PAUSA ESTIVA : CHIUSURA STUDIO DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2019

Gentili clienti

Vi comunichiamo le variazioni di orario durante il mese di agosto:

– settimana dal 12 al 16 agosto lo studio resterà aperto solo alla mattina (ovviamente il 15 agosto è festa) ;

– la settimana dal 19 al 23 agosto lo studio è chiuso.

Durante la settimana di chiusura, in caso di comunicazioni urgenti (ad es infortuni), potete contattarci inviando una mail al solo indirizzo monica@studiotrincaassociato.com.

Le mail inviate ad altri indirizzi verranno lette dal 26 agosto 2019.

In ogni caso per assunzioni urgenti potete scaricare e compilare  il modello UNIURG_AGGIORNATO.v6  da inviare – il giorno antecedente l’assunzione – al numero di fax 848.800.131.

Copia del modello, con i dati del lavoratore, dovrà anche essere inviata allo studio, che provvederà, a decorrere dal 26 agosto, ad effettuare gli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti

 

ATTENZIONE: L’INPS AVVERTE CONTRO TENTATIVI DI TRUFFA TRAMITE PEC

Vi segnaliamo la comunicazione che l’INPS ha pubblicato sul suo sito lo scorso 23 luglio 2019.

Attenzione: tentativi di truffa tramite posta certificata

L’INPS informa i cittadini che si sono verificati nuovi tentativi fraudolenti attraverso l’invio di email con contenuti apparentemente attribuibili all’Istituto.

Nello specifico le segnalazioni pervenute riferiscono di una email, inviata attraverso diversi indirizzi di posta certificata (PEC) non appartenenti all’Istituto, che avvisa di presunte irregolarità nel versamento di contributi. Il testo della email si conclude con l’invito a cliccare su un link per accedere al dettaglio delle dichiarate irregolarità dal quale non si accede, in realtà, a nessun indirizzo ufficiale dell’INPS. Anzi è possibile che il link rimandi a un qualche sito dal quale verrebbe automaticamente scaricato del software maligno (malware) pertanto si consiglia di non cliccare sul link che compare nella email.

 

L’Istituto ricorda a tutti i cittadini di non dare seguito a richieste ambigue che arrivino via email e che l’unico link per accedere alle informazioni, ai servizi e alle prestazioni dell’Istituto è: www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx.

Gli elenchi degli indirizzi di PEC utilizzati dalle strutture INPS sono disponibili sul Portale.

 

CIRCOLARE SU RESIDUO FERIE 2017

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2017

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2019, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2017.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2019 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2019 andranno godute entro il 30 giugno 2021).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:  Sanzione amministrativa da 120 a 720 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 480 a 1800 euro.  Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 960 a 5400 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

 

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2017 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2019 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2019 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2017.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2017, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

Pasqua 2019 – Chiusura pomeridiana dal 19 al 26 Aprile 2019

Vi informiamo che da venerdì 19 Aprile, in occasione delle festività pasquali, fino a venerdì 26 Aprile 2019, lo Studio rimarrà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Per qualsiasi comunicazione, potete mandare una mail all’indirizzo info@studiotrincaassociato.com.

Nel caso in cui abbiate la necessità di comunicare un’assunzione (N.B.: le assunzioni vanno sempre comunicate almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto), Vi ricordiamo che dovrete provvedere direttamente all’invio della comunicazione preventiva a Cliclavoro, mediante fax, con il modello “UniURG” (UNIURG_AGGIORNATO.v6) al numero 848 800 131  e darcene comunque immediata notizia.

Nel caso in cui doveste comunicare la chiamata di un lavoratore intermittente (che vi ricordiamo deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione lavorativa), dovrete inviare il modello Uni_Intermittenti (UNI_Intermittenti_) all’indirizzo pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Tutto lo Studio Vi augura Buona Pasqua.

NUOVE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER GLI ASSEGNI FAMILIARI

Con la circolare del 22 marzo 2019, n. 45, l’Inps detta le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che l’assegno familiare è corrisposto, salvo successivo conguaglio da parte dell’Inps, dal datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione.

Nuove modalità di presentazione della domanda

A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande devono essere inoltrate esclusivamente all’Inps in via telematica, al fine di garantire ai lavoratori il corretto calcolo dell’importo spettante e comunque per ragioni di privacy.

I lavoratori interessati, quindi, non devono più presentare le domande ai propri datori di lavoro utilizzando il modello “ANF/DIP” (SR16), ma devono presentare all’INPS la domanda di assegno per il nucleo familiare  tramite:

1) SITO INPS

  •          PIN
  •          Identità SPID – almeno livello 2
  •          CNS

2) Patronati e intermediari dell’istituto: in questo caso non è neccessario avere il PIN

L’INPS istruisce la domanda ed individua gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito percpeito negli anni precedenti.
Il lavoratore può prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione “Consultazione domanda”, disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare o dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura “ANF DIP”.

Il lavoratore, o il soggetto interessato, che presenta la domanda di “ANF DIP” deve, comunque, presentare la domanda di autorizzazione tramite l’attuale procedura telematica “Autorizzazione ANF”, corredata della documentazione necessaria per definire il diritto alla prestazione stessa. In caso di accoglimento, a decorrere dal 1° aprile 2019, al cittadino richiedente non è più inviato il provvedimento di autorizzazione (modello “ANF43”), ma si procede alla successiva istruttoria della domanda di “ANF DIP”, da parte della Struttura territoriale competente, secondo le nuove modalità operative. In caso di reiezione, invece, è inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello “ANF58”).

Nel caso in cui il datore di lavoro non sia più attivo, in quanto cessato o fallito, il lavoratore dovrà fare richiesta di pagamento diretto all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale.
Ai lavoratori di ditte cessate e fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati, il datore di lavoro potrà pagare al lavoratore e conguagliare attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Le prestazioni familiari relative ad anni precedenti dovranno essere liquidate dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava la propria attività lavorativa nel periodo richiesto.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non dovranno essere ripresentate, ma saranno gestite dalle stesse aziende riceventi.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti,

ricordiamo che entro il 31 gennaio 2019 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2018, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2018 alle organizzazioni sindacali. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere inviata, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a darne comunicazione allo Studio.

I dati obbligatoriamente richiesti e che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

La norma dell’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Sarpnet 2.0

Gentili clienti,
vi informiamo che nell’”area riservata” del presente sito cliccando nella sezione “accesso gestione presenze clienti” si potrà accedere al nuovo portale Sarpnet 2.0 da utilizzare per inserire le presenze a partire dal mese di gennaio 2019.
Le credenziali in Vostro possesso rimangono invariate e anche la modalità di inserimento delle presenze, mentre la grafica è diversa e non occorre più scaricare alcun collegamento remoto nel vostro desktop. Questo nuovo sistema dovrebbe garantire una migliore funzionalità.
Trovate qui il manuale di istruzioni e rimaniamo a disposizione per ogni necessità.

Cordiali saluti

Variazioni orari di apertura durante il periodo natalizio

Gentili clientiPalma-il-Vecchio-Madonna-con-il-Bambino-tra-i-santi-Maria-Maddalena-Giovanni-Battista-e-Caterina-e-il-committente-Francesco-Priuli_-1515-ca.

durante il periodo delle Feste Natalizie lo Studio resterà chiuso dal 24 al 31 dicembre 2018.

Per qualsiasi comunicazione, potete mandare una mail all’indirizzo info@studiotrincaassociato.com.

Nel caso in cui abbiate la necessità di comunicare un’assunzione nella giornata in cui lo studio è chiuso (N.B.: le assunzioni vanno sempre comunicate almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto), Vi ricordiamo che dovrete provvedere direttamente all’invio della comunicazione preventiva a Cliclavoro, mediante fax, con il modello “UniURG” (UNIURG_AGGIORNATO.v6 ) al numero 848 800 131  e darcene comunque immediata notizia.

Nel caso in cui doveste comunicare la chiamata di un lavoratore intermittente (che vi ricordiamo deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione lavorativa), dovrete inviare il modello Uni_Intermittenti (UNI_Intermittenti_) all’indirizzo pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Tutto lo studio Vi augura Buone Feste.