla CIG a leggere attentamente la presente circolare, soprattutto nella parte in cui illustra gli elementi e i documenti che la relazione tecnica deve contenere.

Dal 1° gennaio 2016 la CIGO è concessa in caso di :

a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

b) situazioni temporanee di mercato

Le domande di concessione della CIGO  debbono essere corredate da una relazione tecnica nella quale vanno indicate le ragioni che hanno determinato la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e occorre dimostrare, in base ad elementi oggettivi, che l’impresa continua ad operare nel mercato. Cosa si intende per “elementi oggettivi”? Il Ministero richiede che  l’azienda dimostri che vi è solidità sotto il profilo finanziario; che la richiesta di CIGO è stata causata da una situazione temporanea di crisi del settore in cui essa opera; che l’azienda sta partecipando a gare d’appalto oppure che ha acquisito nuovi ordini; che le crisi sono cicliche e infine che dia atto della CIGO già concessa.

Se la richiesta è stata formulata per eventi meteo, la relazione tecnica dovrà documentare l’evento meteorologico, allegando i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati (per il Veneto l’ARPAV: consigliamo di stampare il bollettino meteo della giornata in cui si chiede la CIGO); illustrare l’attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell’evento, nonchè le conseguenze che l’evento ha comportato.

Rimandando alla lettura integrale del Decreto Ministeriale per l’approfondimento delle singole causali, ci limitiamo qui ad indicare i  criteri che debbono essere rispettati qualora la domanda di CIGO venga presentata  per le causali di cui agli art. 3 e 4 del DM:

1) Art. 3 Mancanza di lavoro o di commesse o di crisi di mercato

Integra la fattispecie della mancanza di lavoro o di commesse la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.

Nella relazione tecnica debbono essere documentati l’andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato.

Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell’attivita’  lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall’andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l’impresa. In questo caso nella relazione vanno indicati, oltre gli elementi di cui sopra, anche il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di  riferimento.

 2) Art. 4  Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto
 
Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» i brevi periodi di sospensione dell’attivita’ lavorativa tra la fine di un lavoro e l’inizio di un altro, non superiori a tre mesi.
 
Integra la fattispecie della  «fine fase lavorativa» la sospensione dell’attivita’ dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.
 
Nella relazione tecnica relativa alle causali di cui sopra, deve essere documentata la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, vanno allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa.
 
Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell’attivita’ lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilita’ ed eccezionalita’ non
imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessita’  di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d’opera.
In questo caso la relazione tecnica documenta l’imprevedibilita’ della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorita’ circa l’imprevedibilita’ della stessa.