RICHIESTA DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Gentile Cliente

la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – legge di Bilancio 2018 – ha introdotto l’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019

per le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati ai fini IVA in Italia, sia in ambito B2B (Business to Business), sia in ambito B2C (Business to Consumer).

A partire dal 1° gennaio 2019, quindi, i soggetti IVA italiani potranno scambiarsi unicamente fatture elettroniche emesse in formato XML ed inviate attraverso il Servizio di Interscambio (SDI).

Ai fini dell’emissione e dell’invio delle fatture elettroniche in vigore dal 1° gennaio 2019,  chiediamo cortesemente di voler rispondere quanto prima inviando una  mail allo studio

completata con TUTTI i dati richiesti.

 

RAGIONE SOCIALE

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PARTITA IVA / CODICE FISCALE

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INDIRIZZO PEC

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CODICE IDENTIFICATIVO SDI

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Nel caso di soggetti esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica, sarà necessario comunicare la causa di esonero.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento inviamo i nostri migliori saluti.

LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL “DECRETO DIGNITA'” – Cosa cambia per i contratti a tempo determinato

Con la legge 96/2018 dell’11 agosto scorso il Parlamento ha convertito in legge il così detto “Decreto Dignità”.

E’ stato introdotto un regime transitorio che posticipa l’entrata in vigore delle nuove norme, ma solo per quanto riguarda le proroghe e i rinnovi, alla data del 1° novembre 2018.

In sostanza le proroghe e i rinnovi dei contratti a tempo determinato, che erano stati stipulati prima del 14 luglio 2018,  continuano ad essere soggette alla “vecchia” disciplina normativa fino al 31/10/2018.

Ciò significa che:

Per i contratti – stipulati prima del 14 luglio 2018 –  che vengono rinnovati o prorogati tra il 12 agosto ed il 31 ottobre 2018 si applica la “vecchia” normativa

  • il contratto rinnovato (per “rinnovo” si intende il secondo contratto con le stesse mansioni riferibili alla categoria legale di inquadramento) non deve essere giustificato da alcuna condizione (è quindi libero dalle causali) e può giungere fino al termine fissato dalla vecchia  normativa pari a 36 mesi ;
  • le proroghe utilizzabili nell’arco temporale di 36 mesi sono 5 e non 4, come prevede il nuovo comma 1 dell’art. 21.

A partire dal 1° novembre 2018 si applicherà invece la nuova normativa.

Ciò significa che:

  • il primo contratto a termine – stipulato entro il limte massimo di 12 mesi  – è “libero” nel senso che non è necessario indicare la causale;
  • la durata massimo del contratto a tempo determinato non può superare i 24 mesi, ma la contrattazione collettiva, anche aziendale, può prevedere un limite più ampio rispetto ai 24 mesi;
  • in caso di rinnovo, vi deve essere sempre  l’indicazione di una causale (per rinnovo si intende la stipula di un nuovo contratto a termine per le stesse mansioni e categoria legale di inquadramento). Ciò anche se si resta sotto il tetto dei 12 mesi;
  •  in caso di proroga invece (dove per proroga si intende la prosecuzione del contratto dopo la scadenza) l’indicazione della causale è prevista solo se, per effetto della proroga, si superano i 12 mesi. Quindi, se un contratto a tempo determinato viene stipulato per un periodo inferiore ai 12 mesi e viene prorogato sempre entro il limite dei 12 mesi, non deve essere giustificato, ma se la proroga supera tale limite, occorre inserire una causale che fa riferimento, unicamente, alle ipotesi delineate dal Legislatore alle lettere a) e b) del nuovo comma 1 dell’art. 19;
  • un contratto a termine senza causale che supera il limite dei 12 mesi, si trasforma a tempo indeterminato a partire da tale data;
  • il contratto a termine può essere prorogato solo  4 volte nell’arco temporale complessivo di 24 mesi (calcolati, anche in sommatoria, tra contratti, proroghe, rinnovi e somministrazione a tempo determinato);
  • i contratti a termine per attività stagionali (che sono quelle previste dal DPR n. 1525/1963 e dalla contrattazione collettiva, anche quella aziendale) possono essere stipulati senza causali;
  • restano fermi i limiti quantitativi previsti dalla legge (20%) o dalla contrattazione collettiva (ogni CCNL prevede limiti diversi). In caso di sforamento di tali limiti limiti, non si ha la trasformazione del contratto a tempo indeterminato ma la sola applicazione della sanzione amministrativa (20% della retribuzione , per ciascun mese, se il numero dei lavoratori assunti in violazione è pari ad una unità: tale percentuale sale al 50% se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore ad uno).

 

ORARIO DELLO STUDIO NEL MESE DI AGOSTO

Gentili clienti Vi informiamo  che, per tutto il mese di agosto, lo studio sarà aperto al pubblico solo la mattina dalle ore 8,30 alle 12,30.

Vi chiediamo cortesemente di tenere conto di tale orario, posto che qualsiasi pratica richiesta in altro orario (assunzioni, infortuni, ecc), potrà essere evasa solo la mattina del giorno seguente.

Grazie per la collaborazione.

 

 

 

 

I CONTRATTI A TERMINE NEL DECRETO DIGNITA’

Lo scorso 14 luglio è entrato in vigore il Decreto 87/2018, cosiddetto  “Decreto Dignità”.
E’ probabile che in sede di conversione il decreto venga modificato, ma per il momento il provvedimento è in vigore e occorre tenerne conto.
Le disposizioni sui contratti a termine, previste dal Decreto 87/2018 :
  1. si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge,
  2. si applicano ai rinnovi e alle proroghe dei contratti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge,
Il Decreto “Dignità” reintroduce le causali per i contratti a termine che superano i 12 mesi e fissa un limite massimo di durata in 24 mesi (prima la durata era di 36 mesi).
Nello specifico si potranno stipulare due tipi di contratto a termine:
a)   Contratti  “acausali” – senza indicazione di causale –  per un massimo di 12 mesi.
Il primo contratto “acausale” potrà essere prorogato, fino a 4 volte, senza indicare una causale, purchè, per effetto della proroga, non si superino i 12 mesi.
Es: contratto “acausale” stipulato per 3 mesi, che viene prorogato 4 volte: una prima volta di 2 mesi; poi di 1 mese; poi di 3 mesi e infine di altri 2 mesi.
In questo caso non c’è la necessità di indicare le causali, perché la durata complessiva del contratto resta al di sotto dei dodici mesi.
Attenzione: in caso di rinnovo, il contratto a termine dovrà sempre indicare le causali, anche se la somma fra il primo e il secondo contratto non supera i 12 mesi.
Es.: primo contratto “acausale” di 6 mesi. Non viene prorogato, ma dopo il periodo di “stop and go” si decide di stipulare un nuovo contratto a termine della durata di 5 mesi. Questo secondo contratto non potrà essere “acausale”, ma dovrà trovare giustificazione in una delle causali previste nel decreto.
 
b)  Contratti “causali” con indicazione di causale –  entro il limite massimo di 24 mesi, nei seguenti casi:
  • quando la durata del contratto è fissata sin dall’inizio in misura superiore ai 12 mesi;
  • quando si superano i 12 mesi per effetto delle proroghe (la proroga che comporta il supermaneto dei 12 mesi va motivata);
  • quando si procede al rinnovo del contratto a termine (contratto a termine che viene stipulato dopo un primo contratto “acausale”).
Le causali da indicare nel contratto o nella proroga debbono essere riconducibili a :
  •  esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività.   (Sembrerebbe che il legsilatore intenda far riferimento a situazioni straordinarie che non sono riconducibili all’attività ordinaria, come ad esempio lo sviluppo di un nuovo progetto)
  •  esigenze sostitutive di altri lavoratori . (Si tratta delle note esigenze sostitutive per maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc…)
  •  esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.   (I tre requisiti, riferiti agli incrementi dell’attività, sembrano dover sussistere contemporaneamente. Attenzione, in particolare, al requisito della “non programmabilità”).
Al momento vige estrema incertezza nella individuazione di causali che rispettino i requisiti previsti dal Decreto.
 
Proroghe: il decreto le riduce  da 5 a 4.
Le proroghe effettuate entro i primi 12  mesi del primo contratto non debbono essere motivate.
Le proroghe che
  • vengono effettuate dopo il 12° mese;
  • comportano il superamento dei 12 mesi complessivi;
  • vengono apposte a partire dal secondo contratto (contratto “rinnovato”), anche se all’interno dei 12 mesi,
debbono essere giustificate da una delle causali sopra indicate.
Se il numero delle proroghe, nell’arco temporale prefissato, risulta superiore a quattro, il rapporto si considera a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga (e non, quindi, dall’inizio).
 
Nulla cambia invece per i contratti stagionali.
Ricordiamo che la  stagionalità deve essere prevista dal contratto collettivo o dal DPR  07/10/1963 n. 1525.
 

OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DELLE RETRIBUZIONI

La Legge di bilancio 2018 (art. 1, commi da 910 a 914, Legge 205/2017) ha previsto che i datori di lavoro debbano corrispondere, con modalità tracciabili, le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.

Il datore di lavoro non potrà più pagare in contanti e la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

 

A far data dal 1° luglio 2018, pertanto, i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai propri lavoratori dipendenti/collaboratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

 

  • Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore)

 

L’obbligo di pagare con modalità tracciabili non si applica nei seguenti casi:

  • rapporti di lavoro domestico;
  • rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni.

 

Il datore di lavoro o il committente che paga in contanti rischia una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

 

VERIFICA FERIE ANNO 2016

IL 30 GIUGNO SCADE IL TERMINE PER FAR GODERE LE FERIE RESIDUE RELATIVE AL 2016

 Come ogni anno ricordiamo che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del Dlgs 66/2003,  i datori di lavoro  devono verificare che i propri  dipendenti abbiano fruito, entro il 30 giugno 2018, le quattro  settimane di ferie maturate nel 2016.

Per comodità riepiloghiamo la normativa sulle ferie: ogni anno i lavoratori maturano il diritto ad un periodo di ferie che per legge non può essere inferiore a 4 settimane. I contratti collettivi possono comunque prevedere periodi di ferie maggiori. Il Ministero del Lavoro distingue tre diversi periodi ai fini della fruizione delle ferie:

1) Un primo periodo di due settimane deve essere goduto nell’anno di maturazione (nel 2018 andranno obbligatoriamente godute le due settimane di ferie maturate nell’anno).  Se il lavoratore lo richiede tempestivamente, tale periodo deve essere goduto continuativamente.  Se al termine dell’anno il lavoratore non ha goduto le due settimane di ferie, il datore di lavoro corre il rischio di essere sanzionato;

2) Un secondo periodo di due settimane deve essere fruito, anche in modo frazionato, entro 18 mesi dall’anno di maturazione (le due settimane maturate nel 2018 andranno godute entro il 30 giugno 2020).  Se allo scadere di questo periodo il lavoratore non ha goduto queste due settimane di ferie, il datore di lavoro è passibile di sanzione;

3) Un terzo periodo di ferie è quello eccedente il minimo legale (quattro settimane). L’entità di questo periodo, che varia a seconda delle disposizioni dei singoli contratti collettivi, va goduto entro il termine previsto dal contratto collettivo e in caso di mancata fruizione può essere monetizzato, cioè sostituito da un’indennità, diversamente dai primi due periodi che non possono mai essere monetizzati.

Consigliamo, quindi, ai datori di lavoro di far godere ai propri dipendenti, ogni anno, almeno quattro settimane di ferie.

 L’inosservanza degli obblighi in materia di ferie  è così sanzionata:   Sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione amministrativa è da 800 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 1.600 a 9.000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

Inoltre l’INPS chiede il versamento dei contributi sulle ferie residue alla data del 31/12/2016 e non ancora godute alla data del 30 giugno 2018 (i datori di lavoro debbono quindi sommare alla retribuzione di giugno 2018 un compenso di ferie virtuale e su questo calcolare i contributi che andranno versati entro il 16 luglio).

Lo studio invierà alle ditte interessate una mail riepilogativa della situazione aggiornata dei residui ferie dei dipendenti riferibili al 2016.

Una volta accertati eventuali residui di ferie riferibili al 2016, consigliamo di farli godere al più presto e comunque entro il prossimo 30 giugno al fine di evitare possibili contestazioni.

Pasqua 2018 – Chiusura pomeridiana 30 Marzo 2018

Gentili Clienti

Vi informiamo che venerdì 30 Marzo 2018, in occasione delle festività Pasquali, lo studio rimarrà aperto dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

Per qualsiasi comunicazione, potete mandare una mail all’indirizzo info@studiotrincaassociato.com, o telefonare al n. 329/6884620.

Nel caso in cui abbiate la necessità di comunicare un’assunzione (N.B.: le assunzioni vanno sempre comunicate almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto), Vi ricordiamo che dovrete provvedere direttamente all’invio della comunicazione preventiva a Cliclavoro, mediante fax, con il modello “UniURG” (UNIURG_AGGIORNATO.v6) al numero 848 800 131  e darcene comunque immediata notizia.

Nel caso in cui doveste comunicare la chiamata di un lavoratore intermittente (che vi ricordiamo deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione lavorativa), dovrete inviare il modello Uni_Intermittenti (UNI_Intermittenti_) all’indirizzo pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it.

Tutto lo studio Vi augura Buona Pasqua.

Comunicazione annuale per i lavoratori somministrati ex art 36 co.3 D.lgs 81/2015

Gentili clienti, ricordiamo che entro il 31 gennaio 2018 le aziende che hanno utilizzato, nel corso del 2017, lavoratori in somministrazione dovranno comunicare i dati dei relativi contratti stipulati nel 2017 alle organizzazioni sindacali. Nello specifico, la comunicazione dovrà essere inviata, alle RSA (rappresentanze sindacali aziendali) oppure alle RSU (rappresentanza sindacale unitaria), se presenti in azienda, oppure, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Vi invitiamo pertanto, in caso abbiate utilizzato lavoratori somministrati, a darne comunicazione allo Studio.

I dati obbligatoriamente richiesti e che devono essere inseriti nella comunicazione sono:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi;
  • la durata dei contratti;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori utilizzati. Non viene richiesta l’indicazione del nome dei lavoratori somministrati, ma solo il dato numerico.

La norma dell’art. 40, co 2, decreto legislativo n. 81/2015 prevede, in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo comunicativo, una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.250,00 euro.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.

Legge di bilancio 2018 – Obbligo di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

 Nella Legge di bilancio 2018 è previsto  l’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere con modalità tracciabili le retribuzioni spettanti ai propri lavoratori dipendenti e collaboratori.

A far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

strumenti di pagamento elettronico;

– pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

VARIAZIONE ORARI APERTURA DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

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durante il periodo delle Feste Natalizie, nelle giornate lavorative comprese tra il 27 dicembre  e il 5 gennaio, lo studio osserverà il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 9,00 alle ore 14,00.

Nel caso in cui abbiate la necessità di comunicare un’assunzione nella giornata in cui lo studio è chiuso (N.B.: le assunzioni vanno sempre comunicate almeno il giorno prima dell’instaurazione del rapporto), Vi ricordiamo che dovrete provvedere direttamente all’invio della comunicazione preventiva a Cliclavoro, mediante fax, con il modello “UniURG” (UNIURG_AGGIORNATO.v6 ) al numero 848 800 131  e darcene comunque immediata notizia.

Tutto lo studio Vi augura Buone Feste.