Gentili Clienti
Vi informiamo che nel periodo dal 27 Dicembre 2023 al 5 Gennaio 2024, lo Studio resterà aperto la mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Ci è gradita l’occasione per augurarVi Buon Natale e Buone Feste!
Gentili Clienti
Vi informiamo che nel periodo dal 27 Dicembre 2023 al 5 Gennaio 2024, lo Studio resterà aperto la mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Ci è gradita l’occasione per augurarVi Buon Natale e Buone Feste!
Gentili Clienti,
informiamo che martedì 21 Novembre 2023 lo Studio rimarrà chiuso pe la festività della Madonna della Salute.
Riprenderemo con il consueto orario da mercoledì 22 Novembre.
Gentili Clienti
In vista delle prossime vacanze estive, vi informiamo che:
Lo Studio chiuderà dal 14 al 18 agosto.
Nella settimana dal 21 al 25 agosto lo studio osserverà il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30, pomeriggio chiuso.
In considerazione della chiusura nella settimana di ferragosto Vi chiediamo di inviarci le presenze per l’elaborazione dei cedolini paga del mese di luglio 2023 entro e non oltre la data del 27 luglio 2023. Se vi fossero delle discrepanze con le presenze effettive, potremo procedere ad eventuali conguagli con i cedolini paga di agosto.
Per le aziende che ci hanno dato la delega per il pagamento del Modello F 24, effettueremo l’invio dei modelli, con valuta 21 agosto 2023, entro venerdì 11 agosto e sulla base dei dati in nostro possesso (es crediti da compensare, Iban di addebito ecc).
Auguriamo a tutti i clienti una buona estate.
Cordiali saluti
Il 5 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Lavoro 48/2023.
Con la legge del 3 luglio 2023 n. 85 il decreto è stato convertito. In rosso le modifiche che la legge di conversione ha apportato al Decreto Legge 48.
Queste, in estrema sintesi, alcune delle novità previste:
Di seguito daremo alcune indicazioni sulle misure di maggior interesse:
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (art. 24 del DL 48/2023): Resta confermata la possibilità di stipulare un primo contratto acausale sino a 12 mesi. Per contratti di durata superiore a 12 mesi vengono reintrodotte le causali.
Si potrà pertanto stipulare o rinnovare un contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (durata max sempre 24 mesi) :
a) nei casi previsti dai contratti collettivi (contratti nazionali, ma anche contratti territoriali o aziendali stipulati da sindcati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale);
b) se i contratti collettivi applicati in azienda non prevedono causali, allora le parti potranno individuare delle causali riconducibili ad esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, ma solo entro il 30 aprile 2024;
c) esigenze sostitutive
Nei casi a) e b) sarà sempre necessario descrivere quali sono le ragioni concrete che consentono di apporre una certa causale: se ad esempio il CCNL prevede l’apposizione del termine per ragioni organizzative, bisognerà descrivere concretamente la ragione organizzativa.
In sede di conversione si è previsto che il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza di motivazioni.
Ai fini del computo del termine di 12 mesi si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 48/2023, dunque dal 5.5.2023
Incentivi per l’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione (art. 10 co. 1 – 5 e 7 – 9 del DL 48/2023): i datori di lavoro che assumeranno titolari di assegno di inclusione godranno per 12 mesi di uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, nel limite annuo di 8 mila euro, per assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o anche in apprendistato. Lo sgravio sarà del 50% in caso di assunzioni a tempo determinato nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e sempre per 12 mesi. Nel caso in cui il datore di lavoro licenzi il beneficiario dell’assegno di inclusione entro i 24 mesi dall’assunzione, fatta eccezione l’ipotesi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, dovrà restituire l’incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili.
Obblighi informativi (art. 26 del DL 48/2023): Le informazioni relative al periodo di prova, al diritto alla formazione; all’orario di lavoro (solo se prevedibile); alla durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore; alla procedura, forma e termini del periodo di preavviso; alla retribuzione, compresi l’importo iniziale ed elementi costitutivi;possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare o a mettere a disposizione del personale, anche mediante pubblicazione sul sito web, i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, nonchè gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
La legge di conversione ha eliminato la possibilità per il datore di lavoro di dare informazioni circa l’orario di lavoro nei casi in cui la programmazione non sia prevedibile. In questi ultimi casi il datore di lavoro deve informare il lavoratore circa la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative (indicazione oggi del tutto eventuale nel lavoro a chiamata); il periodo minimo di preavviso, a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico.
Incentivi assunzioni giovani (art. 27 DL 48/2023): l’incentivo – che è pari al 60% della retribuzione lorda mensile e viene erogato per 12 mesi – riguarda i datori di lavoro privati in caso di nuove assunzioni (a tempo indeterminato anche con contratto di apprendistato), effettuate a decorrere dall’1.6.2023 al 31.12.2023, di giovani che si trovano nelle seguenti condizioni:
Il nuovo incentivo sarà cumulabile con il bonus contributivo per assumere giovani under 36 – che è ancora in attesa del via libera Ue – e con altri esoneri o riduzioni delle aliquote già previste da altre disposizioni: in caso di cumulo con altre misure, l’incentivo «Neet» scenderà al 20% della retribuzione mensile lorda, per ogni giovane assunto.
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (art. 37 DL 48/2023): Chi svolge prestazioni occasionali nel settore turistico e termale (settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento) può acquisire prestazioni di lavoro occasionali, sino a 15.000 euro . Inoltre gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento possono ricorrere ai voucher PRESTO se non occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (per tutti gli altri settori invece il limite è di 10 dipendenti).
Libretto Famiglia
La legge di conversione modifica:
l’art. 54-bis co. 10 del DL 50/2017 prevedendo la possibilità per ciascun utilizzatore di cui all’art. 54-bis co. 6 lett. a) e b-bis) di acquistare il Libretto Famiglia per prestazioni occasionali anche presso le rivendite di generi di monopolio (oltre che mediante la piattaforma informatica dell’INPS e presso gli uffici postali) per il pagamento dei prestatori;
l’art. 54-bis co. 19 del DL 50/2017 prevedendo che il pagamento del compenso al prestatore impiegato tramite Libretto Famiglia possa essere effettuato anche presso le predette rivendite.
Fringe benefit 2023 – Incremento della soglia di esenzione a 3.000 euro per i dipendenti con figli a carico (art. 40 DL 48/2023): per il periodo di imposta 2023 non sono imponibili i valori delle erogazioni di beni e servizi, fino all’ammontare di 3mila euro, effettuate nei confronti dei dipendenti con figli fiscalmente a carico, compresi quelli nati fuori del matrimonio, a patto che questi siano riconosciuti, e i figli adottivi o affidati, nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro ai lavoratori stessi per il pagamento delle utenze domestiche dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas. La norma subordina l’accesso al fringe benefit da 3.000 euro al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. I datori di lavoro che vogliono applicare la norma devono inoltre dare preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. La vecchia soglia di 258,23 euro continua invece a essere applicata ai lavoratori che non hanno figli a carico.
Bonus lavoratori dipendenti del settore turistico (articolo 39-bis)
Dal 1° giugno al 21 settembre 2023 viene riconosciuta ai lavoratori del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali) con un reddito fino a 40.000 euro (periodo di riferimento anno 2022), una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno (dalle 23 alle 6 del mattino) e alle prestazioni di lavoro straordinario, quest’ultime effettuate nei giorni festivi. Il trattamento integrativo speciale è riconosciuto dal sostituto d’imposta, dietro richiesta del lavoratore, il quale deve attestare per iscritto l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2022. Il sostituto compenserà poi il credito maturato con F24.
Il fringe benefit (= retribuzione in natura) è una regalia, un plus rispetto alla normale retribuzione, che il datore di lavoro decide di concedere ai lavoratori con lo scopo di integrare il compenso dei dipendenti, ma non vi è obbligato.
Il vantaggio per il datore di lavoro nel concedere questa regalia, è che quello che spende il datore di lavoro va direttamente nelle tasche del dipendente, perchè è esente da imposte Irpef e da contribuzione previdenziale. Allo stesso modo, il Fringe Benefit non costituisce reddito per il lavoratore che lo percepisce.
Il fringe benefit può essere un bene (cellulare, tablet non ad uso aziendale, auto ad uso promiscuo, polizze accese per i dipendenti) oppure – il più utilizzato – un buono regalo (buono spesa del supermercato, buono Amazon o buono da spendere in qualsiasi altro negozio convenzionato, altro buono benzina).
Nel 2023 il legsilatore ha previsto – almeno per il momento – che i datori di lavoro possano erogare:
1) Bonus carburante
In base all’art. 2 del DL 21.3.2022 n. 21 e al DL 14.1.2023 n. 5 non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti da datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di 200 euro per lavoratore (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 14.7.2022 n. 27). Il bonus carburante potrà essere assegnato senza alcuna formalità e potrà essere erogato anche al singolo lavoratore e non necessariamente a generalità dei dipendenti o a categorie di essi.
Attenzione : In fase di conversione del decreto Legge n. 5/2023, è stata esclusa l’esenzione contributiva dai buoni carburante. L’erogazione dei 200 euro sarà quindi esente solo fiscalmente ma non da un punto di vista contributivo.
2) Fringe benefit 258,23 euro
Dal 2023 il plafond individuale torna ai 258,23 euro per beni o servizi prevista dall’articolo 51, comma 3 del Testo Unico delle Imposte sul reddito.
In sostanza, fino a dicembre 2023 il datore di lavoro può erogare beni e servizi ai propri dipendenti di valore inferiore o pari a 258,23 euro senza che questi costituiscano retribuzione. Inoltre questi possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento “ad personam”.
Si ricorda che se il valore dei beni e servizi in questione sarà superiore al suddetto limite, lo stesso concorrerà interamente a formare il reddito (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 59/2008, § 16).
Il bonus carburante si cumula alla generale esenzione di 258,23 euro, e costituisce un benefit ulteriore, diverso e autonomo, rispetto ai fringe benefit con la conseguenza che i beni e i servizi che il datore di lavoro potrà erogare ai propri dipendenti nel periodo d’imposta 2023 potranno raggiungere un valore complessivo di 458,23 euro, di cui euro 200 per uno o più buoni benzina ed euro 258,23 per l’insieme dei fringe benefit (cfr. Circ. n. 27/E/2022 e Circ. n. 35/E/2022).
Gentili clienti,
ricordiamo che entro il 31 gennaio 2023 le aziende che hanno utilizzato, nel corso dello scorso anno, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2022 alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I dati che devono essere inseriti nella comunicazione sono:
Ricordiamo che l’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.
Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a contattare le Agenzie per il Lavoro da cui avete ricevuto tali lavoratori.
A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.
Negli ultimi due anni e mezzo, causa pandemia Covid, molti lavoratori hanno reso la prestazione lavorativa dal proprio domicilio. Tutti abbiamo imparato a conoscere lo “Smart Working”, ma questa modalità di svolgimento della prestazione era già stata prevista dal nostro legislatore nel 2017 con la legge 81 ed era stata chiamata con il nome di Lavoro Agile.
A partire dal 1° settembre 2022 cessa la normativa emergenziale, per cui il lavoratore poteva lavorare da casa solo per effetto di una comunicazione unilaterale dell’azienda ed entrano in vigore le disposizioni previste dalla legge 81/2017.
Cosa si intende per Lavoro Agile?
Il Lavoro Agile consiste in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita grazie a un accordo concluso direttamente tra le parti, senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno,
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
La legge 81/2017 ha previsto che i lavoratori possano rendere la loro prestazione secondo le modalità del Lavoro Agile solo se hanno concluso un accordo con il datore di lavoro.
L’accordo deve prevedere:
1) se è a tempo determinato o a tempo indeterminato;
2) la disciplina dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali (quanti giorni si deve lavorare in presenza e quanti da remoto; le fasce di reperibilità, così come eventuali momenti della giornata in cui si rende necessario svolgere determinate attività)
3) le forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro;
4) gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
5) i tempi di riposo del lavoratore;
6) le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
7) l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali;
8) le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Comunicazione al Ministero del Lavoro
Da giovedì 1° settembre, le aziende, per continuare ad utilizzare le prestazioni in modalità di Lavoro Agile, dovranno sottoscrivere l’accordo individuale con i propri dipendenti. Le aziende che non hanno siglato gli accordi individuali, dunque, dovranno tornare al lavoro in presenza.
Una volta sottoscritto l’accordo, le aziende dovranno comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro i nomi dei dipendenti per i quali sono attivati accordi di smart working, insieme alla data di inizio e di cessazione delle prestazioni in modalità agile.
In una prima fase di applicazione della legge, gli accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre, potranno essere comunicati entro il 1° novembre 2022. Una volta entrata a regime la comunicazione dovrà essere inviata entro 5 giorni dalla conclusione dell’accordo.
Priorità
Dal 13.8.2022 hanno carattere prioritario le richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate :
• da entrambi i genitori con figli fino a 12 anni o senza alcun limite di età nel caso di figli con disabilità ex art. 3 co. 3 della L. 104/92;
• da lavoratori affetti da disabilità grave accertata ai sensi dell’art. 4 co. 1 della L. 104/92;
• dai prestatori di assistenza, c.d. “caregivers”.
Sicurezza sul lavoro
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), almeno una volta all’anno, un’informativa scritta nella quale si individuano i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di svolgimento della prestazione, ferma restando la necessaria cooperazione del lavoratore nell’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.
Possibilità di recesso
Le parti possono recedere dall’accordo stipulato per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di Lavoro Agile e, quindi, tornare a rendere la propria prestazione interamente nei locali aziendali.
In particolare, nel caso in cui l’accordo sia a tempo indeterminato, le parti possono recedere rispettando un termine di preavviso individuato in:
• 30 giorni;
• 90 giorni, per il datore di lavoro che intenda recedere da un accordo sul lavoro agile stipulato con un lavoratore disabile ex art. 1 della L. 13.3.99 n. 68.
In presenza di un “giustificato motivo”, è invece possibile recedere liberamente.
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