Pubblichiamo l’articolo apparso oggi sul Corriere della Sera che dà conto della difficilissima situazione in cui debbono operare i Consulenti del Lavoro: procedure complicate, siti internet che non rispondono e, nel Veneto, una procedura per la richiesta di CIGD non solo complicata ma sopratutto non funzionante.
I Consulenti del Lavoro di Venezia scrivono a Zaia
E’ con piacere che allego la lettera che la Consulta Regionale dei Presidenti dei Consulenti del Lavoro del Veneto ha scritto al Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, chiedendo di sospendere la procedura per la presentazione in via telematica delle domande di Cassa Integrazione in Deroga.
Ricordo che la Cassa Integrazione in deroga, di regola, riguarda le piccole aziende con meno di 5 dipendenti.
Da parte mia ribadisco il grande sforzo che tutto lo Studio sta facendo per riuscire a portare a termine l’incarico che ci avete affidato per la presentazione delle domande di cig in deroga.
Unisco infine il Comunicato Stampa della Presidente dei Consulenti del Lavoro di Venezia
CASSA IN DEROGA REGIONE VENETO: SCONCERTO
Gentili clienti in questi giorni lo studio sta lavorando senza sosta per fornire servizi alle aziende che a causa della pandemia del Coronavirus hanno dovuto sospendere o ridurre la loro attività.
Questa sera la Regione Veneto ha pubblicato le linee guida per la presentazione delle domande di Cig in Deroga e lo sconcerto e lo sconforto sono grandi.
Tutto il lavoro fatto in questo mese è stato vanificato con un colpo di spugna mettendo in serio rischio la possibilità per le aziende di accedere alla cassa integrazione in deroga.
Cerco di spiegare : prima di presentare una domanda di integrazione salariale è necessario informare i sindacati delle cause che spingono l’azienda a sospendere / ridurre l’attività lavorativa. La Regione Veneto alla data del 10 marzo 2020 chiedeva che l’informativa ai sindacati dovesse attestare “l’esistenza di un pregiudizio per l’attività aziendale e/o per i lavoratori coinvolti che giustifichi il ricorso alla CIGD” .
Noi queste comunicazioni preventive le abbiamo già inviate per tutti i nostri clienti a partire dai primi giorni di marzo. E lo abbiamo fatto coordinandoci con gli Enti Bilaterali, dove presenti, e seguendo comunque le indicazioni che via via ci venivano fornite dalla Regione stessa (con gli Accordi del 10 e del 20 marzo), dal Governo (con il Decreto Cura Italia) e dallo stesso INPS. Lo spirito di tutti questi provvedimenti andava nella direzione di semplificare le procedure di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.
Ora però la Regione Veneto, nelle linee guida pubblicate questa sera, pretende che le comunicazioni preventive contengano delle informazioni specifiche che non aveva mai richiesto nei precedenti provvedimenti.
Quindi la Regione Veneto ci informa che tutto il lavoro fatto è inutile e che le aziende che non hanno presentato le comunicazioni secondo i parametri che la Regione ci ha comunicato per la prima volta questa sera, dovranno inviare nuovamente le comunicazioni ai Sindacati.
Questa sciagurata decisione della Regione Veneto vanifica il lavoro che noi, come tutti gli Studi di Consulenza del Lavoro, abbiamo fatto fin dai primi giorni di marzo e ci costringono a prendere nuovamente contatti con i sindacati senza poter presentare le domande nell’interesse delle aziende.
Non solo, questa sera apprendiamo che le domande potranno essere presentate da domani mattina. Ma per quelle aziende per le quali le comunicazioni preventive non sono state fatte secondo le indicazioni delle linee guida, non sarà possibile presentare la domanda.
E la Regione Veneto ci informa che le domande verranno accolte secondo l’ordine cronologico.
Vi informo che i Consulenti del Lavoro si sono rifiutati di firmare le linee guida della Regione Veneto.
Lascio a voi ogni considerazione. Io le mie le ho finite.
Da parte mia garantisco a tutte le aziende che ci hanno chiesto di presentare la domanda di Cig in Deroga che faremo tutto il possibile per arrivare in tempo.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI : le nuove disposizioni del Decreto legge 17.3.2020 n. 18
Cari Clienti sono giorni di preoccupazione e, per noi che vi assistiamo, di grande concitazione. Stiamo infatti cercando di assicurare alle vostre aziende i trattamenti di integrazione salariale predisposti dal Governo, ma credeteci, non è facile a causa di una normativa che ancora una volta si dimostra non all’altezza – molte norme molto confuse – e del timore che i fondi stanziati non servano a coprire tutte le richieste. In attesa che le idee sugli ammortizzatori sociali schiariscano vi diamo alcune informazioni sulla sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, pubblicando una nostra brevissima sintesi .
NOSTRA RIDOTTISSIMA SINTESI SULLE NORME IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI I contribuenti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro possono pagare entro il 31 maggio 2020 con pagamento in un’unica soluzione o in un massimo di 5 rate mensili . Le imprese turistico ricettive e quelle ad esse equiparate (vedi elenco di seguito allegato) indipendentemente dal volume degli affari possono pagare entro il 31 maggio 2020 in un’unica soluzione o con pagamento in 5 rate mensili. I contribuenti con ricavi superiori a 2 milioni di euro hanno avuto la proroga solo fino al 20/03/2020 e domani, 20 marzo, devono pagare .
Per approfondimenti Vi invitiamo comunque a prendere contatti con il vostro commercialista
Soggetti equiparati imprese turistico ricettive che possono pagare a maggio 2020:
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di
cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.11
DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI DEL 16 MARZO
COMUNICATO STAMPA N. 50 DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Coronavirus: prorogati termini versamenti fiscali 16 marzo, nuove scadenze e sospensioni in prossimo decreto legge
I termini relativi ai versamenti previsti al 16 marzo saranno differiti con una norma nel decreto legge di prossima adozione da parte del Consiglio dei Ministri, relativo alle misure per il contenimento degli effetti dell’epidemia di Covid-19. Il decreto legge introdurrà anche ulteriori sospensioni dei termini e misure fiscali a sostegno di imprese, professionisti e partite IVA colpite dagli effetti dell’emergenza sanitaria.
Vi invitiamo a comunicarci per iscritto entro le ore 11,00 di domani mattina le vostre decisioni. In assenza di notizie il versamento verrà differito.
Lavoro Agile ai tempi del Coronavirus
Come è noto, i Provvedimenti di Urgenza adottati dal governo in questi giorni danno la possibilità di ricorrere al lavoro agile (alternanza tra lavoro in sede e da fuori sede con utilizzo di tecnologie telematiche) senza necessità di accordo con il lavoratore per la durata del periodo di emergenza (31.7.2020).
Le aziende e gli studi professionali che si avvalgono del lavoro agile devono però comunicare i nominativi dei loro dipendenti coinvolti al nostro Studio, in modo che noi possiamo inviare la comunicazione al Ministero del Lavoro. Qui trovate il fac simile excel da compilare con i nominativi dei lavoratori: https://www.studiotrincaassociato.com/site/?attachment_id=738
Coronavirus: approvato l’Accordo Quadro per la CIG in deroga
Gentili Clienti,
in data odierna è stato pubblicato l’Accordo Quadro della Regione Veneto, relativo alla concessione della Cassa Integrazione in deroga, per le aziende che non abbiano accesso ad altri ammortizzatori sociali.
In sintesi:
- L’impresa, per accedere alla CIGD, dovrà preventivamente far fruire le ferie ai dipendenti;
- Dovrà essere attivata la procedura sindacale;
- La CIGD può essere riconosciuta a decorrere dal 23 febbraio 2020, per un massimo di 30 giorni;
- I lavoratori devono risultare in forza alla data del 23 febbraio 2020.
Coronavirus: apertura Studio
9 MARZO : AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS
Gentili Clienti
Non ci sono ancora novità rispetto a quanto emerso la scorsa settimana, se non che nel frattempo anche Venezia e la sua Provincia è diventata zona rossa.
Oggi quindi possiamo fare solo una ricognizione degli strumenti attualmente a disposizione.
La preoccupazione di tutti è per il futuro delle proprie attività e di come gestire il personale dipendente in forza.
Cercherò quindi di dare alcune indicazioni, facendo presente che la situazione è in divenire e che sicuramente nei prossimi giorni vi saranno delle novità. Darò inoltre conto di quello che il Governo aveva previsto per le “vecchie” zone rosse perché è probabile che le stesse indicazioni verranno applicate anche alle “nuove” zone rosse.
AZIENDE CHE VERSANO I CONTRIBUTI PER LA CIG (ad esempio aziende del settore industriale come le edili e metalmeccaniche): possono fare richiesta di Cassa Integrazione per mancanza di lavoro. E’ necessario stipulare un accordo sindacale.
Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che non è necessaria la stipula dell’accordo sindacale. E’ quindi probabile che questa dispensa sarà estesa anche alle “nuove” zone rosse.
Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
AZIENDE CHE NON VERSANO I CONTRIBUTI PER LA CIG:
AZIENDE ARTIGIANE (che non rientrano nella cig)
E’ attivo il FONDO DI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER L’ARTIGIANATO (FSBA) che eroga un assegno di integrazione del reddito pari all’80% della retribuzione ai dipendenti delle aziende artigiane in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e all’EBAV, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati e prescindere dalla loro anzianità di servizio (i lavoratori devono però essere stati assunti prima del 26.2.2020).
L’ammortizzatore sociale FSBA con causale Coronavirus è utilizzabile in tutta la Regione, per il periodo che va dal 26 febbraio al 31 marzo 2020 e consente di recuperare retroattivamente anche le assenze dei lavoratori dal 26 febbraio scorso.
AZIENDE COMMERCIO E TURISMO
AZIENDE CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI
Possono presentare domanda di intervento al FIS (Fondo di integrazione salariale) chiedendo le seguenti prestazioni:
ASSEGNO ORDINARIO
A chi è rivolto?
Ai lavoratori subordinati di aziende con più di 15 dipendenti che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni di lavoro effettivo.
Quando e a chi è garantito
E’ garantito ai lavoratori delle aziende interessate alla riduzione di orario di lavoro o alla sospensione dell’attività per le cause previste in materia di integrazione salariale.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro on line attraverso il servizio dedicato. E’ necessario effettuare accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione/sospensione di orario di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative. Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che non è necessaria la stipula dell’accordo sindacale. E’ quindi probabile che questa dispensa sarà estesa anche alle “nuove” zone rosse.
Quanto dura
Deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività produttiva. Può essere concessa fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Quando fare la domanda
Per l’ammissione all’assegno ordinario i datori di lavoro devono presentare domanda non prima di 30 giorni e non oltre i 15 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Per le “vecchie” zone rosse il Governo ha previsto che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
ASSEGNO DI SOLIDARIETA’
A chi è rivolto?
Ai lavoratori subordinati che abbiano un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni di lavoro effettivo.
Quando e a chi è garantito
L’assegno di solidarietà viene dato ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, per evitare di licenziare, stipulino accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione di orario.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro on line attraverso il servizio dedicato. E’ necessario effettuare accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario di lavoro con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Quanto dura
Più essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile.
Quando fare la domanda
Per l’ammissione all’assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda entro 7 giorni dalla data successiva all’accordo sindacale.
AZIENDE CHE HANNO PIU’ DI 5 DIPENDENTI, MA MENO DI 15
Per il momento hanno diritto solo all’assegno di solidarietà.
Nelle “vecchie” zone rosse è stata prevista però l’estensione dell’Assegno ordinario anche alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
AZIENDE CHE HANNO MENO DI 5 DIPENDENTI
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
IL Decreto Legge del 2 marzo 2020 ha già previsto la Cassa Integrazione in Deroga per la Regione Veneto a favore di quei datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele della CIG e dei Fondi di Integrazione salariale o dei Fondi di Solidarietà.
Quindi, la CIG in deroga è sicuramente prevista per quei datori che hanno meno di 5 dipendenti e che non possono accedere ad altri ammortizzatori sociali.
Le domande sono presentate alla regione Veneto che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. La CIG in deroga, almeno così come prevista dal DL del 2 marzo 2020, verrà infatti erogata entro i limiti delle risorse stanziate (40 milioni per il Veneto).
La Cig in deroga verrà riconosciuta per un mese.
La Regione Veneto deve però ancora emanare il provvedimento di concessione della CIG In DEROGA.
Abbiamo letto che dovrebbe essere emanato domani.
Al momento la Regione è autorizzata a spendere 40 milioni di euro. L’assessore Donazzan ha dichiarato che “andrà sicuramente ricompreso il turismo, oggi escluso dalla cassa, ma dovremo trovare il modo di intervenire su bar e ristoranti, che più di altre attività commerciali stanno patendo le restrizioni imposte dal governo, oppure le discoteche e le agenzie di vigilanza, individuando magari delle priorità territoriali, penso ad esempio a Venezia che più di altre città sta subendo il danno”.
Segnalo inoltre che:
L’Ente Bilaterale Veneto, a cui versano i contributi molte aziende del Turismo e del Commercio, ci ha chiesto di comunicare i dati delle aziende che chiederanno la CIG in deroga (ripeto le aziende che hanno meno di 5 dipendenti e che non pagano la CIG) per comunicare le informazioni alla Regione.
L’Ente Bilaterale per il turismo di Venezia invece sta attivando uno Sportello Anticrisi predisponendo la modulistica per le richieste di CIG in deroga.
Al momento però nessuno sa ancora cosa verrà approvato.
Non appena avremo notizie più precise, emaneremo un’altra circolare.
EMERGENZA CORONAVIRUS
Gentili Clienti
Unisco le indicazioni della Fondazione dei Consulenti del Lavoro sui comportamenti da seguire con il proprio personale dipendente in questi giorni di emergenza per il Coronavirus: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_24022020_Coronavirus.pdf (qui il link della circolare).
Stiamo invece attendendo le iniziative che, ci auguriamo, il Governo e la Regione Veneto mettano in campo a breve per sostenere le aziende, soprattutto quelle del comparto del turismo.
Nel frattempo ricordiamo che le aziende del Terziario, che non sono soggette al campo di applicazione della cassa integrazione, ma che occupano più di 5 dipendenti possono ricorrere all’intervento del FIS (Fondo di integrazione salariale). Quest’ultimo eroga le seguenti prestazioni:
– Le aziende che occupano più di 5 dipendenti, ma meno di 15, possono richiedere l’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ se stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale ;
– Le aziende che occupano più di 15 dipendenti possono richiedere invece sia l’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ che l’ASSEGNO ORDINARIO che è una sorta di cassa integrazione.